Agenzia delle Entrate – Risposta n. 529 del 27 ottobre 2022
Holding dinamica – detrazione IVA Transaction cost
Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito, la “Società” ovvero l’”Istante”) è stata costituita in data … nell’ambito del processo di acquisizione che ha determinato il trasferimento del controllo della società BETA dal fondo di private equity X al fondo di private equity Y (di seguito, Fondo Y).
L’acquisizione di BETA da parte del Fondo Y (di seguito, l’“Acquisizione”) è stata perfezionata in data … tramite la società veicolo (c.d. Special Purpose Vehicle) ALFA1, interamente detenuta dall’Istante, a sua volta interamente detenuta dalla società GAMMA, indirettamente controllata dal Fondo Y.
In particolare, secondo quanto rappresentato nell’istanza, l’operazione è stata realizzata acquisendo dal soggetto venditore la proprietà della catena partecipativa di controllo di BETA costituita da cinque società holding di diritto estero ed una società holding di diritto italiano (le “Holding Intermedie”).
A seguito dell’Acquisizione, l’Istante controlla indirettamente BETA tramite una catena partecipativa rappresentata dalle Holding Intermedie.
Peraltro, l’Istante non esclude che le Holding Intermedie potranno in futuro essere fuse per incorporazione in BETA, congiuntamente all’Istante, al fine di semplificare la catena societaria.
Per quanto rileva ai fini dei quesiti prospettati nell’istanza, l’Acquisizione della catena partecipativa di BETA è stata finanziata:
- in parte mediante mezzi propri forniti dal Fondo Y, con versamenti a cascata fino a trasferire i fondi alla società acquirente, per il pagamento del prezzo;
- in parte ricorrendo all’indebitamento, nella specie un prestito obbligazionario emesso dall’Istante e sottoscritto da investitori istituzionali, utilizzato per pagare il prezzo e, riprendendo quanto rappresentato, “per rifinanziare il preesistente indebitamento di BETA attraverso un finanziamento intercompany ad un tasso di interesse annuo pari a X per cento”.
Stante il proprio ruolo di società italiana al vertice della catena partecipativa acquisita, 1’Istante ha da subito iniziato a svolgere un’attività di supporto a favore delle società del nuovo gruppo, fornendo svariati servizi.
Posto quanto sopra, alla luce del quadro interpretativo non ancora sufficientemente chiaro in merito alla qualifica ai fini IVA dell’attività di holding di partecipazioni, l’Istante richiede all’Amministrazione Finanziaria conferma di aver assunto – sulla base di quanto di seguito rappresentato – il ruolo di società holding c.d. “dinamica”, sufficiente a integrare un’attività di “interferenza” nella gestione delle proprie partecipate che sia espressione di un’attività economica idonea a conferirle la qualifica di soggetto IVA e per l’effetto, al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina, fruire del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti.
A tal riguardo, l’Istante evidenzia che, a seguito dell’Acquisizione e coerentemente con il suo oggetto sociale di società holding c.d. dinamica (cfr. visura in Allegato 3, ove si prevede, oltre all’attività di detenzione di partecipazioni, anche “la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società direttamente o indirettamente partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle stesse”), ha iniziato a prestare a favore delle società del nuovo gruppo i seguenti servizi disciplinati in apposito contratto (cfr. Allegato 1):
- analisi e valutazione degli scenari di mercato e assunzione delle linee strategiche di indirizzo sia con riferimento alla crescita per linee organiche che per linee esterne attraverso il lavoro coordinato di CEO, COO, CFO;
- ricerca, analisi e decisione in merito alle opportunità di investimento in aziende, rami d’azienda e nuove opportunità di business attraverso il lavoro coordinato di CEO, COO CFO;
- organizzazione e coordinamento del personale di delivery e di ricerca e sviluppo attraverso l’attività del COO;
- definizione dei piani industriali strategici e/o dei budget e relativo sviluppo, formulazione di previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie, attraverso il CFO;
- intrattenimento dei rapporti con le istituzioni finanziarie attraverso il CFO;
- accentramento del processo di gestione finanziaria del Gruppo, assicurando la gestione strategica delle fonti di finanziamento, attraverso il CFO;
- aggiornamento, verifica e valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza dei sistemi di controllo interno, attraverso il CFO;
- definizione delle linee guida e di indirizzo in materia di politica retributiva e di sviluppo del personale, gestione delle risorse umane, formazione manageriale, attraverso il CHRO;
- predisposizione della struttura organizzativa attraverso il CHRO;
- individuazione e approvazione degli investimenti e delle spese relativi ai sistemi informativi per il Gruppo, attraverso il CFO;
- individuazione delle opportunità e definizione delle strategie nel mercato dei servizi digitali alla clientela tramite il CDO.
