AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 marzo 2022, n. 104
IVA – Esenzione attività di gestione dei fondi comuni di investimento art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante Alfa Italy s.r.l. – advisory specializzato nel fornire servizi di consulenza diretti all’individuazione di opportunità d’investimento – eroga i propri servizi a favore della Alfa France, società di diritto estero iscritta nell’Albo francese dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di gestione dei fondi comuni d’investimento.
Entrambe le società (Alfa Italy s.r.l. e Alfa France) appartengono all’omonimo gruppo d’imprese francese Alfa che opera in Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente, nel settore della gestione dei fondi comuni di investimento e, in particolare, di fondi di private equity ( mid and large cap companies), di fondi comuni per infrastrutture e di fondi comuni dediti all’effettuazione di investimenti in campo immobiliare ( real estate).
Le prestazioni di servizio di consulenza rese dalla società interpellante, essendo effettuate a favore di un soggetto passivo IVA (francese) residente in un altro Stato membro, non sono territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633 del 1972.
Pertanto, l’assoggettamento ad imposta del valore aggiunto delle predette prestazioni di servizi avverrà, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile, nel territorio dello Stato francese e ad opera del committente estero (secondo il regime IVA proprio dei servizi oggetto della fornitura).
Ciò posto, la società istante, ai fini del corretto inquadramento della problematica fiscale prospettata nell’interpello indicato in oggetto, evidenzia che la disciplina IVA francese concernente l’attività di gestione dei fondi comuni di investimento (FIA) – contenuta nell’ordinamento nazionale nell’art. 261 C, primo comma, lett. f) del Codice Generale delle imposte francesi – è stata oggetto di una recente modifica normativa.
La richiamata disposizione, nella formulazione previgente, contemplava l’applicabilità del beneficio dell’esenzione dall’IVA per l’attività di gestione degli OPCVM e, per quanto di interesse, degli OPC riconducibili nelle categorie di seguito elencate:
– FIA aperti per investitori non professionali riconducibili nella categoria dei Fondi di investimento a vocazione generale, dei Fondi di capitale d’investimento e dei Fondi di fondi alternativi regolamentati dal libro II del Codice Monetario e finanziario;
– FIA aperti per investitori professionali rientranti nella categoria dei Fondi professionali a vocazione generale, dei Fondi dichiarati disciplinati dal libro II del Codice Monetario e finanziario;
– FIA destinati al risparmio salariale di cui al libro II del Codice Monetario e finanziario.
Il predetto art. 261 C, primo comma, lett. f) del Codice Generale delle imposte francesi, ai fini dell’individuazione dei FIA la cui attività di gestione beneficia della norma esentativa, rinviava, quindi, alle disposizioni contenute nel Codice Monetario e finanziario.
La predetta disposizione di favore, per effetto di una modifica normativa entrata in vigore a decorrere dal 2 gennaio 2020, ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione dall’IVA alla gestione di tutti gli Organismes de Placement Collectif (“OPC”), anche non mobiliari, aventi caratteristiche simili a quelli di cui alla Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (” OPCVM”).
L’art. 261 C, primo comma, lett. f), nella formulazione vigente, prevede, pertanto, che gli OPC, soggetti destinatari della previsione esentativa, sono individuati con Decreto n. 2020-493 del 28 aprile 2020 il quale comprende anche gli OPC espressamente menzionati nel previgente articolo 261 C (” Fondi Esenti IVA”).
Pertanto, a seguito delle novità normative, la Alfa France applica il regime di esenzione IVA, ai sensi del richiamato art. 261 C, primo comma, lett. f), del Codice Generale delle imposte, solo per le commissioni percepite a fronte dello svolgimento dell’attività di gestione dei cosiddetti ” Fondi Esenti IVA” distintamente individuati nella normativa francese.
Nello specifico, l’istante evidenzia che la società committente francese considera esenti da IVA francese le prestazioni di consulenza riferibili ai cosiddetti “Fondi esenti IVA” rese da Alfa Italy s.r.l. .
