AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 luglio 2020, n. 206
Imposta successione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Sig.ra Tizia, residente in Francia, fa presente che in data x decedeva in Francia, ove risiedeva, il proprio coniuge di cui è erede insieme all’unica figlia. L’istante detiene, in regime di comunione dei beni con il de cuius, oltre a beni immobili siti in Francia, un immobile abitativo in Italia, dato in comodato d’uso alla figlia, che vi risiede da oltre 20 anni.
L’istante fa presente che il notaio, che ha curato la successione in Francia, ha impostato la stessa secondo quanto stabilito in un contratto di donazione tra coniugi, stipulato in Francia in data Y, con il quale il de cuius avrebbe donato all’istante (nel caso in cui lei sopravvivesse a lui) l’universalità dei beni che sarebbero stati di proprietà dello stesso alla data del suo decesso, salvo riduzione in presenza di figli o discendenti di essi.
In data Z, con atto ricevuto dallo stesso notaio in Francia, la figlia ha espresso il proprio consenso all’esecuzione delle suddette disposizioni di liberalità del padre, deceduto, in favore della madre Tizia, rinunciando alla propria riserva ereditaria. Al riguardo, l’istante rappresenta che il notaio francese chiede conferma dell’applicabilità delle disposizioni in esame anche in relazione alla successione in Italia, così come dispone la normativa europea in materia, secondo la quale alla successione si applica la legge dello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso.
Ciò posto, l’istante chiede:
1. conferma dell’applicabilità alla fattispecie in esame della legge francese;
2. come devolvere alla moglie del de cuius l’intera quota di proprietà del bene in Italia;
3. quali annotazioni e quali documenti allegare alla dichiarazione di successione;
4. come riportare i dati relativi alla figlia e in che veste nella dichiarazione di successione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante non prospetta alcuna soluzione.
Parere dell’agenzia delle entrate
In ordine al quesito di cui al punto 1), relativo alla conferma dell’applicabilità, alla presente fattispecie, della legge dello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso, appare utile richiamare il Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, che all’articolo 21 stabilisce il criterio generale per l’individuazione della lex successionis. Ai sensi di tale articolo « Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
Dunque, la legge applicabile viene identificata, in linea generale, nella legge dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso (salvo eccezioni ai sensi dell’articolo 22).
Ai sensi dell’articolo 23 del citato Regolamento europeo, «la legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.” La legge designata regola, tra l’altro, “l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;……il trasferimento agli eredi … dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato». Pertanto, la legge dello Stato di residenza del de cuius disciplina gli aspetti civilistici della successione, compresi quelli relativi alla devoluzione dell’eredità. Diversamente, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1).
Si rammenta, inoltre, che in materia successoria, fra l’Italia e la Francia vige una Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali. Ai sensi dell’articolo 5 della citata Convenzione, «I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato».
Per quanto riguarda, quindi, l’applicazione dell’imposta di successione, limitatamente al bene sito in Italia di cui alla fattispecie in esame, occorre far riferimento alla legislazione in materia, vigente in Italia. Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’applicazione delle franchigie d’imposta previste dai commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, rilevano, dunque, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia. Nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione è stata reintrodotta dall’articolo 2, comma 47 del citato decreto-legge, che ha rimodulato le aliquote dell’imposta e le franchigie di esenzione dalla stessa in base al rapporto di coniugio, parentela o affinità tra defunto ed erede. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di seguito TUS). Ai sensi dell’articolo 2 del TUS, comma 2, «Se alla data di apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti».
In relazione al quesito di cui al punto 2) (modalità di devoluzione all’istante, moglie del de cuius del bene immobile sito in Italia), si osserva che l’acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria sono definiti secondo le norme del diritto francese; per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione, eventualmente dovuta per il bene immobile sito in Italia, occorre far riferimento all’articolo 2, comma 48, del citato DL n. 262 del 2006.
Tale comma stabilisce per il coniuge e i parenti in linea retta, l’aliquota nella misura del 4 per cento, da applicare sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro.
Tale imposta viene liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione di successione, che deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari abilitati. La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota) e lo stesso non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 33, comma 1-bis, del TUS prevede che se nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili, gli eredi e i legatari devono provvedere alla autoliquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
In relazione ai quesiti di cui ai punti punto 3) e 4), per la dettagliata descrizione del contenuto della dichiarazione di successione e dei documenti da allegare si rinvia alle citate istruzioni di compilazione del modello di ‘dichiarazione di successione e domanda di volture catastalì, di cui al sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Si rammenta, per gli atti scritti in lingua straniera, di allegare la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale (articolo 30 comma 4 del TUS e articolo 11, commi 5 e 6 del TUR). In particolare, per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi alla figlia, va compilata l’apposito quadro EA della dichiarazione di successione indicando ‘chiamato all’eredità’ e indicando l’esistenza della rinuncia.
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