Al fine di svolgere tali attività, a far data dal …, è stata costituita in seno all’Istante una “struttura operativa” mediante il trasferimento delle figure apicali del management originariamente in forza a BETA.
Ai sensi del contratto disciplinante le prestazioni di servizi resi a BETA e alle sue partecipate, l’Istante riferisce di ricevere un corrispettivo pari all’importo dei propri costi di struttura (al netto di quanto di esclusivo interesse e competenza dell’Istante) incrementato di una percentuale pari al X per cento (c.d. cost plus), determinato con riferimento a ciascuna società proporzionalmente al contributo che i ricavi e i proventi di tale società fornisce alla somma dei ricavi e proventi di tutte le società del gruppo.
In aggiunta ai servizi resi a BETA e alle sue partecipate, l’Istante presta a favore delle Holding Intermedie servizi di assistenza in materia finanziaria e per la predisposizione dei bilanci, i quali sono regolati da specifici contratti (Allegato 2) che prevedono l’addebito di un corrispettivo forfettariamente determinato pari a euro X per anno.
I compensi relativi ai servizi resi dall’Istante a BETA, alle sue partecipate e alle Holding Intermedie sono imponibili ai fini IVA in Italia. La prima fatturazione è avvenuta in data ….
Per perfezionare l’Acquisizione l’Istante ha sostenuto costi per circa Euro X più IVA (di seguito, “Transaction Cost”, riepilogati nella tabella in Allegato 4) relativi sia alle attività di consulenza professionale necessarie per perfezionare l’Acquisizione (ad esempio, spese legali inerenti i contratti, due diligence legale, contabile, fiscale, finanziaria, commerciale) sia all’emissione del prestito obbligazionario.
Al riguardo la stessa precisa che dei X milioni più IVA complessivi, più della metà (circa Euro X più IVA) si riferisce ad acquisti impiegati per l’ottenimento del prestito obbligazionario. I Transaction Cost, in particolare, si riferiscono ad attività rese a favore dell’Istante prima del trasferimento del management avvenuto in data …, seppure nel medesimo periodo di imposta.
Per quanto di specifico interesse, l’Istante evidenzia di aver utilizzato una parte della provvista (circa Euro X) ricevuta per effetto dell’emissione del prestito obbligazionario (totali Euro X) per concedere un finanziamento intercompany a BETA ad un tasso annuo del X per cento, che le consentisse di estinguere l’indebitamento esistente al momento dell’Acquisizione. Gli interessi attivi relativi a tale finanziamento sono soggetti al regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 del 1972. Nel 2021 sono stati fatturati interessi attivi per circa Euro X.
Tanto premesso, in relazione al caso sopra esposto, l’Istante chiede:
- se, ai sensi dell’art. 4 del P.R n. 633 del 1972, possa qualificarsi come soggetto IVA, rivestendo la qualifica di holding “dinamica” del gruppo in considerazione dell’attività economica esercitata mediante la propria struttura operativa e, più in particolare, in considerazione dell’interferenza, diretta ed indiretta, nella gestione delle società del gruppo (Holding Intermedie, BETA e le sue partecipate), attuata mediante l’esecuzione, a favore di queste ultime, di prestazioni di servizi finanziari, tecnici e strategici, imponibili ai fini IVA;
- se, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R 633, l’Istante possa detrarre l’IVA assolta sui Transation Cost e sugli altri costi inerenti la propria attività, ancorché sostenuti prima di iniziare ad esercitare la predetta interferenza a partire dal … (con i primi corrispettivi fatturati nel 2022);
- se 1’IVA detraibile relativa ai Transaction Cost vada calcolata escludendo – e quindi considerando integralmente indetraibile – quella specificamente afferente agli acquisti effettuati per la concessione del finanziamento intercompany, sul presupposto che tale operazione esente IVA non rientri nell’attività propria dell’Istante.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di potersi qualificare come soggetto passivo IVA ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R n. 633 del 1972 e di poter quindi detrarre, ai sensi del successivo articolo 19, l’IVA assolta sui Transaction Cost e sugli altri costi inerenti alla propria attività di fornitore di servizi a favore delle società del gruppo. Ciò in considerazione della sua natura di holding c.d. “dinamica”, comprovata sul piano sia formale (oggetto sociale indicato nello statuto) che sostanziale (adeguatezza della struttura operativa, tipologia di servizi resi alle società del gruppo e onerosità delle prestazioni rese).