Tanto premesso, la Alfa Italy s.r.l. rappresenta di aver stipulato con la consociata francese tre differenti tipologie di contratti di consulenza (con effetti decorrenti dal XXXX) riguardanti in particolare:
– le società destinate ad investire in infrastrutture (” Advisory AgreementA “);
– i FIA destinati ad investire in infrastrutture ed immobili (” Advisory Agreement B”);
– i FIA destinati ad investire in società industriali e commerciali (” Advisory Agreement FIA C”).
Le prestazioni rese dalla società istante in esecuzione dei contratti sopra elencati (di seguito ” Advisory Agreement”) hanno un contenuto comune.
In particolare, l’articolo 1 degli ” Advisory Agreement” prevede la possibilità per Alfa France di nominare Alfa Italy s.r.l. affinché quest’ultima la assista nella ricerca di potenziali obiettivi di investimento in Italia, nella definizione della struttura di acquisizione, nella raccolta e nell’analisi delle informazioni allo scopo di monitorare gli investimenti nonché nel definire la struttura di disinvestimento, senza che tuttavia Alfa Italy s.r.l. possa agire o concludere contratti per conto di Alfa France.
Nello specifico, nello schema contrattuale adottato dalle parti è previsto che Alfa Italy s.r.l. possa erogare in favore di Alfa France le seguenti tipologie di servizi:
i. ricerca e valutazione di potenziali opportunità di investimento in linea con gli obiettivi e le policies di investimento dei FIA di pertinenza di ciascuno degli Advisory Agreement;
ii.assistenza con riferimento alla contrattualistica inerente all’acquisizione e al finanziamento delle attività di investimento;
iii. assistenza nella negoziazione e nella definizione di accordi di coinvestimento con riferimento alle acquisizioni;
iv.assistenza nella preparazione di vari adempimenti, anche amministrativi, connessi alle attività di investimento/acquisizione;
v.monitoraggio costante degli investimenti, rendicontazione periodica degli investimenti e, se richiesto, indicazione di ogni cambiamento o operazione vantaggiosa per la valorizzazione degli investimenti stessi;
vi.partecipazione ad incontri e riunioni con gli investitori o a riunioni per raccogliere informazioni relative agli investimenti;
vii.monitoraggio e analisi periodica delle performances degli investimenti;
viii. consulenza e assistenza nella definizione delle operazioni di disinvestimento;
ix.consulenza relativa all’esercizio del diritto di voto o di altri diritti connessi agli investimenti effettuati;
x. consulenza in relazione alla preparazione, ove applicabile all’investimento, di relazioni finanziarie annuali o infra-annuali o di ogni altro report informativo;
xi.consulenza in merito alle informazioni e richieste ricevute da potenziali futuri investitori e dagli investitori con riferimento agli investimenti e assistenza nella predisposizione delle risposte a tali richieste;
xii.ogni altra consulenza che possa essere richiesta per la corretta gestione e amministrazione degli investimenti;
A fronte dei servizi ricevuti, la società Alfa France dovrà corrispondere alla società istante una remunerazione comprensiva di una parte fissa (” Advisory fee”) e una parte variabile (” Success fee”).
I suddetti corrispettivi, percepiti dall’interpellante, non sono stati assoggettati ad IVA nel territorio dello Stato italiano, in quanto i predetti ammontari costituiscono la remunerazione di prestazioni di servizio territorialmente rilevanti, ai sensi dell’art. 7- ter del DPR n. 633 del 1972, in Francia.
Pertanto, la società Alfa France, dopo aver ricevuto dal prestatore italiano la fattura senza esposizione dell’IVA, ha provveduto ad integrare il documento contabile, applicando:
– il regime di esenzione IVA per tutti i servizi di consulenza attinenti i FIA (Fondi esenti IVA), la cui attività di gestione in base alla vigente normativa francese fruisce del beneficio dell’esenzione dall’IVA;
– l’aliquota ordinaria ai corrispettivi relativi ai servizi di consulenza resi in esecuzione del contratto denominato ” Advisory Agreement A “, atteso che i soggetti destinatari delle predette prestazioni non sono riconducibili tra i FIA la cui attività di gestione è esente dall’IVA ai sensi dell’art. 261 C, primo comma, lett. f) del codice generale delle Imposte francese.
