AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 settembre 2020, n. 385

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA] in liquidazione, di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente rappresentato.

L’istante riferisce che dalla dichiarazione IVA/2020, inviata telematicamente in data 30 giugno 2020 – su cui ha apposto il visto di conformità il professionista abilitato- emerge un credito che vorrebbe utilizzare in compensazione con le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo.

Al momento, tuttavia, pendono a suo carico debiti per IMU scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo superiore a 1.500 euro, a tutt’oggi sub judice, perle annualità 2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di categoria D. Tanto premesso, l’istante chiede se il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – che impedisce l’utilizzo dei crediti in compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per imposte erariali – possa trovare applicazione anche in presenza di carichi iscritti a ruolo a titolo di IMU.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante, in sintesi, ritiene che il carico iscritto a ruolo per gli anni 2012 e 2013,nel caso di specie, non sia di ostacolo alla compensazione del predetto credito IVA,attesa la natura non erariale del debito IMU. A tale conclusione perviene in base al dato testuale dell’articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, che impone il divieto di compensazione in presenza di “debiti erariali” scaduti d’importo superiore a 1.500 euro, ed alle indicazioni della risoluzione n. 2/DF, del 13 dicembre2012, in cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha inteso “…sottolineare che l’IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214…”.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento…”.

Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell’11 marzo 2011, è stato chiarito che i tributi ricompresi nella locuzione “imposte erariali”, sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Ciò detto, l’imposta municipale (IMU) è stata introdotta dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e la sua applicazione in via sperimentale a partire dal 2012 è stata prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Detto articolo che, al comma 11, riservava allo Stato il 50% del gettito del citato tributo e disponeva che “Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”, è stato poi modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha abrogato il predetto comma e stabilito, a partire dall’anno 2013, che “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:[…] f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;”.

Il quadro normativo appena delineato in ordine alla riserva del gettito dell’IMU a favore dello Stato non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale, come del resto già affermato nella Risoluzione n. 2/DF del 2012 richiamata dal contribuente.

Tale considerazione trova conferma nella circostanza dell’affidamento dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune,come già previsto dal comma 7 del citato articolo 9 [per effetto dei rinvii in esso contenuti alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)], e poi confermato anche dopo l’abrogazione del predetto comma 11 dell’articolo 13.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, nel fornire chiarimenti in tema di “procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, ha precisato “…che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’IMU quota Stato che per la maggiorazione TARES il legislatore, rispettivamente con l’art. 13, comma 11, del D.L.n. 201 del 2011 e con l’art. 1, comma 705 della legge n. 147 del 2013, ha previsto chele relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni” (cfr. circolare n. 1/DF, del 14 aprile 2016).

Esclusa, dunque, la natura erariale dell’IMU ne consegue l’inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del decreto-legge n.78 del 2010.