L’Istante evidenzia, dunque, che mentre in generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 i soggetti (come l’Istante) costituiti in forma di società di capitali si qualificano come soggetti passivi IVA – pertanto in principio legittimati ad esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti – in quanto le operazioni da essi svolte si considerano per presunzione assoluta sempre effettuate nell’esercizio di imprese, il successivo comma 5 stabilisce, in deroga al suddetto principio di cui al comma 2, che la mera detenzione di partecipazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti – in assenza di una struttura diretta a esercitare un’attività di “interferenza” sulle società partecipate (attività finanziaria, di indirizzo, di coordinamento o comunque di gestione) – non dà luogo ad un’attività commerciale, ma semplicemente ad un’attività “statica” che non conferisce lo status di soggetto passivo IVA.
In ordine alla distinzione tra holding statiche e dinamiche, l’Istante richiama, a tal riguardo, alcune pronunce della Corte di Giustizia (sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands, C-60/90, del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest, C-142/99, del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C-16/00,, sentenza CGUE del 17 ottobre 2018, C249/17) e, per quanto concerne la posizione dell’Amministrazione finanziaria, richiama i chiarimenti resi con la circolare 30 marzo 2016, n. 6/E e la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018.
L’Istante è del parere che, nel caso in esame, sembrano potersi configurare in capo a se stessa tutte le caratteristiche di una holding dinamica (sia in base alle previsioni statutarie sia in base all’attività effettivamente svolta), in quanto ALFA ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di capogruppo italiana della catena societaria acquisita, iniziando a prestare – mediante la struttura operativa costituita attraverso l’assunzione del management in forza alla target BETA – servizi tecnici, finanziari e strategici a favore delle società del Gruppo, nell’ottica di accentuare le principali funzioni aziendali di direzione della struttura societaria acquistata al proprio grado apicale.
Con riferimento al diritto di detrazione, riguardo all’afferenza dei costi, l’Istante richiama quanto precisato nella circolare 24 febbraio 1997, n. 328/E secondo cui “poiché il diritto alla detrazione sorge fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, il contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli competa e possa o meno esercitare tale diritto, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano afferenti, cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno o non danno diritto a detrazione”.
Ciò che rileva, in sostanza, ai fini del riconoscimento della soggettività passiva in capo alla holding, è la mera intenzione di avviare un’attività che comporti l’effettuazione di operazioni imponibili, anche nel caso in cui l’interferenza che la holding ha inteso perseguire nella gestione delle società controllate, al momento del sostenimento dei costi, non si sia di fatto ancora concretizzata, con conseguente “impossibilità” di ribaltamento “a valle” dell’imposta assolta “a monte”.
Nel caso di specie, evidenzia l’Istante, non rileva il fatto che i servizi relativi ai Transaction Cost sono stati eseguiti a beneficio dell’Istante prima del momento in cui quest’ultima ha iniziato ad effettuare operazioni imponibili a beneficio delle società partecipate, in quanto l’attività svolta per perfezionare l’Acquisizione deve comunque ritenersi un’attività preparatoria e propedeutica all’attività di “interferenza” nei confronti delle partecipate iniziata dopo il perfezionamento dell’Acquisizione (nella specie dal …).
