La Corte di Cassazione – Sezione I civile – con la sentenza n. 17208 del 11 luglio 2013 intervenendo in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, afferma che il principio che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. (novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell’art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d’impugnazione è esperibile, ex art. 18 legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse (Cass. 5 novembre 2010 n. 22547).
La sentenza fa chiarezza in ambito civilistico in merito ad alcuni dubbi applicativi riguardanti l’articolo 10 del Rd 16 marzo 1942 n. 267 (di seguito “legge fallimentare”). In particolare, secondo i giudici della Corte Suprema, la legittimazione processuale in relazione al procedimento con il quale si dichiara lo stato di insolvenza e, di conseguenza, il fallimento di una società spetta al rappresentante legale della stessa (e, dunque, al suo liquidatore) anche quando la dichiarazione di fallimento intervenga entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese ovverosia nonostante l’intervenuta estinzione della società.
Per gli Ermellini, si legge nella sentenza, che la prospettata “soluzione è ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesi dell’estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell’affermare che, con riguardo alle società di capitale, vi verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell’art. 2045 c.c., hanno tuttavia ribadito l’eccezionalità della norma contenuta nell’art. 10 della legge fall., che sanziona la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 10 l. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro; ed è inevitabile ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (si cita, al riguardo, espressamente la ricordata Cass. 5 novembre 2010, n. 22547).”
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