Quanto sopra rappresentato, la società Alfa Italy s.r.l. fa presente che per l’anno d’imposta 2020, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, ha considerato assoggettabili ad IVA tutte le prestazioni rese dalla stessa in attuazione delle tre tipologie di ” Advisory Agreement”.
A seguito della intervenuta modifica normativa, la società istante ha integrato, mediante ravvedimento operoso, l’utilizzo del credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, limitandosi ad esporre – nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2020 – l’ammontare del credito IVA maturato nell’anno al lordo del debito IVA senza procedere ad alcuna compensazione.
Tanto premesso la società interpellante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare, ai sensi dall’articolo 19, comma 3, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, il diritto di detrazione dell’IVA assolta a monte sull’acquisto di beni e servizi afferenti le prestazioni di servizi in attuazione degli “Advisory Agreements”, territorialmente rilevanti in Francia e ivi assoggettate ad IVA da Alfa France mediante il meccanismo del reverse-charge.
A tal fine, la società fa presente che assume rilevanza dirimente conoscere il parere della scrivente in merito ai seguenti aspetti:
1) se sotto il profilo “soggettivo” la riconduzione di determinati OPC tra gli OPCVM di cui alla Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 ad opera della disciplina IVA francese produca effetti sull’applicazione del regime di esenzione IVA previsto in Italia, dall’articolo 10, comma 1, punto 1), del DPR n. 633 del 1972, per la gestione di ” fondi comuni di investimento”;
2) se sotto il profilo “oggettivo” i servizi previsti in esecuzione degli “Advisory Agreements” stipulati con Alfa France possano qualificarsi come attività di “gestione” di fondi comuni di investimento di cui all’articolo 10, comma 1, punto 1) del DPR n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito al quesito di cui al n. 1) – vertente sulla questione della riconducibilità dei fondi comuni di investimento, gestiti da Alfa France, tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio, soggetti destinatari della disciplina IVA nazionale di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 – la società istante ritiene che la risposta debba essere positiva per una serie di motivazioni di seguito illustrate.
La società interpellante sostiene, in primo luogo, che dal punto di vista dell’interpretazione letterale, la previsione recata dall’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 utilizza l’espressione fondi comuni di investimento senza ricollegarla ad una specifica nozione di OICR o di OICVM presente nel nostro ordinamento.
A parere dell’istante, la nozione di fondi comuni di investimento deve essere determinata avendo riguardo alle regole proprie dell’ordinamento da cui promana l’organismo a cui è riferita la prestazione inerente l’attività di gestione.
Pertanto, i Fondi esenti IVA gestiti da Alfa France ed in relazione ai quali Alfa Italy s.r.l. eroga, in esecuzione dei primi due schemi contrattuali ” Advisory Agreement “, i propri servizi di consulenza sarebbero equiparabili, ai fini dell’applicabilità del regime IVA, ai fondi comuni di investimento destinatari della norma esentativa di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972.
Per converso, le prestazioni di servizi rese da Alfa Italy s.r.l. in attuazione della terza tipologia di ” Advisory Agreement”, sarebbero da intendersi come riferite a società in senso proprio e dunque non a fondi comuni di investimento.
Detta conclusione a parere dell’istante è compatibile con la previsione recata dall’art. 135, primo comma, lettera g) della direttiva IVA, che stabilisce che ” gli Stati membri esentano le seguenti operazioni …g) la gestione di fondi comuni di investimento quali sono definiti dagli Stati membri.”
A parere dell’istante, in linea con la previsione sopra citata, nell’ipotesi di erogazione di prestazione di gestione di fondi comuni di investimento che coinvolgono due diversi Stati membri, ai fini dell’individuazione della nozione di organismo di investimento collettivo del risparmio rilevante sotto il profilo fiscale, occorre far riferimento alla normativa vigente dello Stato membro verso cui il servizio è diretto ossia dello Stato membro a cui appartiene lo specifico fondo.
Tale conclusione incontra un’unica eccezione nell’ipotesi in cui la legislazione nazionale dello Stato membro dell’UE sia contraria alla previsione comunitaria recata dall’art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva n. 112 del 2006.