In questo senso l’interpellante richiama l’orientamento della Corte di Giustizia (ex pluribus sentenza C-496/11) secondo cui è detraibile anche l’IVA sui costi generali, sebbene questi non presentino un nesso immediato con le operazioni “a valle”. Ciò in quanto tali costi generali si pongono in relazione diretta con il complesso dell’attività economica. Nel medesimo senso, con la sentenza CGUE del 17 ottobre 2018, C- 249/17, punto 18, in tema di servizi di consulenza acquisiti ai fini del perfezionamento di un’OPA, è stato affermato che “dato che le attività economiche a norma della sesta direttiva possono consistere in vari atti consecutivi, gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche”. In altre parole, chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo (sentenze dell’8 giugno 2000, Breitsohl, C 400/98, punto 34, e del 14 marzo 2013, Ablessio, C 527/11, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
Qualora venga ritenuto soddisfatto in capo all’Istante il requisito di holding dinamica, l’Istante ritiene che l’IVA detraibile sui Transaction Cost dovrebbe essere quantificata secondo i seguenti termini:
- “isolando” preventivamente la porzione dell’imposta afferente agli acquisti effettuati per l’ottenimento del prestito obbligazionario (circa Euro X rispetto a Euro X di Transaction Cost totali), nella misura in cui essi sono riferibili all’erogazione del finanziamento intercompany, che verrebbe considerata integralmente indetraibile; l’imposta idealmente riferibile al finanziamento intercompany può essere determinata sulla base del rapporto tra il prestito obbligazionario ottenuto (Euro X) dalla Società e il successivo finanziamento intercompany prestato (Euro X) grazie alla provvista ottenuta: l’IVA sui Transaction Cost relativi al prestito obbligazionario sarebbe quindi specificamente indetraibile al X %;
- considerando la residua imposta – il X% dell’IVA dei Transaction Cost relativi al prestito obbligazionario (quota che proporzionalmente si può considerare diretta a finanziare l’acquisto della partecipazione) più l’IVA concernente gli ulteriori X milioni di Transaction Cost – come afferente all’attività di interferenza nei confronti delle società del Gruppo e integralmente detraibile in quanto prospetticamente diretta all’effettuazione di operazioni imponibili (la cui fatturazione è iniziata nel …).
Inoltre, a fronte della descritta indetraibilità specifica, gli interessi attivi relativi al finanziamento intercompany incassati nel 2021 non rileveranno ai fini del pro-rata di detrazione del 2021 ex art. 19-bis del d.P.R. 633.
A tale riguardo, l’Istante evidenzia che vale considerare che, ai sensi dell’art. 19-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non si tiene conto, ai fini del calcolo della percentuale di detrazione, di una serie di operazioni tra cui quelle finanziarie “quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”.
Nel caso in esame, l’Istante evidenzia che l’ottenimento del prestito obbligazionario – per la quota parte in cui esso è stato utilizzato per finanziare le controllate – costituisce soltanto “una singola e isolata operazione della Società legata alla sua funzione di strumento dell’Acquisizione e a quella specifica fase”, e non è invece riconducibile ai servizi infragruppo in seguito prestati grazie alla struttura operativa acquisita. Peraltro, sebbene sia previsto contrattualmente che il finanziamento intercompany sia erogato in più tranches ed esso dia luogo ad interessi periodici, trattasi ugualmente di un’operazione che ha assunto una rilevanza puntuale e sporadica esauritasi nel contesto dell’Acquisizione, non legata alla successiva attività, e che pertanto si distingue nettamente dai servizi infragruppo in seguito prestati mediante la struttura operativa, i quali da soli valgono invece a connotare la natura di holding dinamica della Società.
In definitiva, si tratta, nel complesso, di un’operazione “una tantum” “logicamente antecedente” e “a sé stante” rispetto all’attività di holding dinamica, che sarebbe potuta avvenire anche senza struttura organizzativa.
La concessione del finanziamento intercompany, in definitiva, da sola non costituisce un’attività propria della Società, ma non concorre nemmeno a integrare l’attività di holding dinamica posta in essere mediante la struttura operativa. L’attività di holding dinamica che “interferisce” sulle partecipate, al contrario, è esclusivamente quella compiuta mediante il management e prescinde totalmente dalla concessione del finanziamento.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l’Istante considera l’IVA proporzionalmente riferibile alla concessione del finanziamento intercompany come specificamente indetraibile in quanto relativa all’effettuazione di un’operazione esente che di per sé non è riconducibile all’attività propria di holding dinamica dell’Istante.
