AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 marzo 2022, n. 113
Interessi passivi ed oneri assimilati – Trattamento IRES e qualificazione di inerenza delle spese di transazione concorrenti alla formazione della perdita da derecognition scaturente da rifinanziamento di passività finanziarie (IFRS 9) – Articolo 96, comma 3, del TUIR.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. (di seguito anche “ALFA”, “la Società” o “l’Istante”) è una holding di partecipazioni costituita nel …, a capo dell’omonimo gruppo industriale fondato a … nel …. e oggi presente in oltre 40 paesi. Nel 2016, è avvenuto l’ingresso nell’azionariato della Società di BETA, …fondo di private equity …, con una quota di partecipazione rappresentativa del 60% del capitale sociale. A seguito dell’ingresso di BETA, ALFA rappresenta la holding apicale del Gruppo, in cui si concentra la governance dei rapporti tra l’azionista di maggioranza GAMMA S.A. (società lussemburghese riconducibile a BETA), il socio fondatore (per il tramite della holding DELTA S.r.l.) e gli altri azionisti di minoranza.
Anche grazie all’ingresso di BETA, il Gruppo rappresenta, ad oggi, il principale fornitore di … in Europa e uno dei maggiori nel mondo. Grazie alla contemporanea presenza nella compagine sociale del socio fondatore e di un importante socio di capitale, il Gruppo può vantare grande stabilità e capacità finanziaria. Facendo leva su tali caratteristiche, a partire dal 2016, ALFA ha accelerato la sua strategia di espansione puntando su una crescente domanda di soluzioni ICT …. La crescita viene perseguita sia per linee interne, con importanti investimenti in ricerca e sviluppo (Euro … milioni nel 2020), sia per linee esterne, dove spicca nel corso del 2020 l’acquisizione del business IT per il settore … di EPSILON, per un valore di Euro … milioni (l'” Acquisizione”). L’Acquisizione rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del Gruppo, che rispetto al 2019 ha più che raddoppiato sia il fatturato consolidato sia il numero di dipendenti. Con l’Acquisizione, inoltre, il Gruppo incrementa in maniera significativa il fatturato da circa Euro …milioni nel 2019 a oltre Euro … milioni nel 2020. Le operazioni societarie che hanno condotto all’Acquisizione, ben sintetizzate nella nota integrativa al bilancio separato di ALFA al 31/12/2020, hanno previsto, inter alia, il rifinanziamento dell’indebitamento finanziario esistente al 31 dicembre 2019 (“Rifinanziamento”), rappresentato da quattro prestiti obbligazionari emessi a partire dal 2016 (“Indebitamento Esistente”).
In concreto, il Rifinanziamento ha avuto luogo mediante l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario con condizioni sostanzialmente differenti dalle obbligazioni già emesse, tra cui il tasso di interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’introduzione di diritti di conversione o warrants (il “Prestito Obbligazionario”). La provvista così ottenuta è stata quindi utilizzata per estinguere l’Indebitamento Esistente, sia in sorte capitale che per la quota di interessi liquidati non ancora corrisposti.
In sintesi, le caratteristiche del Prestito Obbligazionario sono le seguenti:
(a) obbligazioni a tasso variabile senior, garantite non convertibili e non subordinate, cum warrant, emesse in un’unica serie dematerializzate, riservate a investitori istituzionali;
(b) ammontare massimo complessivo in linea di capitale pari ad Euro … milioni di cui al GG MM2020 ne risultano erogati Euro … milioni;
(c) emissione alla pari;
(d) durata pari a … anni a partire dalla data di emissione, con rimborso in un’unica soluzione alla data di scadenza fatte salve le opzioni di rimborso anticipato obbligatorio e facoltativo disciplinate nel contratto;
(e) tasso di interesse variabile e parametrato all’EURIBOR maggiorato di una componente fissa pari all’…% con periodi di interesse annuali o semi-annuali a capitalizzazione composta.
Il Prestito Obbligazionario è stato interamente sottoscritto da fondi di investimento alternativi gestiti da ZETA, una alternative asset management company costituita in Francia nella forma di société en commandite par actions (i ” Sottoscrittori”).
I principi contabili internazionali (“IAS/IFRS”) adottati dalla Società nella redazione dei propri conti annuali richiedono di rappresentare e valutare insieme il complesso di operazioni rappresentato dall’estinzione dell’Indebitamento Esistente e dalla nuova emissione del Prestito Obbligazionario (i.e., il Rifinanziamento), alla stregua di una rinegoziazione che determina una variazione sostanziale dei termini originari (tasso di interesse, piano di rimborso, covenants, diritti di conversione, ecc.) di una passività finanziaria (i.e. l’Indebitamento Esistente). In particolare, sulla base delle analisi condotte dalla Società è emerso il soddisfacimento dell’ assessment quantitativo previsto dal §B3.3.6 della Guida Operativa contenuta nell’Allegato B dell’IFRS 9, che individua una modifica sostanziale delle condizioni contrattuali di una passività finanziaria nel caso in cui: “…il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. …”.
