La Corte di Cassazione sez. tributaria con ordinanza n. 18251 del 30 luglio 2013 intervenendo in tema di procedure di recupero ha statuito che è invalida la notifica dell’intimazione di pagamento in assenza della raccomandata al contribuente irreperibile. Per perfezionare il procedimento il fisco deve inviare comunicazione del rispetto delle formalità di affissione e deposito ex art. 140 c.p.c.
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente A. G., relativo ad avviso di intimazione di pagamento per Tarsu afferente il periodo 1996/2004 inviato dal Concessionario per la riscossione. Con la sentenza del giudice di prime cure veniva quindi dichiarato nullo il provvedimento in questione per vizio di notifica dello stesso.
I giudici di appello nel motivare la propria decisione hanno dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente evidenziando che nel procedimento di notifica al destinatario irreperibile, “alla affissione deve conseguire la comunicazione di essa al destinatario con raccomandata”- nel senso che Equitalia “non ha comunque provato che il contribuente è venuto a conoscenza della richiesta di pagamento”; ed inoltre nel senso che “sussiste la prescrizione del diritto secondo la vigente normativa”.
Avverso la decisione dei giudici di appello il Fisco ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il contribuente si è costituita con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale sul capo di regolazione delle spese di lite.
Gli Ermellini hanno ritenuto non fondato il ricorso presentato dal Fisco in quanto la doglianza “appaiono infondate e da disattendersi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14316 del 28/06/2011) secondo cui:”In tema di riscossione delle imposte dirette, nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del terzo comma dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella, il “dies a quo” della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l’ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata”. Alla luce dei predetti principi (ed atteso che nella specie di causa – secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata e senza che la contraria ipotesi sia stata dimostrata vera dalla parte ricorrente nell’assolvimento del proprio onere di autosufficienza- si versa nell’ipotesi dell’irreperibilità prevista dall’art. 26 del DPR n.602 del 1973 a mezzo del richiamo alle fattispecie regolate dall’art. 140 c.p.c.), non vi è ragione di perseverare nell’affermare la necessaria distinzione tra la procedura di notifica all’irreperibile disciplinata dall’art.140 epe e quella disciplinata dall’art.60 dei DPR 600/1972 siccome -per effetto dell’interpretazione adeguatrice implicata dalle menzionate pronunce della Corte Costituzionale- entrambe le norme impongono –ormai- la comunicazione per raccomandata dell’avvenuta effettuazione delle formalità di affissione e deposito, senza la quale non può considerarsi perfezionato il procedimento notificatorio, ciò che appunto è stato rilevato dal giudice del merito come oggetto della prova necessaria che incombe sulla parte notificante, senza che a tal fine rilevi se il giudicante ha identificato la norma precettiva nell’uno o nell’altro dei due articoli menzionati.”
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