In particolare il quesito proposto riguardava la trasmissione telematica, per mero errore, di fatture già regolarmente emesse inerenti gli anni precedenti. L’evento riguardava l’invio a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la fatturazione elettronica venivano erroneamente trasmesso al Sistema di Interscambio varie fatture emesse in formato cartaceo negli anni addietro e per le quali aveva già provveduto ad eseguire tutti i relativi adempimenti Iva.
Il Sistema di Interscambio (SDI) non è in grado di individuare e procedere al relativo scarto il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea, in quanto il sistema scarta solo le fatture che recano gli stessi dati di un’altra fattura già trasmessa (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura). Il processo di fatturazione elettronica tra privati non prevede l’accettazione della fattura da parte del cessionario/committente, i clienti dell’istante non hanno potuto rifiutare la fattura erroneamente trasmessa.
Lo SdI effettua sulle fatture trasmesse delle verifiche di unicità, finalizzate ad impedire l’inoltro di fatture già trasmesse: pertanto, se la fattura reca gli stessi dati di un’altra fattura già trasmessa (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura), la stessa viene scartata.
La soluzione proposta dal contribuente era fondata sulla convinzione che la fattispecie, oggetto dell’interpello, non rientrasse nella casistica elencata dall’articolo 26 D.P.R. 633/1972, per cui non potendo emettere una nota di credito si dovevano considerare, le fatture emesse per errore, “scartate” di fatto ex post le fatture duplicate, ovvero considerando l’invio come “non effettuato” senza ulteriori adempimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’errore in cui è incorso il contribuente può essere ricondotto alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione“ di cui al comma 2 dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972 il quale recita che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo, stabilisce che “La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7″.
Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, rientrando l’errore nella casistica di cui al 2 comma dell’articolo 26 del Dpr 633/72, in particolare alle figure “simili” e, quindi, per la neutralizzazione dell’errato invio delle fatture duplicate, l’istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.
Inoltre l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che, oltre a quanto sopra indicato, il contribuente dovrà procedere:
- a non considerare le note di variazione titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito se i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019,
- ad informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’Iva e dedotto il costo, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.