Al verificarsi di una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria, l’operazione di Rifinanziamento non viene contabilizzata mediante aggiornamento dei flussi di cassa stimati per l’estinzione della passività rinegoziata, bensì come un’estinzione della passività originaria (derecognition) e rilevazione di una nuova passività finanziaria: “… una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia essa attribuibile o no alle difficoltà finanziarie del debitore) deve essere contabilizzata come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria. ” In tal caso, secondo il §3.3.3 dell’IFRS 9 si dà luogo all’imputazione al conto economico di componenti reddituali determinate come segue: “La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria… estinta … e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio. “
La qualificazione contabile del Rifinanziamento come variazione sostanziale delle condizioni contrattuali produce effetti anche sull’imputazione temporale delle spese sostenute per la rinegoziazione dell’indebitamento esistente e l’emissione di una nuova passività. Il §B3.3.6 dell’IFRS 9 stabilisce infatti che: “Se … la modifica dei termini [è] contabilizzatfa] come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell’utile o della perdita connessi all’estinzione. ” (enfasi aggiunta)
Per l’effetto, le spese di transazione sostenute nell’ambito dell’operazione di Rifinanziamento, incluse quelle relative all’Emissione del Prestito Obbligazionario, non sono state rilevate a decremento del valore nominale del Prestito Obbligazionario e imputate a conto economico congiuntamente agli interessi passivi cartolari in base al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso di interesse effettivo (IFRS 9 §5.3.1), bensì sono state spesate per intero nel conto economico dell’esercizio 2020 e classificate come parte del differenziale emerso in sede di derecognition dell’Indebitamento Esistente.
Sebbene i principi contabili internazionali individuino in modo unitario l’utile o la perdita che emerge nell’ambito della derecognition di una passività finanziaria, senza distinguere tra i componenti che concorrono a formarlo, ai fini della presente istanza si ritiene qui utile precisare che, nel caso di specie, l’onere finanziario rilevato a conto economico di Euro … milioni (“Perdita da Derecognition”) è essenzialmente attribuibile:
– per Euro … milioni alle spese di transazione del Rifinanziamento (di cui Euro … milioni relativi ad arrangement fees fatturate da ZETA ed Euro … milioni relativi a spese legali), che il principio contabile IFRS 9 impone di rilevare a conto economico alla data di modifica della passività rinegoziata;
– per Euro … milioni alle spese di transazione dell’Indebitamento Esistente, rilevate a riduzione del valore contabile della passività finanziaria in base al metodo del costo ammortizzato, per la quota che alla Data di Estinzione ancora non aveva trovato imputazione al conto economico in base al criterio dell’interesse effettivo.
In considerazione di quanto precede, si può quindi affermare che non vi è stato, nell’ambito del Rifinanziamento, il riconoscimento di alcun premio di rimborso anticipato agli obbligazionisti che avevano sottoscritto i quattro bond che componevano l’Indebitamento Esistente e che la Perdita da Derecognition emersa nel conto economico è esclusivamente dovuta alla tecnicalità contabile del costo ammortizzato, che ha determinato alla Data di Estinzione il riversamento a conto economico delle spese di transazione non ancora ammortizzate.
Nell’ambito della negoziazione dei termini relativi all’emissione del Prestito Obbligazionario, i Sottoscrittori hanno posto quale condizione che tutte le spese, incluse le spese legali, relative alla negoziazione, redazione e stipula dei documenti finanziari (accordi di sottoscrizione, atti relativi alle garanzie, trust deed, ecc.) fossero a carico dell’emittente. Tale pattuizione è formalizzata nel subscription agreement – l’accordo che regola la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario – e nel trust deed – ossia l’atto nel quale sono definiti i termini e le condizioni del rapporto instauratosi tra ETA S.A.S., in qualità di rappresentante degli interessi dei Sottoscrittori e che detiene i titoli per conto degli stessi (trustee), e ALFA, in qualità di emittente. In sintesi, ALFA si è fatta carico di tutti i costi e le spese connesse all’emissione del Prestito
Obbligazionario, incluse le spese dei legali che hanno assistito i Sottoscrittori nella negoziazione dei termini e delle condizioni del Rifinanziamento dell’Indebitamento Esistente e l’emissione del nuovo Prestito Obbligazionario.
Con riferimento a quest’ultima tipologia di spese, si segnalano nello specifico:
(a) Euro … migliaia relativi agli onorari dello studio legale …, che ha assistito ZETA per i profili finanziari e societari dell’emissione;
(b) Euro … migliaia relativi agli onorari dello studio legale britannico …, che ha assistito ZETA per gli aspetti di diritto inglese e americano relativi all’emissione;
(c) Euro … migliaia relativi agli onorari dello studio legale lussemburghese … (le “Spese di Transazione”).
