INPS – Messaggio 09 ottobre 2013, n. 16143
Ricognizione del sistema della sicurezza dell’Istituto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 in seguito al trasferimento all’Inps delle risorse strumentali, umane e finanziarie dei soppressi Enpals ed Inpdap – Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 135 dell’11/06/2013) e del 5 luglio 2013 (in G.U. n. 223 del 23 settembre 2013)
Con la pubblicazione dei decreti in oggetto può ritenersi conclusa la vicenda “estintiva-costitutiva” contraddistinta dalla soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals e dal trasferimento all’Inps di tutte le relative competenze e funzioni, nonché del complesso delle posizioni e dei rapporti giuridici ad esse inerenti.
In riferimento all’ambito della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, attesa la particolare delicatezza della materia, si forniscono con il presente messaggio – nelle more di un più incisivo ed organico intervento – le prime indicazioni utili ad individuare ruoli e responsabilità, al fine di garantire continuità nell’adempimento degli obblighi di legge.
In primo luogo si rileva l’esaurimento degli effetti delle Determinazioni presidenziali n. 84 e n. 144 del 2012, con le quali, nelle more dell’adozione dei decreti in oggetto, era stato esteso alle strutture ex Enpals ed Ex Inpdap il modello della sicurezza già vigente in Istituto. Le fonti interne di riferimento tornano, pertanto, ad essere le Determinazioni commissariali n. 88 e 89 del 2010.
Il trasferimento all’INPS delle funzioni degli enti soppressi comporta, per quanto riguarda le figure della sicurezza, l’unificazione dei relativi organigrammi per ciascun ambito territoriale, a partire dal consolidamento delle funzioni datoriali nell’unico Direttore di Sede.
In ragione di quanto sopra, in linea con la Determinazione commissariale n. 89/2010, le responsabilità datoriali si concentrano:
– per la Direzione generale, inclusi i plessi afferenti alla ex Gestione Pubblica, nella figura del Direttore centrale Risorse umane;
– per le altre strutture (regionali e provinciali), nell’unico Direttore di Sede INPS responsabile di ciascun ambito territoriale. Per le strutture sociali provenienti dalla gestione pubblica si conferma, in linea con quanto già definito nella Determinazione presidenziale n. 144 del 2012, l’assegnazione delle competenze al livello datoriale regionale.
Al fine di consentire a ciascun Datore di lavoro una più agevole ed uniforme gestione degli adempimenti in materia – ferma restando la necessità di procedere, ove richiesto dall’assetto organizzativo di sede, all’adozione di tutti gli atti utili all’adeguamento del rispettivo sistema della sicurezza – si forniscono i seguenti chiarimenti:
– in assenza di nuova designazione, le funzioni del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente, quali consulenti nominati dal Direttore di sede, si estendono alle strutture e al personale degli enti incorporati;
– quanto alle ulteriori componenti dell’organigramma della sicurezza dell’Istituto – quali gli RLS, gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione e i componenti delle squadre antincendio e delle squadre di primo soccorso e di gestione delle emergenze – si precisa che i soggetti che già svolgevano le predette funzioni presso le Strutture dell’Inps e degli enti soppressi confluiscono nell’organigramma unico di Sede;
– conserva, altresì, efficacia la nomina dei soggetti già individuati quali preposti per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 19 del citato decreto, presso la sede di appartenenza.
Da ultimo, atteso l’evidente impatto del processo di incorporazione sulla struttura organizzativa dell’Istituto, si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di procedere, ove necessario, all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, di cui all’art. 17, co. 1, lett. a) del TUSL. In proposito, si fa rinvio all’art. 29, co. 3, ai sensi del quale «la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata… in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori… A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate».
Si ricorda che per l’aggiornamento della valutazione dei rischi, è previsto un termine massimo di trenta giorni. Il mancato rispetto della disposizione in questione è penalmente sanzionabile, ai sensi dell’art. 55, co. 3 del TUSL.
Con successivo messaggio Hermes saranno fornite ulteriori istruzioni operative relative all’adempimento degli obblighi connessi alla regolare tenuta del registro infortuni e alla comunicazione on line della denuncia di infortunio all’Inail prevista dall’art. 18, co. 1, lett. r) del TULS.
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