Sotto tale profilo, in base all’orientamento giurisprudenziale statuito dai giudici comunitari sono riconducibili tra i fondi comuni di investimento destinatari della norma esentativa in esame:
– gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM di cui alla Direttiva 85/611/CEE, trasfusa nella Direttiva 2009/65/CE, c.d. Direttiva UCITS) che hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi (cfr. sentenze relative alle cause C-595/13; C-424/11; C-464/12);
– quegli organismi che pur non costituendo OICVM, presentano caratteristiche analoghe ed effettuano le stesse operazioni o comunque presentano aspetti comparabili al punto da poter essere equiparati a questi ultimi (cfr. sentenze relative alle cause C-595/13; C-424/11; C-464/12).
L’istante evidenzia inoltre che il Comitato IVA, con il ” Working Paper” n. 936 del 9 novembre 2017 e con le ” Guidelines resulting from the 109 Meeting of 1° december 2017″ – al fine di fugare i dubbi interpretativi insorti a seguito dell’emanazione della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. Direttiva AIFM) – ha affermato il principio per cui affinché un FIA possa considerarsi come avente caratteristiche comparabili ad un OICVM e quindi qualificarsi come fondo comune di investimento ai sensi della menzionata Direttiva IVA, dovrebbero essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il fondo deve rappresentare una forma di investimento collettivo; 2) il fondo deve operare in base al principio della condivisione del rischio; 3) il rendimento dell’investimento dipende dalla performance degli investimenti e gli investitori sopportano il rischio connesso alla gestione del fondo; 4) il fondo deve essere soggetto a supervisione dello Stato; 5) il fondo deve essere soggetto alle stesse condizioni di competizione e rivolgersi alla stessa cerchia di investitori degli OICVM.
Sull’argomento, l’istante richiama, altresì, la risposta all’istanza d’interpello n. 628 del 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate – nell’esaminare il trattamento fiscale di servizi resi da un advisory nei confronti di una società autorizzata alla gestione di FIA chiusi mobiliari riservati a investitori internazionali qualificati – ha evidenziato come nella nozione di fondi comuni di investimento rientrino anche quegli enti che, pur non costituendo OICVM, presentino caratteristiche identiche ed effettuino le stesse operazioni o che abbiano tratti comparabili.
Ciò posto, la società istante ritiene che ai fini della riferibilità delle prestazioni oggetto delle tre tipologie di ” Advisory Agreement” alla gestione di fondi comuni di investimento, la stessa debba fare riferimento alla nozione dei fondi comuni di investimento contenuta nel Codice Generale delle Imposte francese che individua i cosiddetti Fondi esenti IVA.
Per quanto concerne il quesito di cui al n. 2) – avente ad oggetto la riconducibilità delle prestazioni di consulenza rese, in attuazione degli ” Advisory Agreement”, dall’istante tra le attività di gestione dei fondi comuni di investimento esentata dall’IVA, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 – la Alfa Italy s.r.l. richiama l’orientamento giurisprudenziale statuito dai giudici comunitari sull’ambito applicativo dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva n. 112 del 2006.
In particolare, la Corte di Giustizia dell’UE ha affermato che nella nozione di gestione dei fondi comuni di investimento rientrano i servizi di gestione amministrativa e contabile di tali organismi forniti da un gestore esterno, qualora tali servizi formino un insieme distinto, valutato globalmente che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi (cfr. sentenza relativa alla causa C-275/11).
Nell’ipotesi in cui tali servizi configurino, invece, autonome prestazioni di servizi, oggetto di un distinto addebito, la relativa prestazione deve essere assoggettata ad IVA secondo le modalità ordinarie.
L’istante evidenzia, altresì, che la prassi amministrativa, recependo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia, ha precisato che sono esenti da IVA tutte le prestazioni di servizi indispensabili al processo produttivo legato alla gestione di un dato fondo comune di investimento, ancorché rese da un soggetto terzo.
In particolare, l’interpellante richiama la risposta all’istanza di interpello n. 628 del 29 dicembre 2020, con la quale l’Amministrazione finanziaria – nell’esaminare la problematica dell’applicabilità del beneficio dell’esenzione IVA ai servizi di consulenza resi da un Advisor in favore di una società autorizzata alla gestione di FIA – ha chiarito che la previsione di cui al menzionato articolo 10, comma 1, punto 1) del DPR n. 633 si applica a tutte le operazioni che attengono specificamente all’attività degli organismi di investimento collettivo, a nulla rilevando la qualifica soggettiva del prestatore dei servizi che può essere un soggetto terzo rispetto alla società di gestione.