Come previsto dal §B3.3.6 del p.c. IFRS 9, le Spese di Transazione hanno concorso alla formazione della Perdita da Derecognition.
Con riferimento alla descritta fattispecie, la Società intende chiede di sapere:
(a) se la Perdita da Derecognition emersa in sede di contabilizzazione del Rifinanziamento si qualifichi, ai fini IRES, come sopravvenienza passiva deducibile nel periodo di imputazione a conto economico ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del TUIR oppure come onere similare agli interessi passivi e soggiaccia quindi alle limitazioni dell’articolo 96 del TUIR (“Primo Quesito”);
(b) se le Spese di Transazione del rifinanziamento, che in base al principio contabile IFRS 9 concorrono alla formazione della Perdita da Derecognition:
(i) si qualifichino come oneri inerenti all’attività d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR (“Secondo Quesito”); e, in caso affermativo,
(ii) condividano il medesimo trattamento IRES della Perdita da Derecognition di cui al punto (a) che precede (“Terzo Quesito”).
Con riferimento al Secondo Quesito si precisa che il dubbio qualificatorio nasce dalla peculiarità dei componenti di reddito oggetto della presente Istanza, i quali, ancorché relativi a ordinarie consulenze legali, si riferiscono a prestazioni rese nell’interesse di soggetti (i Sottoscrittori) diversi da colui che ne sostiene l’onere (i.e., ALFA) in virtù di un preciso accordo negoziale. Per come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 §1.1, in circostanze come quella rappresentata, caratterizzata da “rapporti commerciali non riconducibili a figure contrattuali conosciute nel nostro ordinamento ” (i.e. il trust deed), deve riconoscersi la legittimità dell’Istanza di interpello in quanto finalizzata a chiarire la qualificazione di una fattispecie obiettivamente incerta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Primo quesito
Per le ragioni di seguito esposte, secondo l’Istante la Perdita da Derecognition è deducibile ai fini IRES così come imputata al conto economico, senza sottostare alle limitazioni dell’articolo 96 del TUIR, alla stregua di una sopravvenienza passiva (articolo 101, comma 4, del TUIR). In primo luogo, la contabilizzazione del Rifinanziamento come estinzione dell’Indebitamento Esistente e nuova emissione del Prestito Obbligazionario è espressiva di un fenomeno qualificatorio, che attiene cioè ” all’esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sulpiano economico- patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico. ” (cfr. Circolare 7/E del 2011, §3.2.1). Allo stesso modo, la rilevazione della Perdita da Derecognition tra gli oneri finanziari come “perdita” relativa all’estinzione dell’Indebitamento Esistente è, a parere della Società, rappresentativa di una classificazione prevista dagli IAS / IFRS, vale a dire “della specifica tipologia (o “classe”) di provento o di onere di ciascuna operazione così come qualificata nella rappresentazione IAS compliant” (cfr. Circolare 7/E del 2011, §3.2.2), nonché di un criterio di imputazione temporale di un componente di reddito, ossia di una regola che individua “il periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. “(cfr. Circolare 7/E del 2011, §3.2.3). In assenza di deroghe specifiche alle qualificazioni IAS previste dalle disposizioni fiscali con riferimento a tale fattispecie, trova quindi applicazione il cd. principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo del TUIR che attribuisce rilevanza fiscale, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale IAS / IFRS di cui alla descritta rappresentazione di bilancio.
Poiché l’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 96 del TUIR, come ridefinito dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 142/2018, prevede quale primario e indefettibile requisito la qualificazione del componente negativo di reddito quale “interesse passivo od onere, finanziario similare” sulla base dei principi contabili adottati dall’impresa, occorre concludere che tale requisito non sia soddisfatto nel caso di specie poiché gli IAS / IFRS attribuiscono alla Perdita da Derecognition la natura di “perdita connessa all’estinzione” (IFRS 9 §3.3.6) e non di “interesse passivo od onere finanziario similare”. Si ritiene che tale conclusione non sia contraddetta dalla classificazione della Perdita da Derecognition tra gli oneri finanziari poiché tale categoria si pone in un rapporto di genere a specie rispetto agli “interessi passivi od oneri finanziari similari”. Si evidenzia infatti che, sebbene gli IAS / IFRS non forniscano indicazioni esaustive sui componenti da classificare nel conto economico tra gli “oneri finanziari”, nella migliore prassi professionale, nonché nei principi contabili nazionali, in tale voce vengono fatti confluire anche componenti negativi che non sono affatto interessi passivi od oneri assimilati (su tutti gli oneri derivanti da attività di investimento e negoziazione di strumenti finanziari). In seconda battuta, sebbene sia possibile eccepire che la qualificazione della Perdita da Derecognition come “perdita connessa all’estinzione” ‘non escluda la qualificazione di tale posta – ai fini dell’IFRS 9 – come “interesse passivo od onere similare ” si è dell’avviso che sia possibile scartare tale conclusione in virtù della qualificazione del Rifinanziamento come “estinzione” dell’Indebitamento Esistente. Tale qualificazione dell’operazione da cui trae origine la Perdita da Derecognition ne denuncia la sua natura “realizzativa” e, quindi, depone a favore della qualificazione di tale componente di reddito come differenziale da “negoziazione”, da trattare alla stregua di una sopravvenienza passiva. Anche la prassi contabile in materia appare concorde con tale ricostruzione. In particolare, secondo la guida contabile IAS di un’eminente società di revisione, che si sofferma a considerare i diversi elementi di reddito che rientrano nel genus dei “proventi ed oneri di natura finanziaria” (e.g., interessi, dividendi, capitai gains/losses , ecc.), tale differenziale avrebbe più precisamente natura di “gain or loss”. Un’ultima considerazione merita infine di essere svolta con riferimento alle componenti che idealmente determinano la Perdita da Derecognition, le quali denotano in modo ancor più immediato la sua natura di sopravvenienza passiva. Come meglio dettagliato nel §1.3.1. [dell’istanza, n.d.r.] la Perdita da Derecognition emerge per l’operare congiunto di due tecnicalità contabili:
(a) da un lato, l’iscrizione dell’Indebitamento Esistente in base al metodo del costo ammortizzato comporta che il valore contabile della passività non coincida con il suo valore nominale, essendo quest’ultimo decurtato delle spese di transazione non ancora ammortizzate. Pertanto, nel momento in cui la passività viene rimborsata al suo valore nominale (Euro … milioni) – comprensivo di quota capitale (Euro … milioni) e interessi (Euro … milioni) – la derecognition del debito iscritto nel passivo al netto delle spese di transazione (Euro … milioni – Euro … milioni = Euro …) determina l’immediato riversamento a conto economico delle residue spese di transazione non ancora “ammortizzate” alla Data di Estinzione (Euro … milioni);
(b) dall’altro lato, la qualificazione / classificazione delle spese di transazione relative al Rifinanziamento (Euro … milioni) come elemento della “perdita connessa all’estinzione”, ne impedisce la ripartizione lungo la durata della nuova passività (il Prestito Obbligazionario) e comporta l’immediata imputazione a conto economico.
Tali elementi evidenziano l’assenza di uno dei presupposti fondamentali per l’assoggettamento delle spese di transazione (rectius della Perdita da Derecognition) alla disciplina degli interessi passivi, ossia la “finanziarizzazione” delle stesse sulla base del metodo del costo ammortizzato e della rilevazione nel conto economico come componente degli interessi contabilizzati al tasso effettivo. In altre parole, cessando prospetticamente l’applicazione del metodo del costo ammortizzato nel caso delle spese di transazione dell’Indebitamento esistente, o non venendo mai ad esistenza nel caso delle spese di transazione del Rifinanziamento, rivive la qualificazione giuridica delle stesse come ordinarie spese per servizi. Emblematico è a questo proposito il trattamento delle spese di transazione in ipotesi di rimborso anticipato di una passività finanziaria da parte di soggetti che non applicano il metodo del costo ammortizzato, quali le microimprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. In tal caso, le spese di transazione, inizialmente sospese dal conto economico e rinviate mediante la tecnica dei risconti attivi, sarebbero stornate dall’attivo patrimoniale e riversate a conto economico come sopravvenienza passiva classificabile tra gli oneri finanziari, deducibile ai sensi dell’articolo 101, comma 4, del TUIR. Lo stesso accade nel caso di specie dove le spese di transazione, anziché essere sospese a stato patrimoniale e gradualmente imputate a conto economico in base al tasso di interesse effettivo, si riversano integralmente nel conto economico alla data di Rifinanziamento. Tale conclusione non si ritiene contraddetta dal chiarimento reso dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 102/E del 2017 – in vigenza dell’articolo 96 del TUIR ante-modifiche apportate dal D.Lgs. 142/2018 – ove è stato affermato che gli oneri di transazione sostenuti in relazione all’emissione di un prestito obbligazionario, qualora non dedotti per cassa in base alla disposizione agevolativa di cui all’articolo 32, comma 13, del decreto legge 83/2012, rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR “essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causafinanziaria”. La stessa Amministrazione si cura infatti di precisare che “le stesse concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del ROL in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39. ” con ciò denotando l’attribuzione di un peso specifico alla qualificazione come interesse passivo in base alle modalità di contabilizzazione previste dagli IAS IFRS, in quanto idonea a far emergere componenti di reddito che sotto il profilo economico / sostanziale si qualificano come interessi passivi. E, d’altro canto, la rilevanza della qualificazione contabile come “interesse passivo od onere similare” è, ad oggi, ancora più pregnante in considerazione della riformulazione dell’ambito oggettivo dell’articolo 96 del TUIR ad opera dell’articolo 1 del d.lgs. 142/2018 – come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria – ove tale condizione viene posta come primo e indefettibile requisito per l’applicazione della disciplina degli interessi passivi.
