LAVORO – OCCUPAZIONE – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA – AMBITO DI OPERATIVITA’ – DELIBERA CIPI – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – trattamento di disoccupazione edile ex art. 11, L. n. 223/1991.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per avere chiarimenti circa la corretta applicazione del trattamento di disoccupazione edile di cui all’art. 11, L. n. 223/1991.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se risulta applicabile il punto 3 della Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che fissa in 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui applicare il citato trattamento di disoccupazione “nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Come noto, la L. n. 92/2012 ha introdotto un sistema generalizzato di protezione dalla disoccupazione involontaria attraverso l’introduzione delle indennità di disoccupazione (ASpI e mini AspI). Detta Legge ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2017, molti dei trattamenti previgenti, tra i quali il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, L. n. 223/1991, il quale trova comunque medio tempore piena applicazione per gli eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016 (cfr. INPS circ. n. 2/2013).
Si ritiene, pertanto, tutt’ora validamente operante il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, così come disciplinato prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 e secondo le modalità dettate dalle diverse disposizioni che ad esso fanno riferimento.
Fra queste vanno principalmente segnalate la Delibera CIPI del 19 ottobre 1993, cui rimanda espressamente l’art. 11, comma 2, L. n. 223/1991 e il D.M. 14 gennaio 2003, che individua gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente interessati dal trattamento di disoccupazione ex art. 11, comma 3, L. n. 223/1991 nella misura prevista dal punto 3 della stessa Delibera CIPI.
In sostanza l’art. 11, comma 2, L. n. 223/1991 prevede l’applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori occupati in lavori edili “nelle aree nelle quali il CIPI (…) accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione” e licenziati a causa di tale stato di crisi. Il trattamento in questione, ai sensi del successivo comma 3, risulta esteso ai lavoratori residenti in circoscrizioni che presentano “un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”.
In applicazione di tale precetto il CIPI, con Delibera del 19 ottobre 1993, ha individuato i casi di crisi occupazionale che consentono la fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile definendo, da un lato, la nozione di opera pubblica e di finalità pubblica e, dall’altro, prevedendo al punto 3, per l’applicazione dell’art. 11, L. n. 223/1991, che “il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità (…) nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”.
L’effettiva individuazione della misura percentuale del rapporto cui fanno riferimento sia la L. n. 223/1991 che la Delibera CIPI suddetta è stata effettuata con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2003, che ha fissato nel 18,4% la soglia della media nazionale, il superamento della quale comporta l’applicazione del punto 3 della Delibera CIPI e dell’art. 11 della L. n. 223/1991.
In allegato al D.M. 14 gennaio 2003 risultano riportati i dati riferibili alle circoscrizioni territoriali che determinano il relativo rapporto percentuale. Si ritiene che tali dati, in assenza della emanazione di successivi Decreti, possano essere ancora utili ai fini della fruizione del trattamento speciale di disoccupazione edile. Pertanto, per individuare le circoscrizioni interessate dalle norme esaminate è sufficiente consultare gli allegati al citato Decreto.
Riconosciute le circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro risulta superiore al 18,4%, si applica, fino al 30 dicembre 2016, il trattamento speciale di disoccupazione edile di cui all’art. 11, L. n. 223/1991 per coloro che rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’occupazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l'assicurato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 19751 depositata l' 11 luglio 2023 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, l. n. 223 del 1991, secondo cui "l'individuazione dei lavoratori…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20855 depositata il 18 luglio 2023 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, l. n. 223 del 1991, secondo cui "l'individuazione dei lavoratori…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 novembre 2018, n. 28605 - Attraverso le disposizioni che consentono al lavoratore di utilizzare i periodi di erogazione dell'indennità di mobilità lunga ai fini del diritto e della misura della pensione (art. 7, comma 9 legge…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Il creditore con sentenza non definitiva ha diritt
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre…
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…