La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 50007 depositata l’ 11 dicembre 2019 intervenendo in tema di omesso versamento IVA ha ribadito che “il reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 è di natura omissiva e istantanea; è punibile a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di non versare all’Erario le somme dovute a titolo di Iva del periodo considerato”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata imputato per il reato di cui all’articolo 10-ter d.lgs. 74/2000 per non aver versato l’IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale nel termine ultimo previsto per il relativo versamento dell’acconto, il 27 dicembre.
Il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti e sussiste anche quando, per preservare la continuità aziendale in una situazione di difficoltà economica, consapevolmente si utilizzino le somme percepite a titolo di IVA per pagare i fornitori e gli stipendi dei lavoratori, non adempiendo così gli oneri tributari. Il Tribunale condannava l’amministratore per il reato ascrittogli. Avverso la decisione dei giudici di prime cure l’imputato proponeva ricorso inanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello riformavano parzialmente la sentenza impugnata. L’amministratore proponeva ricorso in cassazione, avverso la sentenza di appello, fondato su due motivi. In particolare di essersi trovato di fronte a una scelta obbligata per non chiudere i battenti e licenziare i dipendenti.
Gli Ermellini accolgono solo la doglianza inerente la durata della sanzione accessoria dell’interdizione degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Il primo motivo del ricorso viene rigettato.
I giudici di legittimità evidenziano come per lo stesso ricorrente le somme percepite a titolo di Iva sono state destinate al pagamento dei fornitori e degli stipendi, per non interrompere la continuità aziendale, e sarebbe stato fatto di tutto per fronteggiare la crisi. La scelta di preservare la vita aziendale costituirebbe, in sostanza, una causa di esclusione del dolo. Per cui per la Corte Suprema “la scelta di non pagare l’imposta dovuta prova il dolo: infatti, la scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non può pertanto minimamente escludere la sussistenza del dolo.” Per cui, la forza maggiore non può che riferirsi ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un’azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo connma dell’art. 42 cod. pen.
Pertanto per i giudici del palazzaccio l’omesso versamento dell’IVA può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore cui egli non abbia potuto tempestivamente porre rimedio, per cause indipendenti dalla propria volontà. Pertanto lo sforzo di salvaguardare la continuità aziendale non esime l’imprenditore a non versare l’Iva prediligendo il pagamento di altri creditori.
La Corte nel ribadire che la crisi economica in cui versa l’azienda non integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Infatti la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente. Questo in quanto per la Corte il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.
La giurisprudenza di legittimità in tema di omessi versamenti.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 18/06/2019 , n. 35193
In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, previsto e punito dall’ art. 10-ter, d.lg. n. 74/2000 , l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 08/05/2019 , n. 29428
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. , volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’ art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. IV , 11/04/2019 , n. 18804
Per tutti i reati, tributari e non, che prevedano una soglia di punibilità, la sussistenza della particolare tenuità dell’offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto dell’importo complessivo dell’imposta o dei contributi non versati e della consistenza del superamento della soglia di punibilità (fattispecie relativa ad una ipotesi di omesso versamento di Iva).
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 21/03/2019 , n. 23796
Ai fini dell’esclusione della colpevolezza per il reato di cui all’ art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 , punito a titolo di dolo generico, è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, salva la dimostrazione che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo. Nel caso in cui invece l’omesso versamento sia dovuto al mancato incasso dell’IVA per altrui inadempimento, devono essere dimostrati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 14/03/2019 , n. 14606
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non possono essere sottoposte a vincolo somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura, allorquando sia certo che costituiscano emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le previsioni degli artt. 1 e 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 , in quanto finalizzate alla tutela di un diritto fondamentale garantito dall’ art. 2 cost. , trovano applicazione anche in materia penale e, segnatamente, con riguardo al sequestro preventivo).
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 12/02/2019 , n. 25315
In tema di omesso versamento dell’i.v.a., non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione; non può attribuirsi efficacia sostanzialmente scriminante ad una domanda presentata dallo stesso imputato che ha provocato il dissesto.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 06/02/2019 , n. 17535
In tema di reati tributari, il profitto di delitti consistenti nell’evasione dell’imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende anche le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione. (Fattispecie in tema di reato di omesso versamento dell’i.v.a. di cui all’ art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 ).
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 22/01/2019 , n. 15020
In tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 10/01/2019 , n. 17060
In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’ art. 8 c.p.p. ; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l’adempimento dell’obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato indicato dall’ art. 18, comma 1, d.lg. 74/2000 , prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’ art. 9 c.p.p.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 10/01/2019 , n. 17060
In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’ art. 8 c.p.p. ; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l’adempimento dell’obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato indicato dall’ art. 18, comma 1, d.lg. 74/2000 , prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’ art. 9 c.p.p.
Corte di Cassazione, sezione penale , sez. III , 12/12/2018 , n. 6920
Non sussiste l’elemento psicologico del reato di mancato pagamento dell’Iva se, come ordinato dal commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità aziendale di Parmalat quest’ultima non pagava le fatture. Questo è, in sintesi, quanto affermato dalla Cassazione in una vicenda in cui il rappresentante legale di una Srl, fornitrice della Parmalat, era stato condannato per il reato ex articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 . La Corte ha accolto il ricorso sottolineando come i giudici di merito non avevano preso in considerazione l’elemento psicologico del reato, ovvero il fatto che la società era stata costretta dal commissario straordinario a fare fronte alle commesse Parmalat e al conseguente ulteriore indebitamento.
Corte di Cassazione, sezione penale sez. III, 12/12/2018, n.9
Per la configurabilità del reato di omesso versamento IVA in capo al legale rappresentante di un’impresa non rileva quale causa di forza maggiore lo stato di crisi finanziaria imputabile alla precedente gestione laddove l’agente, al momento della nomina, sia consapevole della crisi di liquidità.