Secondo quesito
Il principio di inerenza costituisce uno dei principi generali della determinazione del reddito d’impresa. Tale principio ha subito un’importante evoluzione a seguito della riforma tributaria degli anni Settanta, attuata con l’approvazione dei d.p.R. 29 settembre 1973, nn. 597 e 598. In particolare, il legislatore della riforma del 1973 ha adottato una concezione più ampia del requisito di inerenza, collegandolo non più – come avveniva in precedenza – ai ricavi, ma all’attività esercitata dall’impresa. Questa diversa concezione trova conferma nel nuovo assetto determinatosi a seguito dell’entrata in vigore del TUIR. Nel contesto odierno, il principio di inerenza – pur ritenuto da alcuni un concetto pre-giuridico immanente alla determinazione del reddito d’impresa e pertanto privo di una base nel diritto positivo – viene tradizionalmente ricondotto al disposto di cui all’articolo 109, comma 5, primo periodo, del TUIR, a norma del quale “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. L’evoluzione del concetto di inerenza della quale si è detto brevemente sopra è stata recepita dall’Amministrazione finanziaria, che sul punto ha affermato che: “Il principio di inerenza non è legato in particolare ai ricavi, ma più in generale è correlato all’attività dell’impresa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività e riferenti si ad attività ed operazioni che concorrono a formare il relativo reddito” (cfr. Risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008). In senso analogo si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale: “L’inerenza è […] una relazione tra due concetti – la spesa e l’impresa – che implica, un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della sua correlazione con una attività “potenzialmente idonea a produrre utili” (cfr. Cass., sez. trib., sentenza n. 16826 del 30 luglio 2007). In una recente ordinanza della Cassazione, la Corte ha inoltre espresso una posizione in parte innovativa sul tema dell’inerenza, affermando che: “[..]l’inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all’attività d’impresa, anche se in via indiretta, potenziale od in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa (giudizio qualitativo oggettivo) [. ] va disattesa la definizione della nozione dell’inerenza, utilizzata da parte della giurisprudenza di questa Corte, formulata in termini di suscettibilità, anche solo potenziale, di arrecare, direttamente e indirettamente, una utilità all’attività d’impresa [. ] l’impiego del criterio utilitaristico non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all’elemento dell’utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all’attività d’impresa. Viceversa, l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo” (cfr. Cass., sez. trib., ordinanza n. 450 del 11 gennaio 2018). Tale precedente della Cassazione, diffusamente ripreso in pronunciamenti successivi, marca un punto significativo, in quanto – nel confermare che l’inerenza esprime la riferibilità del costo all’attività d’impresa – ammette che possa essere considerato inerente anche un costo che non reca un’ “utilità”(quantomeno diretta e non mediata) all’impresa.
Alla luce dell’inquadramento generale del principio di inerenza sopra delineato, la Società ritiene che le Spese di Transazione si qualifichino come costi inerenti all’attività d’impresa. Tale conclusione si ritiene valida sia nel caso in cui si reputi corretta la recente tesi della Cassazione n. 450/2018, in base alla quale un costo è inerente se non si colloca in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa a prescindere da valutazioni di “utilità” arrecata, sia se si aderisce alla tesi in base alla quale un costo che non arreca una diretta utilità all’impresa deve essere ritenuto anti-economico e come tale segnaletico di una finalità estranea alla gestione aziendale. Sotto il primo profilo, l’Istante ritiene sia di palmare evidenza il nesso tra le Spese di Transazione e l’attività d’impresa svolta da ALFA, essendo le stesse inserite nell’ambito di una più ampia operazione di sviluppo dell’attività della Società e del Gruppo che essa dirige. Pertanto, ancorché i servizi remunerati dalle Spese di Transazione non siano stati resi a diretto beneficio della Società, gli stessi costituiscono un tassello dell’Acquisizione, in cui si inserisce il Rifinanziamento, ossia un’operazione con chiare finalità imprenditoriali idonea a produrre ricavi o altri proventi imponibili per la Società. Del resto, la Suprema Corte ha affermato che: “affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un ‘attività potenzialmente idonea a produrre utili”. In altri termini, non sembra dirimente ai fini dell’individuazione del binomio “spesa-impresa” – che la giurisprudenza di legittimità, oltre che la prassi della stessa Amministrazione finanziaria, pongono a fondamento della deducibilità dei componenti negativi di reddito – la circostanza che una determinata spesa si riferisca a prestazioni di servizi che non hanno arrecato un diretto beneficio per il soggetto che le sostiene. Tale elemento non è infatti sufficiente ad evidenziare la distrazione di risorse della Società a favore di un terzo, poiché una spesa “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un ‘attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa”. Peraltro, come affermato in modo condivisibile dalla Corte di Cassazione “l’impiego del criterio utilitaristico non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all’elemento dell’utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all’attività d’impresa” Pertanto, se si ritiene che la finalità della regola dell’inerenza è “di distinguere i costi che attengono alla produzione del reddito dell’impresa da quelli sostenuti per finalità extra imprenditoriali (tipicamente la distrazione di attività dall’impresa perfinalità di utilità dei soci o dei beneficiari)” occorre concludere che le Spese di Transazione costituiscono oneri inerenti all’attività di ALFA, in quanto correlati all’acquisizione di un fattore produttivo (il capitale), utilizzato per realizzare l’Acquisizione, da cui la Società e il Gruppo trarranno (come in effetti hanno tratto – cfr. p. 4-5 della relazione sulla gestione al bilancio consolidato) un incremento dei volumi della propria attività. Ad ogni buon conto, anche aderendo all’impostazione in base alla quale il sindacato di inerenza non è scevro da valutazioni relative all’utilità che il sostenimento di un determinato costo arreca all’impresa (economicità), la Società è dell’avviso che la qualificazione delle Spese di Transazione come spese inerenti non possa che essere confermata.
