La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema procedure concorsuali e responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda, ha ribadito che “… la previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell’alienante, per cui essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda, mentre lo stesso non può fare il cedente che abbia pagato il debito verso il coobbligato in solido. …”
La vicenda ha riguardato una spa che aveva presentato proposta di concordato preventivo con continuità aziendale che era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale poiché la relazione era carente in riferimento all’omessa valorizzazione dei crediti nella stima aziendale e dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico (con particolare riguardo al conferimento del ramo d’azienda wholesale nella controllata). La società avverso il reclamo del Tribunale propose appello. I giudici di appello rigettavano il reclamo, precisando che per la questione della stima dei crediti, la relazione dell’attestatore e quella integrativa non erano congrue rispetto alla domanda di concordato, contenendo dati imprecisi e genericamente indicati, mentre l’integrazione non aveva colmato le lacune precedenti, avendo essa solo applicato una svalutazione delle poste senza fornire spiegazioni. Avverso la decisione della Corte territoriale la società proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini dichiarano il ricorso della società inammissibile.
I giudici di legittimità, sul primo motivo, evidenziano che l’azione di regresso in questione riguarda crediti della società fallita nei confronti della controllata JDC, per pagamenti ai creditori di quest’ultima e la critica non coglie neppur la ratio decidendi, poiché essa invoca la responsabilità solidale della conferente e della conferitaria, ex art. 2560 cc, verso i terzi creditori, mentre nella specie si discute del regresso della controllante nei confronti della controllata, nei rapporti interni, posto che la fallita, quale responsabile in solido, aveva pagato i debiti della controllata.
Sul punto i giudici di piazza Cavour precisano che “… in caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l’azione per la dichiarazione di solidarietà dell’acquirente dell’azienda ceduta dalla società poi fallita nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dalla stessa anteriormente alla cessione, e ciò in quanto detta azione non sarebbe proposta nell’interesse della massa dei creditori, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento, che sarebbe comunque tenuto ad ammettere al passivo, e pagare nei limiti della massa attiva disponibile, da un lato i creditori dell’azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell’acquirente della stessa, e, dall’altro, quest’ultimo, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell’azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido (Cass., n. 23780/04; n. 20153/2011). …”
Inoltre il Supremo consesso ha ritenuto anche il secondo e terzo motivo inammissibile ribadendo che “… In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta: quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.
Non rientra, inoltre, nell’ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l’aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell’imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza (Cass., n. 3863/19). …”
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