Di conseguenza, ad avviso dell’Istante, gli interessi attivi relativi al finanziamento intercompany incassati nel 2021 non rilevano ai fini della percentuale di detrazione ex artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Viceversa, l’Istante ritiene che si deve considerare detraibile l’imposta residua, afferente ai servizi infragruppo prestati in base ai contratti allegati (che sono stati fatturati in imponibilità IVA dal 2022).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Giova preliminarmente evidenziare che il parere reso alla presente istanza di interpello – con la quale l’Istante formula i tre quesiti interpretativi sopra evidenziati in relazione alla complessa operazione di Acquisizione descritta – è reso in termini di principio e sulla base degli elementi e dei documenti forniti dalla Società e successivamente puntualmente richiamati, qui assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità e completezza, la cui verifica implica, di per sé, accertamenti fattuali non esperibili in sede di interpello, rispetto ai quali rimane impregiudicato il potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, con specifico riferimento al primo quesito formulato (conferma della natura “dinamica” di ALFA), giova sottolineare che la concreta valutazione in merito alla preesistenza, sussistenza e permanenza dei requisiti per riconoscere la soggettività passiva in capo a ALFA, ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 esula dalle questioni appurabili in sede di interpello, trattandosi di una questione che comporta l’apprezzamento di questioni di fatto, che esulano dall’attività interpretativa svolta ai sensi dell’articolo 11 della Legge 212 del 2000.
Sul punto resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria tenuto conto che sulla effettiva qualifica di holding dinamica della società istante possono incidere eventuali altri atti, fatti o negozi collegati alla fattispecie rappresentata, anche successivi, non apprezzabili attraverso l’istituto dell’interpello. Coerentemente ai principi che regolano l’istituto dell’interpello, il presente parere si limita, quindi, a riportare esclusivamente valutazioni di principio in ordine all’inquadramento della fattispecie esposta, sulla scorta delle previsioni della direttiva unionale e delle norme interne di riferimento di cui al d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dai giudici nazionali, nel quadro della prassi amministrativa di riferimento.
In proposito, si fa presente che l’art. 9, par. 1, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE stabilisce che si considera soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. Inoltre, si considera come attività economica “ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
Con riferimento alle holding, la Corte di Giustizia, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo d’imposta.
A tal riguardo, chiarisce la Corte “l’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica (…) ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA (…) quali la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della società holding alle sue controllate” (cfr. sentenza 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14e C-109/14, Laurentia, Minerva e Marenave, e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell’IVA, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate. Le c.d. holding gestorie o miste (o anche holding dinamiche) sono, infatti, società che interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione (cfr. sentenza del 14 novembre 2000, C-142/99, caso Floridienne SA e Berginvest SA).
In linea con la disciplina IVA eurounionale, nell’ordinamento interno, l’articolo 4, quinto comma, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972 esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva IVA, in capo a quelle società la cui attività consiste nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico.
Ai fini che qui interessano, si evidenzia che solo dallo svolgimento dell’attività di gestione attiva delle partecipate deriva, per la holding, il diritto alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti destinati all’attività economica svolta in qualità di soggetto passivo.
A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha più volte riconosciuto il diritto di detrarre l’IVA alle holding che, all’attività di acquisto e di gestione delle partecipazioni, accompagnano un’attività di interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società a cui fanno riferimento le partecipazioni. In particolare, la Corte ha chiarito che “le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (…)” (cfr. sentenza 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14e C- 109/14, Laurentia, Minerva e Marenave).
Per quanto concerne la posizione dell’amministrazione finanziaria, nella Circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, in tema di operazioni di acquisizione con indebitamento, è stato precisato, per quanto di interesse nel caso di specie, che “(…) la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configura lo svolgimento di un’attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell’imposta. Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell’imposta, legato inscindibilmente alla qualificazione dell’operatore come soggetto passivo di imposta (sentenza del 6febbraio 1997, causa C-80/95; sentenza del 22 giugno 1993, causa C-333/91). Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all’avvenuta “ingerenza” o “interferenza” nella gestione delle stesse società controllate (sentenze della Corte di giustizia del 27settembre 2001, causa C-16/00; del 6 settembre 2012, causa C-496/11; del 16 luglio2015 cause riunite C-108/14 e C-109/14), che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’imposta, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate”.
Sulla base di tali principi, il citato documento di prassi specifica che “ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui la società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle – SPV o BidCoo NewCo) esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società controllate, si è del parere che non possa essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA gravante sulle other fee né alla predetta società veicolo, né – successivamente alla fusione – alla società target qualora la stessa sia stata incorporata o abbia incorporato la citata SPV. A diverse conclusioni circa la detraibilità dell’IVA addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972”.
I predetti chiarimenti riflettono, pertanto, il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui “Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette all’IVA. Risulta da quest’ultima condizione che, per la detraibilità dell’IVA, le operazioni effettuate a monte devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione” (cfr. Corte di Giustizia, sentenze: 14 febbraio 1985, C-286/83, Rompelman; 15 gennaio 1998, C-37/95, Ghent Coal Terminal; 22 febbraio 2001, C- 408/98, Abbey National; 26 maggio 2005, C- 465/03, Kretztechnik).