La stessa Amministrazione finanziaria, in una precedente risposta ad interpello, ha riconosciuto che l’accollo da parte di una società di un onere di competenza dei propri soci, se ispirato dal perseguimento di un interesse ricompreso nella sfera imprenditoriale, non configura una distrazione di risorse dall’attività d’impresa a beneficio dei Soci (cfr. risposta n. 121/2018).
Ed invero, nel caso di specie, nonostante i servizi legali siano stati resi nell’interesse dei Sottoscrittori, è indubbio come nell’economia complessiva del Rifinanziamento, in cui si inserisce l’emissione del Prestito Obbligazionario, l’accollo delle spese dei legali di controparte abbia contribuito al positivo esito delle trattative. Il pagamento delle Spese di Transazione ha infatti facilitato la conclusione delle negoziazioni relative al Rifinanziamento e alla connessa emissione obbligazionaria, che a sua volta ha posto le basi per l’Acquisizione e per un’espansione della Società e del Gruppo, che altrimenti non avrebbe potuto realizzarsi. Può quindi fondatamente affermarsi che l’accollo delle Spese di Transazione abbia arrecato un’utilità alla Società, avendo posto le basi per l’ottenimento della provvista finanziaria per realizzare l’Acquisizione, e soddisfi quindi il generale requisito di inerenza.
Terzo quesito
Poiché le Spese di Transazione concorrono alla formazione della Perdita da Derecognition in base alle regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previste dal p.c. IFRS 9 (§B3.3.6), l’Istante ritiene che alle prime sia applicabile per estensione il trattamento IRES della Perdita da Derecognition e siano quindi deducibili ai fini IRES senza sottostare alle limitazioni dell’articolo 96 del TUIR. La rilevazione delle Spese di Transazione congiuntamente alla “perdita” derivante dall’estinzione dell’Indebitamento Esistente è, infatti, ad avviso della Società, rappresentativa di una classificazione prevista dagli IAS / IFRS nonché di un criterio di imputazione temporale di un componente di reddito che, in assenza di deroghe specifiche previste dalle disposizioni fiscali con riferimento a tale fattispecie, trova immediato riconoscimento ai fini dell’IRES in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, comma 1, ultimo periodo del TUIR. Pertanto, poiché in base agli IAS / IFRS la Perdita da Derecognition non è ontologicamente distinta dalle Spese di Transazione, a quest’ultime occorre necessariamente applicare per estensione le regole di deducibilità della Perdita da Derecognition.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati dall’Istante e si fonda sugli elementi descritti nell’istanza, nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita. In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell’istanza e nei vari allegati prodotti. Sul punto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, in relazione al caso concreto e personale oggetto dell’odierno interpello si precisa quanto segue.
Primo quesito – Trattamento IRES della perdita da derecognition scaturente da rifinanziamento di passività finanziarie (IFRS 9)
Il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, al fine di recepire la Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1), come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. ATAD 2), ha introdotto modificazioni all’articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi.
In particolare, come espressamente si legge nella relazione illustrativa del decreto legislativo sopra menzionato, il nuovo comma 3 dell’articolo 96 del TUIR « definisce l’ambito di applicazione oggettivo della norma. Al riguardo occorre tenere presente che il Final Report de Il’Action 4 del progetto BEPS (“Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments “) afferma che le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi devono applicarsi, oltre che agli interessi passivi su qualunque forma di debito, anche agli altri “pagamenti finanziari” che sono economicamente equivalenti agli interessi passivi, dovendosi accertare tale equivalenza sulla base della sostanza economica e non della forma giuridica.
