La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44508 depositata il 31 ottobre 2019 intervenendo in tema di reato per omesso versamento dei contributi ha precisato che il reato di cui alla “L. n. 689 del 1981, art. 37, comma 1, conferisce rilevanza penale alle condotte omissive e commissive considerate “quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra Euro 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti”
Pertanto il reato per omissione contributiva è configurabile  esclusivamente nelle ipotesi in cui il mancato versamento supera del 50% l’importo dovuto all’INPS oltre la soglia di 2500 euro mensili.

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una cooperativa che aveva omesso l’obbligatoria registrazione di lavoratori dipendenti con conseguente omissioni contributive in misura superiore alle soglie di legge per numerose mensilità. Il legale rappresentate veniva accusato, pertanto, del reato di cui all’articolo 37 della legge n. 689/1981. L’imputato veniva riconosciuto colpevole del reato ascritto si dai giudici del Tribunale che dalla Corte di appello. Avverso la decisione dei giudici di appello l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente, in riferimento al disposto dell’articolo 37 della legge n. 689/1981, precisando che “La soglia sta a significare che se i contributi mensilmente dovuti non superano l’importo di 5.164, 56 euro, ossia il doppio della somma indicata dalla norma, quand’anche l’omissione contributiva riguardi una significativa percentuale del dovuto e sia superiore al 50% di questo, occorrerà comunque che l’importo superi quella soglia ritenuta minima pari a 2.582,28 euro. Ciò con l’intento di non considerare penalmente rilevanti le situazioni di irregolarità (o falsità) concernenti uno o pochissimi dipendenti nell’ambito di imprese che occupino un esiguo numero di lavoratori.

Laddove, invece, l’impresa raggiunga un minimo di consistenza di personale, di tal che l’importo mensile dei contributi dovuti sia superiore al doppio dell’indicata soglia minima, le omissioni sono penalmente rilevanti soltanto se superano almeno della metà i contributi mensilmente dovuti: più quest’ultimo importo è elevato e maggiore deve essere il quantum dell’omissione per integrare gli estremi del reato.  

Nel caso di specie, l’importo dei contributi da versare andava da poco meno di 25.000 euro a poco meno di 41.000 euro, ma in nessun caso i contributi omessi avevano superato la metà di quelli dovuti.”