ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 16 aprile 2020, n. 2551
Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” – Sospensione termini
In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato in G.U. il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Capo V del predetto decreto, recante “disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali”, apporta modifiche agli articoli 83 e 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020. In particolare:
L’art. 36 (“Termini processuali e procedimentali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) proroga all’11 maggio 2020 il termine fissato al 15 aprile dall’art. 83 del decreto legge n. 18/2020 per il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari (comma 1) e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto (comma 2).
L’art. 37 (“Termini relativi ai procedimenti amministrativi e all’efficacia degli atti amministrativi in scadenza”) proroga al 15 maggio 2020 il termine già fissato dall’art. 103, commi 1 e 5, del decreto legge n. 18 del 2020 alla data del 15 aprile 2020.
Pertanto si richiama la nota prot. n. 2211 del 24 marzo u.s. per aggiornare il termine finale di sospensione dei procedimenti ivi indicati inizialmente fissato al 15 aprile 2020.
Si segnala che altre disposizioni in materia sono contenute nella d.d.l. di conversione in legge del D.L. n. 18/2020 il cui esame alla Camera, a seguito dell’approvazione in Senato dello scorso 9 aprile, è calendarizzato per i prossimi giorni.
Con successiva nota verranno quindi forniti chiarimenti sulle disposizioni in questione anche in coordinamento con quelle del D.L. n. 23/2020.
Sin d’ora appare opportuno evidenziare, ai fini della organizzazione delle attività di Ufficio, che il testo approvato al Senato prevede all’art. 103:
– l’introduzione di un comma 1 bis secondo il quale “il periodo di sospensione di cui al comma 1” – e cioè il termine già prorogato al 15 maggio p.v. dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020 – “trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali,” – evidentemente diversi da quelli regolamentati dalla L. n. 689/1981 (v. infra comma 6 bis) – “di esecuzione del pagamento in misura ridotta di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”;
– l’introduzione del comma 6 bis secondo il quale “il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, ossia il termine di notificazione dei processi verbali che riguardano l’attività dell’Ispettorato in quanto regolamentati dalla L. n. 689/1981.
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