Sulla base di tale premessa, tenuto conto del fatto che la rappresentazione contabile fondata sulla sostanza economica caratterizza tanto i bilanci dei soggetti IAS adopter quanto quelli dei soggetti che adottano i principi contabili emanati dall’OIC, si è ritenuto opportuno delimitare l’ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dal D.M. 1 ° aprile 2009, n. 48, dal D.M. 8 giugno 2011, dal D.M. 3 agosto 2017 e dai decreti che saranno eventualmente emanati in futuro al fine di disciplinare i profili fiscali di nuovi principi contabili emanati dallo IASB o dall’OIC. […] Inoltre, per assumere rilevanza ai fini della norma, gli interessi devono derivare da un ‘operazione (es. acquisto o sottoscrizione di titoli) o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa (es. gli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell’IFRS 15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest’ultimo) […]».
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la nuova formulazione della disposizione in esame richiede, dunque, la sussistenza di tre requisiti al fine qualificare una componente reddituale come interesse passivo/attivo o onere/provento ad esso assimilato, ossia che:
i) la qualificazione come interessi derivi dall’applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa;
ii) tale qualificazione sia confermata fiscalmente dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
iii) gli interessi derivino da un’operazione o rapporto contrattuale avente causa finanziaria o, comunque, contenente una componente di finanziamento significativa.
In merito, anche con riferimento alla nuova disposizione, si ritiene che siano ancora validi i chiarimenti di prassi forniti nella Circolare n. 19/E del 2009 con riferimento alla norma ratione temporis vigente, secondo cui ai fini dell’articolo 96 del TUIR rilevano gli oneri accessori a un rapporto contrattuale avente causa finanziaria in quanto elementi integrativi del corrispettivo del finanziamento.
Ciò posto, oggetto del primo quesito è la possibilità di classificare la perdita da derecognition, derivante dal rifinanziamento di quattro prestiti obbligazionari, rilevata dall’Istante tra gli oneri finanziari nel conto economico, come onere finanziario assimilato agli interessi passivi.
Il principio contabile IFRS 9 prevede che, al verificarsi di una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria, occorre operare l’estinzione della passività originaria e la rilevazione di una nuova passività. Al fine di misurare la significatività di tale variazione, nel caso di specie l’Istante asserisce di aver svolto con esito positivo il cd. Test 10% di cui al paragrafo B3.3.6 della Guida Operativa contenuta nell’Allegato B del principio contabile.
Pertanto, in applicazione del paragrafo 3.3.3 dell’IFRS 9 l’Istante ha imputato al conto economico la componente reddituale emersa dalla differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e il corrispettivo pagato. Inoltre, in virtù del richiamato paragrafo B3.3.6, in luogo dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato, le spese di transazione sostenute nell’ambito dell’operazione di Rifinanziamento sono state spesate nel conto economico dell’esercizio 2020.
La sommatoria di tali imputazioni al conto economico ha concorso alla formazione della cd. perdita da derecognition, pari ad euro … milioni, attribuibile, secondo quanto rappresentato nell’istanza, per euro … milioni alle spese di transazione del Rifinanziamento (di cui euro … milioni riferibili ad arrengementfees fatturate dai Sottoscrittori e euro … milioni relativi a spese legali) e per i restanti euro … milioni alle spese di transazione dell’Indebitamento Esistente (rectius pregresso), rilevate a riduzione del valore contabile della passività finanziaria in base al metodo del costo ammortizzato per la quota che, alla data di estinzione, non era ancora stata imputata al conto economico in base al criterio dell’interesse effettivo.
L’emersione di una perdita da derecognition, che in questa sede si assume come corretta sul piano contabile esulando, detta valutazione, dalle prerogative esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello, è la risultante, come precisato dall’istante, della rilevazione in un unico esercizio della sommatoria degli oneri di transazione connessi all’Indebitamento Esistente e al nuovo finanziamento. Si evidenzia al riguardo che per la quota relativa all’Indebitamento Esistente, la classificazione a titolo di interessi passivi ha già trovato espressione nelle precedenti rilevazioni contabili effettuate in conformità ai principi contabili internazionali, ossia già in sede di iscrizione della passività finanziaria secondo il criterio del costo ammortizzato. In sostanza si tratta in questo caso dell’imputazione anticipata al conto economico dei costi di transazione che sarebbero emersi negli esercizi successivi sotto forma di maggiori interessi passivi la cui classificazione risultava operata a monte in conseguenza della recognition della passività finanziaria.
A prescindere da tale ultima considerazione va, comunque, evidenziato che la componente di reddito, perdita da derecognition, emersa in bilancio per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali, non consente di definire la natura del componente di reddito in esame. Ciò anche in ragione del fatto che tali oneri, proprio sulla base delle prescrizioni contenute negli stessi principi contabili internazionali, sono di regola finanziarizzati in quanto nella sostanza incidono sul costo dell’operazione di finanziamento quali elementi integrativi del corrispettivo.
