AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 04 settembre 2020, n. 31
Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa.
Al fine di facilitare le possibilità di accesso allo sdoganamento in mare, si estende la procedura anche a navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa.
Campo di applicazione
Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, alle navi “carcarrier” e merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, effettuate in procedura ordinaria secondo quanto stabilito al riguardo dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 (Disciplinare quadro).
Restano valide le procedure e gli obblighi derivanti dall’applicazione delle istruzioni impartite con il già citato Disciplinare Quadro sullo sdoganamento in mare, non modificate dalla presente.
Avvio della sperimentazione operativa
Si dà corso, con la presente, ad una sperimentazione operativa della durata di 6 mesi da effettuarsi presso i principali porti nazionali.
L’Ufficio delle dogane competente sull’area portuale provvede ad emanare un apposito nuovo disciplinare di servizio, utilizzando come modello quello allegato(1), al fine di impartire le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella presente, in considerazione della realtà organizzativa locale.
Il disciplinare di servizio prodotto dovrà accuratamente descrivere tutte le fasi del processo di sdoganamento integrando all’occorrenza il modello allegato.
I Signori Direttori delle strutture territoriali vigileranno sull’applicazione delle presenti disposizioni.
Al termine della sperimentazione, i Signori Direttori delle strutture territoriali avranno cura di redigere un report accurato per informare le strutture centrali sull’andamento e sugli esiti della sperimentazione stessa.
—
(1) Cfr. Allegato 1.
Allegato 1
Oggetto: Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare per navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs 504/95 presso il Porto di XXXXXXXX – Disciplinare di servizio – Bozza.
Secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 e successive modifiche e integrazioni, con cui sono state diramate le istruzioni per l’attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare, con la presente si impartiscono le istruzioni operative complementari per l’applicazione della procedura in parola presso il Porto di XXXXXXXXX.
Si precisa che l’attivazione della procedura di “sdoganamento in mare” comporta modifiche alle modalità di convalida di tutti i manifesti merci arrivate.
DEFINIZIONI
Si riportano per comodità di lettura le definizioni riportate della nota 53187/RU del 05/05/20152015 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini del presente disciplinare, si intende per:
MMA: Manifesto delle Merci Arrivate;
Sistema di monitoraggio delle Capitanerie di Porto: il sistema di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t-terdecies( ) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della direttiva comunitaria ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera t-bis( ) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
Autorità Marittima competente: l’Autorità Marittima del porto di destinazione della nave;
Nave monitorata: nave mercantile ammessa alla procedura di sdoganamento in mare, di cui al presente documento, monitorata dall’Autorità Marittima competente al fine di verificare se la nave procede verso il porto di destinazione con rotte dirette e senza scali;
Inizio del monitoraggio: momento (data, ora, minuti) a partire dal quale l’Autorità Marittima competente assicura il monitoraggio della nave attraverso il sistema indicato al punto 2;
Fine del monitoraggio: momento (data, ora, minuti) in cui la Capitaneria di Porto comunica la fine del monitoraggio della nave, coincidente o immediatamente successivo con la presentazione della nave alle ostruzioni portuali, ovvero con l’imbarco del pilota a bordo ovvero con la comunicazione ATA[ ] che l’Autorità Marittima competente invia a SafeSeaNet.
Messaggio di allerta: comunicazione dell’Autorità Marittima competente, con relativa indicazione del momento (data, ora e minuti), in cui si è verificato un evento inatteso che pregiudica il monitoraggio della nave;
Piano degli arrivi: elenco delle navi in arrivo nel porto, con indicazione del momento (data, ora, minuti) dell’arrivo previsto, comunicato dall’Autorità Marittima competente[ ].
Colloquio Gestori TC: insieme delle procedure telematiche per la gestione delle partite in entrata/uscita/giacenza nei magazzini di temporanea custodia (attraverso l’invio di appositi messaggi telematici, i terminalisti ed in generale i gestori di magazzini di TC possono richiedere specifiche informazioni relative ai manifesti, agli scarichi delle partite ed allo svincolo delle dichiarazioni doganali di cui le partite A3 costituiscono precedente allibramento).
B. CAMPO DI APPLICAZIONE
Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, al traffico Ro.Ro (Roll-on/Roll-off), alle navi “car-carrier” e merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs 504/95, effettuate in procedura ordinaria secondo quanto stabilito al riguardo dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 (Disciplinare quadro) e successive modifiche e integrazioni.
C. TRASMISSIONE E CONVALIDA DEL MANIFESTO MERCI ARRIVATE
Presso gli Uffici nei quali è attivo lo sdoganamento in mare, il manifesto assume automaticamente lo stato “X”. In tale stato, è inibita la trasmissione del record di chiusura Z. Pertanto, per tutti i manifesti, anche quelli per i quali non è richiesto o non ricorrono le condizioni per lo sdoganamento in mare, è l’Autorità doganale ad autorizzare la convalida del manifesto modificando lo stato da “X” a “I”, stato nel quale può essere trasmesso il record di chiusura “Z” per la convalida del manifesto.
