La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18241 del 27 giugno 2023, intervenendo in tema di atti impugnabili nel processo tributario ha statuito che è nullo il diniego di autotutela opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente che si ponga in contrasto con il giudicato formatosi in precedenza sulle medesime annualità.

La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva presentata un istanza di rimborso dell’IRAP versata sulla base dell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP, l’Agenzia aveva dato risposta negativa. Il contribuente impugnava tale diniego del rimborso. La vicenda giudiziaria si era conclusa con la decisione della Corte Suprema favorevole al contribuente. L’Agenzia delle Entrate, dopo il deposito della sentenza della Suprema  Corte, aveva proceduto all’iscrizione a ruolo, nella fase di liquidazione delle dichiarazioni per gli stessi anni, le somme dovute per l’IRAP. Le cartelle di pagamento, emesse successivamente all’iscrizione a ruolo, non venivano impugnate dal contribuente, il quale presentava istanza di sgravio in autotutela. L’Agenzia procedeva al diniego dell’istanza. Il contribuente proponeva, avverso il diniego dell’autotutela, ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. I giudici di prime cure respingevano le doglianze del ricorrente. La decisione della CTR veniva impugnata con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. I giudici di appello confermarono la decisione impugnata.

Il contribuente impugnava la decisione dei giudici di appello con ricorso in cassazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso del contribuente. Infatti i giudici di legittimità, nell’affermare che il diniego conseguente ad una istanza in autotutela non rientri tra gli atti impugnabili, hanno ritenuto, in applicazione del principio stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 8719 depositata l’ 11 maggio 2020. Nella suddetta sentenza la Corte statui che va interpretato estensivamente ” … l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest’ultimo (cfr. Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011).
Peraltro, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l’impugnaziore del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all’agente della riscossione. …”

Vi è una differenza tra i due casi. Quello riguardante la sentenza n. 8179/2020 era inerente alla richiesta di sgravio di cartelle di pagamento per TARSU il cui credito del Comune non era prescritto alla data di emissione delle cartelle. Diversamente, nel vicenda di cui all’ordinanza n. 18241/2023 il vizio lamentato dal contribuente era già sussistente alla data di emissione della cartella.

I giudici della Corte Suprema nell’ordinanza n. 18241/2023 hanno evidenziato l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di uniformarsi al giudicato che si è formato sulle medesime questioni. In altri termini l’Amministrazione non può non procedere all’annullamento, in autotutela, di un atto o cartella per la quale, il contribuente, ha già ottenuto l’accertamento negativo del credito da parte del giudice.

In particolare hanno precisato che “… il potere che ha la pubblica amministrazione di formarsi unilateralmente gli atti impositivi o esattivi trova un limite nel caso in cui quello stesso rapporto soggettivo ed oggettivo sul quale quegli atti vadano ad incidere sia stato oggetto di un precedente o successivo giudicato.

Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo (cfr., in ambito processuale amministrativo, gli artt. 114 c.p.a. e 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990); nel caso di giudicato successivo (come nella fattispecie che qui ci occupa, in cui le cartelle non impugnate dal contribuente sono antecedenti al giudicato del 2015), l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia; diventerebbe, in altre parole, inefficace.

Del resto, sarebbe irragionevole che, nonostante un giudicato che avesse disposto il rimborso dell’Irap versata in relazione a determinate annualità da un contribuente che per quei periodi non poteva essere assoggettato alla detta imposta, tale contribuente potesse essere costretto (con un processo esecutivo) a versare somme a titolo di Irap in relazione alle stesse annualità oggetto del giudicato, solo perché non avesse impugnato delle cartelle emesse sulla base di ruoli formati dall’amministrazione in epoca antecedente al giudicato. …”