Posto quanto sopra, con riferimento al caso in esame, dalla disamina delle informazioni fornite dall’interpellante e sopra riportate, emerge che: a) l’Istante è intervenuta indirettamente nell’operazione di acquisizione (che vede la presenza di una società “veicolo”); b) è centro di imputazione di costi dell’operazione di riorganizzazione/acquisizione; c) riferisce di prestare a favore delle società del nuovo gruppo una serie di servizi disciplinati in apposito contratto, allegato all’istanza.
Viene a tal riguardo rappresentato che ALFA
- svolge nei confronti delle proprie partecipate un’interferenza nella gestione delle stesse, che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’imposta, quali prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, ecc. (cfr. Allegato 1);
- riceve una specifica remunerazione (un corrispettivo pari all’importo dei propri costi di struttura, al netto di quanto di esclusivo interesse e competenza dell’Istante, incrementato di una percentuale pari al X per cento determinato con riferimento a ciascuna società proporzionalmente al contributo che i ricavi e i proventi di tale società fornisce alla somma dei ricavi e proventi di tutte le società del gruppo);
- presta a favore delle Holding Intermedie servizi di assistenza in materia finanziaria e per la predisposizione dei bilanci, i quali sono regolati da specifici contratti (Allegato 2) per i quali è previsto l’addebito di un corrispettivo forfettariamente determinato; a tal riguardo riferisce che detto compenso è imponibile ai fini IVA in Italia e la prima fatturazione è avvenuta in data ….
Tali elementi – assunti acriticamente come rappresentati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concretezza– appaiono indicativi dell’esercizio di un’attività economica che si concretizza nell’effettuazione, a valle, di operazioni imponibili e, coerentemente ai dati formali riportati dallo stesso interpellante (cfr. il sunto della visura della camera di commercio in merito ai dati dell’atto costitutivo/statuto), rilevano l’esercizio un’attività di “interferenza” nella gestione delle proprie partecipate.
In tale caso va, pertanto, riconosciuto il diritto alla detrazione, ex art. 19, comma 1, del d.P.R.633 del 1972, in relazione all’IVA assolta sui Transation Cost e sugli altri costi inerenti l’attività di interferenza a favore delle società del Gruppo.
Nello specifico, in ordine alla ulteriore richiesta se, ai sensi del citato art. 19 del d.P.R n. 633 del 1972, l’Istante possa detrarre l’IVA assolta sui Transation Cost, ancorché sostenuti prima di iniziare ad esercitare la predetta interferenza a partire dal … (tenuto conto, in particolare, che i primi corrispettivi sono stati fatturati nel …), si fa presente che tale circostanza non inficia il diritto alla detrazione, a condizione che sussista il nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica o, in ogni caso, a condizione che i costi dei servizi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo.
A tal riguardo, si richiama quanto precisato dalla Corte di Giustizia, secondo cui “gli atti preparatori … devono ritenersi parte integrante delle attività economiche” e che il principio della neutralità dell’IVA “esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini di una data operazione siano considerate un’attività economica” (cfr. sentenza Rompelman del 14 febbraio 1985, C-268/83; nonché le sentenze del 14 febbraio 1985, C-268/83; 29 febbraio 1996, C-110/94; 21 marzo 2000, cause da C-110/98 a C-147/98).
Sempre in materia di detrazione dell’imposta, inoltre, più di recente, nella sentenza relativa alla causa C-249/17 del 17 ottobre 2018, richiamata peraltro dall’Istante, la Corte di giustizia UE ha avuto altresì modo di precisare che “a una società (…) che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA)” va riconosciuto “il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista”.
Nella sentenza citata del 17 ottobre 2018, la Corte precisa, dunque, che: i) le holding svolgono un’attività economica che legittima l’esercizio della detrazione quando forniscono servizi di gestione alle società partecipate; ii) il diritto alla detrazione può essere esercitato anche in relazione ad investimenti non andati a buon fine; iii) gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche; iii) chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo.
Sulla base dell’orientamento della giurisprudenza della Corte, va, pertanto, riconosciuto il diritto alla detrazione, ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’IVA assolta sui Transation Cost sostenuti sia nella fase antecedente l’inizio dell’attività di interferenza, che quella assolta sugli acquisti effettuati successivamente.