D. RICHIESTA DI PROCEDURA DI SDOGANAMENTO IN MARE[ ]
Il responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento in mare nel porto di XXXXXXXX, alle seguenti condizioni:
in caso di destinazione diretta, dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra, Dardanelli;
dopo la partenza dal porto Extra UE immediatamente precedente (situato nel Mediterraneo);
nel caso in cui il porto immediatamente precedente sia unionale ed il tempo intercorrente tra la partenza della nave e l’arrivo a destinazione sia inferiore alle 6 ore, la procedura può essere richiesta a partire da 6 ore prima dell’arrivo previsto della nave (ETA – Estimated Time of Arrival).
La richiesta di sdoganamento in mare, inoltrata, via posta elettronica a xxxxxxxxxx@adm.gov.it[ ]
deve obbligatoriamente contenere:
nel campo oggetto: “SDOGANAMENTO IN MARE: richiesta attivazione procedura – MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA)”.
nel corpo dell’e-mail:
MMA n. (n. del manifesto comunicato dal sistema AIDA)
data registrazione del manifesto “gg/mm/aaaa”,
presentato da: (Generalità del Responsabile del manifesto),
codice IMO – denominazione nave, oltre ad ogni altra utile informazione per identificare la nave in caso di assenza o impossibilità di verifica del codice IMO (es. MMSI o IRCS),
arrivo previsto “gg/mm/aaaa”,
il piano di navigazione di massima che effettua la nave fino al suo arrivo in porto solo per viaggi superiori alle 12 ore e provenienti da porti NON italiani.
il numero telefonico satellitare dell’unità.
L’ufficio XXXXXXXXXXX valutata la richiesta, se nulla osta, la inoltra alla Capitaneria di Porto (xxxxxxxxxxxxxxxxx@mit.gov.it[ ]) e per conoscenza al richiedente, indicando nella mail il referente da contattare in caso di necessità;
in caso di motivi ostativi, respinge la richiesta dandone notizia al richiedente.
Ricevuta l’e-mail dall’ufficio doganale, la Capitaneria di Porto avvia le procedure per il monitoraggio della nave comunicando “l’inizio del monitoraggio” mediante mail all’Ufficio e al richiedente.
L’ufficio doganale autorizza la convalida del MMA sul sistema informatico doganale AIDA[ ], dandone comunicazione al responsabile del manifesto ed alla Capitaneria di Porto.
Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, la Capitaneria di Porto non sia in condizioni di poter garantire il monitoraggio della nave, informa immediatamente l’ufficio doganale e il richiedente. Con tale comunicazione la specifica nave è esclusa dal beneficio dello sdoganamento in mare.
La Capitaneria di Porto controlla che la nave monitorata proceda direttamente verso il porto, comunicando eventuali variazioni di rotta e/o messaggi di allerta all’ufficio delle dogane, per le conseguenti valutazioni ed iniziative da intraprendere. Segnala altresì la “fine del monitoraggio”.
L’eventuale variazione della rotta per causa di forza maggiore ovvero l’effettuazione di uno scalo imprevisto, per qualsivoglia motivo, sono immediatamente comunicate dall’armatore/agente marittimo all’Ufficio doganale e alla Capitaneria di Porto.
E. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione telematica deve essere compilata e inviata secondo quanto stabilito dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 e successive modifiche e integrazioni.
La convalida delle dichiarazioni in procedura ordinaria avviene durante l’orario XX:XX – XX:XX[ ]. Eventuali richieste di autorizzazione ad operare fuori dall’orario indicato saranno valutate caso per caso.
Le merci svincolate possono essere avviate direttamente all’uscita dagli spazi doganali mentre quelle da sottoporre a controllo documentale attendono l’esecuzione del controllo.
Le merci da sottoporre a verifica o scanner sono posizionate nelle apposite aree per l’esecuzione concomitante dei controlli richiesti anche da parte delle altre Autorità che concorrono al processo di sdoganamento.
I controlli sono effettuati durante l’orario di apertura degli uffici.
Nel caso di controllo doganale, si rammenta che la merce è svincolata solo successivamente alla registrazione effettuata dall’ufficio delle dogane dell’esito del controllo su AIDA. A seguito del rilascio dello svincolo, è possibile procedere con l’uscita delle merci dagli spazi doganali.
F. PROCEDURE DI SOCCORSO
Qualora non sia disponibile il sistema informatico doganale o il sistema dell’operatore economico restano valide le procedure di soccorso di cui alle circolari 20/D del 30/06/2011 e 16/D del 12/11/2012, e alla nota 142192/RU del 06/12/2013.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - Decreto ministeriale 29 dicembre 2021, n. 536 - Modalità attuative per l'estensione dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14853 depositata il 26 maggio 2023 - In caso di operazioni triangolari interne al territorio dell'Unione, ove vi siano due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8926 - In tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32328 depositata il 2 novembre 2022 - In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o,…
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Nota 31 marzo 2020, n. 102121 - Sdoganamento con svincolo diretto e con svincolo celere
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 14 maggio 2020 - Modifiche all'ordinanza n. 13/2020, recante «Integrazione della procedura di sdoganamento»
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…