Del resto la stessa Società ha precisato a pagina 10 dell’istanza che “non vi è stato, nell’ambito del Rifinanziamento, il riconoscimento di alcun premio di rimborso anticipato agli obbligazionisti che avevano sottoscritto i quattro bond che componevano l’Indebitamento Esistente e che la Perdita da Derecognition emersa nel conto economico è esclusivamente dovuta alla tecnicalità contabile del costo ammortizzato che ha determinato alla Data di Estinzione il riversamento a conto economico delle spese di transazione non ancora ammortizzate [enfasi aggiunta]. “
In assenza di un elemento contabile inequivoco, per individuare la natura del componente di reddito in esame occorre, pertanto, fare riferimento alla parte dell’articolo 96 del TUIR che richiede di verificare l’esistenza di una causa finanziaria o, comunque, di una componente di finanziamento significativa.
Nel caso di specie, essendo la perdita da derecognition la risultante degli oneri di transazione connessi all’Indebitamento Esistente e al nuovo Indebitamento, emerge in maniera evidente la sua accessorietà ad un contratto avente causa finanziaria con conseguente assoggettamento del predetto componente reddituale alla disciplina di cui all’articolo 96 del TUIR.
Quesito 2 – Qualificazione di inerenza delle spese di transazione concorrenti alla formazione della perdita da derecognition (IFRS 9)
Preliminarmente si evidenzia che, come specificato nella circolare 9/E del 1 aprile 2016, nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto “il parere in ordine all’inerenza di un determinato componente di reddito ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, il contribuente può legittimamente presentare un ‘istanza solo se il dubbio qualificatorio nasca dalla peculiarità del componente […]”. Inoltre, sono escluse dall’area dell’interpello “tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alla finalità dell’istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanza, sono caratterizzate […] da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l’aspetto qualifcatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto) […]”.
Ne consegue che, in relazione al sindacato di inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR, il diritto di interpello non può tradursi in una mera anticipazione dei poteri istruttori ex artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che costituiscono prerogativa degli uffici di cui all’articolo 31 del medesimo D.P.R. 600 del 1973. Conseguentemente, il presente parere è fornito limitatamente ai dubbi interpretativi e/o qualificatori sollevati dall’Istante nel presupposto che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati, escludendo dall’ambito del presente interpello l’esercizio di un eventuale giudizio sui profili fattuali, eccedenti l’aspetto qualificatorio, rilevabili solo in sede di accertamento.
Al riguardo, per tutti gli elementi non formanti oggetto del presente interpello, inclusa la quantificazione del costo deducibile, restano impregiudicati i poteri di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai _fini dell’applicazione del periodo precedente. (..)”
Nell’ambito delle norme generali sulle componenti del reddito di impresa, la deducibilità delle componenti negative di reddito è subordinata all’esistenza di un nesso tra detti costi sostenuti dall’impresa e le attività o beni della stessa da cui siano generabili ricavi o altri proventi concorrenti alla formazione del reddito: in generale, quindi, sono inerenti le spese sostenute se e nella misura in cui siano idonee a produrre, anche in via potenziale, maggiori ricavi ed altri proventi non esenti. Il principio di inerenza non è legato in particolare ai ricavi, ma più in generale è correlato all’attività dell’impresa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività e riferentisi ad attività ed operazioni che concorrono a formare il relativo reddito (cfr. risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008). In tal senso, sono inerenti quelle spese che siano più genericamente connesse all’attività, ossia idonee ad incidere nella produzione dei ricavi e altri proventi anche in via indiretta, consentendo il corretto funzionamento dell’impresa. All’opposto, l’inerenza non è configurabile allorquando le spese sostenute siano riconducibili a finalità diverse da quelle proprie dell’impresa (ad esempio, spese personali o promiscue, per la parte non inerente), ovvero non idonee ab origine a produrre nuovi ricavi (ad esempio, liberalità, diverse da quelle ammesse in deduzione, o operazioni connotate da antieconomicità).
Nel caso di specie, si ritiene che le spese di consulenza legale sostenute dalla Società in favore dei Sottoscrittori sulla base di apposite clausole contrattuali soddisfino, in linea di principio, il requisito dell’inerenza del costo all’attività di impresa; ciò ovviamente a condizioni che le stesse siano effettivamente correlate e funzionali al buon esito della trattativa. In altri termini, ai fini dell’integrazione del requisito di inerenza il sostenimento di siffatte spese di consulenza in favore di terzi rappresenta un elemento da valutare non atomisticamente, bensì nell’ambito della più ampia operazione volta al perfezionamento del Rifinanziamento nell’interesse della Società, circostanza dalla quale emerge il nesso funzionale di detti costi con l’attività di impresa.
Resta inteso che le spese di consulenza oggetto di interpello sono qualificate inerenti in linea di principio, restando impregiudicati i poteri di controllo sostanziale per quanto attiene ai profili fattuali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione di congruità della prestazione e di adeguatezza ai fini probatori della descrizione riportata in fattura nonché di eventuale documentazione accompagnatoria.
Quesito 3 Trattamento IRES delle spese di transazione concorrenti alla formazione della perdita da derecognition (IFRS 9)
La risposta al quesito corrente è già contenuta nel quesito 1.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, nonché con riserva di riscontro nelle sedi competenti.
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