Da ultimo, in ordine alla richiesta se l’IVA detraibile relativa ai Transaction Cost vada calcolata escludendo – e quindi considerando integralmente indetraibile – quella specificamente afferente agli acquisti effettuati per la concessione del finanziamento intercompany, sul presupposto che tale operazione esente IVA non rientri nell’attività propria dell’Istante, preme rilevare – in linea con quanto già ribadito nelle premesse – che tale valutazione, sulla base di quanto rappresentato, involgendo una questione che comporta l’apprezzamento di elementi di fatto (in particolare la connessione del finanziamento concesso a BETA all’Acquisizione, come asserito dall’interpellante, o alle attività di concessione di finanziamento proprie di una holding dinamica), esula dall’attività interpretativa svolta in sede di istruttoria delle istanze di interpello, per cui, in questa sede, ci si limita a fornire un parere in termini puramente di principio.
Ai fini che qui rilevano, l’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che, in presenza di operazioni imponibili e di operazioni esenti, la detrazione dell’IVA è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto previsto dall’art. 19-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. pro-rata di detraibilità). In particolare, ai sensi di quest’ultima disposizione, la percentuale di detrazione è calcolata in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.
In deroga a tale regola di carattere generale, il comma 2 dell’art. 19-bis prevede un meccanismo correttivo in base al quale non devono essere compresi nell’ambito del suddetto rapporto e, conseguentemente, non sono rilevanti ai fini della riduzione della detrazione, le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, quando le stesse non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo d’imposta, ovvero sono accessorie alle operazioni imponibili.
Occorre, quindi, valutare se le operazioni di finanziamento effettuate dall’Istante costituiscano una delle attività proprie della medesima ovvero se, invece, le stesse siano accessorie od occasionali (in quanto specificamente connesse all’Acquisizione e, come tali, sostenute una tantum, secondo l’interpellante) e non rilevino ai fini della determinazione del pro-rata di detraibilità dell’imposta di cui all’articolo 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
In proposito, la Corte di Giustizia, nella sentenza dell’11 luglio 1996 causa C-306/94, ha affermato che “…la non inclusione – prevista dall’art. 19 della sesta direttiva – delle operazioni accessorie finanziarie nel denominatore della frazione usata per il calcolo del pro-rata serve ad assicurare il conseguimento dell’obiettivo della perfetta neutralità garantita dal sistema comune IVA”. Inoltre, “se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un’attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto denominatore, anche qualora l’ottenimento di tali risultati non implichi l’impiego di beni o di servizi soggetti all’IVA o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato”.
I giudici comunitari hanno, inoltre, precisato che “la concessione annua, da parte di una holding, di prestiti a titolo oneroso alle società partecipate nonché gli investimenti della medesima in depositi bancari ovvero in titoli, quali buoni del Tesoro o certificati di deposito, costituiscono attività economiche compiute da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 4, n. 2, della sesta direttiva 77/388; (…)
– all’atto del calcolo del pro-rata di deduzione previsto dagli artt. 17 e 19 della sesta direttiva 77/388, tali operazioni devono essere considerate operazioni accessorie ai sensi dell’art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva 77/388 qualora implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta; sebbene l’entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della sesta direttiva possa costituire un indizio nel senso che tali operazioni non debbano essere considerate accessorie ai sensi della detta disposizione, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé sola, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie»” (cfr. sentenza 29 aprile 2004, C-77/2001).
In sostanza, la Corte ha chiarito che la concessione di finanziamenti rappresenta un’operazione accessoria alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo, ovvero un’operazione di carattere “marginale” non partecipante al calcolo del pro rata, nella misura in cui la stessa implichi un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta.
Sempre sull’argomento, inoltre, nella sentenza del 14 dicembre 2016, C- 378/15, la Corte di Giustizia ha altresì precisato che “un’attività economica deve essere qualificata come «accessoria», … qualora essa non costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa e non implichi un impiego significativo di beni e di servizi per i quali l’IVA è dovuta …”. Pertanto, precisa la Corte, si deve constatare che “la composizione della cifra d’affari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare se talune operazioni debbano essere considerate come «accessorie», (…) ma che si deve altresì tener conto, a tal fine, del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta”.
Con riferimento al caso in esame, tra le operazioni esenti elencate nell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono comprese “le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento …” (art. 10, comma 1, n. 1), nell’ambito delle quali sono astrattamente riconducibili le operazioni di finanziamento poste in essere dall’Istante.
In proposito, ai fini dell’inquadramento della questione, va rilevato che, secondo quanto argomentato dallo stesso interpellante a proposito del primo quesito e confermato sul piano formale dalla visura della Camera di Commercio (cfr. Allegato 3), oltre all’attività di detenzione di partecipazioni ed interessenze, rientrano nell’oggetto sociale dell’Istante anche “la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società direttamente o indirettamente partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle stesse”.
Del resto, come già sopra rilevato, l’attività finanziaria nei confronti delle società appartenenti al Gruppo è una delle attività tipiche delle Holding dinamiche, tra le quali intende collocarsi l’Istante.
A tal fine la circostanza che il finanziamento, nel caso di specie, sia concesso a BETA in seno alla Acquisizione non è di per sé elemento dirimente per escludere che detta attività si collochi proprio nell’alveo delle operazioni finanziarie a cui strutturalmente è preordinata la holding dinamica di partecipazioni.
Ai fini che qui rilevano, è da tenere inoltre in considerazione l’ammontare dei finanziamenti; a tal proposito l’Istante riferisce che “ha utilizzato una parte della provvista (circa Euro X) ricevuta per effetto dell’emissione del prestito obbligazionario (totali Euro X) per concedere un finanziamento intercompany a (BETA) ad un tasso annuo del X per cento, che le consentisse di estinguere 1’indebitamento esistente al momento dell’Acquisizione. (…) Nel 2021 sono stati fatturati interessi attivi per circa Euro X”.
Inoltre, va rilevato che “Per perfezionare l’Acquisizione l’Istante ha sostenuto costi per circa Euro X più IVA (di seguito, “Transaction Cost”, riepilogati nella tabella in Allegato 4) relativi sia alle attività di consulenza professionale necessarie per perfezionare l’Acquisizione (ad esempio, spese legali inerenti i contratti, due diligence legale, contabile, fiscale, finanziaria, commerciale) sia all’emissione del prestito obbligazionario”. A tal riguardo, va rilevato che, “dei X milioni più IVA complessivi, più della metà (circa Euro X più IVA) si riferisce ad acquisti impiegati per l’ottenimento del prestito obbligazionario”.
Conclusivamente, considerando che l’attività di finanziamento è una di quelle che tipicamente connotano le holding miste in generale e, secondo quanto rappresentato nell’interpello, connoteranno anche l’operatività di ALFA e che la riferibilità del finanziamento “una tantum” alla Acquisizione è solo apoditticamente sostenuta dall’interpellante, in assenza di elementi oggettivi e concreti, supportati da documentazione di riferimento, utili a tal fine, non sembra ravvisabile in relazione alle operazioni finanziarie in esame il carattere della occasionalità e dell’accessorietà nell’accezione di cui all’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Tali conclusioni sono in linea con la circolare 3 agosto 1979, n. 25, laddove l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “per ‘attività propria’ dell’impresa, anche agli effetti delle altre norme che vi fanno riferimento, deve intendersi ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale” e con quanto chiarito dalla Risoluzione n. 305 del 2008 nella parte in cui è stato chiarito che occorre aver riguardo alla significativa entità dei finanziamenti e dei relativi proventi finanziari, nonché dei relativi oneri.
Conseguentemente, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile trova applicazione il criterio forfetario basato sulla percentuale di detraibilità, di cui al comma 5 dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel calcolo della quale assumono, quindi, rilievo – in virtù delle esposte considerazioni – anche le operazioni finanziarie poste in essere dall’Istante nei confronti delle proprie controllate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Conferimento di partecipazioni detenute in una Holding in due Holding, di cui una esistente ed una NEWCO di nuova costituzione - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - Risposta 19 ottobre 2020, n. 483 dell'Agenzia delle Entrate
- Scambi di partecipazioni - Applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ''immobiliari di gestione'' e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso,…
- Modificazioni al modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2017 - Provvedimento n. 13275 del 22 gennaio…
- TRIBUNALE DI VICENZA - Ordinanza 07 aprile 2022, n. 68 - Questione di legittimità costituzionalità dell'art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 agosto 2019, n. 21531 - In tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, l'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 voce n. 1266…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 giugno 2019, n. 175 - Rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, legge n. 190 del 2014, in relazione agli art. 3 Cost., 31 Cost. e 117, primo comma,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…