Con il citato documento di prassi è stato ribadito che il regime di esenzione può trovare applicazione a condizione che i servizi prestati dal terzo formino un insieme distinto valutato globalmente, che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di gestione di un fondo comune di investimento.
L’indirizzo interpretativo sopra illustrato è stata confermato con la risposta ad istanza di interpello n. 527 del 2021 con la quale è stato riconosciuto il beneficio dell’esenzione IVA, art. 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 al servizio di ricerca in materia di investimenti reso ad un gestore collettivo quando detto servizio sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento nell’accezione fornita dalla Corte di Giustizia UE.
Tanto premesso, la società istante è dell’avviso che a prescindere dal trattamento IVA applicato in Francia, le prestazioni oggetto degli Advisory Agreement FIA non configurano attività riconducibili alle funzioni tipicamente relative alla gestione di fondi comuni di investimento.
L’Istante ritiene, quindi, che tali servizi, sebbene siano in qualche misura connessi e di supporto all’attività di Alfa France, non possano costituire quell’insieme distinto, valutato globalmente, che ha l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di gestione di fondi comuni di investimento.
Conseguentemente, l’Istante sostiene di poter legittimamente esercitare, ai sensi dall’articolo 19, comma 3, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, il diritto di detrazione dell’IVA assolta a monte sull’acquisto di beni e servizi afferenti le prestazioni di servizi effettuate in attuazione degli ” Advisory Agreements”.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In linea generale, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ” non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta […]”.
Nel caso di specie, i servizi di consulenza erogati dalla società istante, essendo effettuati a favore di un committente (soggetto passivo d’imposta) residente in un altro Stato membro (i.e. Francia), non sono territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi utilizzati dalla società istante per l’erogazione dei predetti servizi di consulenza (non soggetti ad IVA in Italia) sarebbe, in linea di principio, precluso, a meno che non trovi applicazione una delle deroghe alla previsione generale di indetraibilità dell’IVA, di cui al comma 2 dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, disciplinate dal successivo comma 3 del medesimo art. 19.
Ai fini che qui interessano, in particolare, la lett. b) del comma 3 del richiamato art. 19 del DPR n. 633 del 1972 prevede, infatti, un’eccezione alla regola generale d’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di beni e servizi afferenti – come nel caso in esame – a operazioni non soggette all’imposta, nell’ipotesi in cui le predette operazioni siano costituite da ” operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione di imposta”.
Ai fini della soluzione del quesito prospettato con l’istanza d’interpello in esame – concernente il riconoscimento, ai sensi del citato articolo 19, comma 3, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, del diritto alla detrazione dell’IVA assolta in Italia sugli acquisti di beni e servizi afferenti i servizi di consulenza resi in esecuzione degli ” Advisory Agreement” – occorre, in primo luogo, stabilire se le predette prestazioni di servizio siano o meno riconducibili tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA, ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE, recepito nell’ordinamento interno dall’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1), concernente l’individuazione dei fondi comuni di investimento di cui alla fattispecie esentativa in argomento, si ribadiscono i chiarimenti già forniti con la risposta n. 628 del 2020, in base ai quali ” ai fini dell’applicabilità del regime in esame, la CGE (Corte di Giustizia UE) ha chiarito, altresì, che sono ricompresi nella nozione di fondi comuni di investimento gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. OICVM, disciplinati dalla direttiva 85/61/CEE), che hanno per oggetto esclusivo “l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi”.
Inoltre, secondo i giudici comunitari, si qualificano come fondi comuni di investimento quelli che, pur non costituendo OICVM, ” presentano caratteristiche identiche a questi ultimi ed effettuano, quindi, le stesse operazioni, o quanto meno, presentano tratti comparabili a tal punto da porsi in rapporto di concorrenza con essi “ (in tal senso, cfr. sentenza 28 giugno 2007, causa C-363/05; sentenza 19 luglio 2012, C-44/11; sentenza 7 marzo 2013, C-424/11; sentenza del 13 marzo 2014, causa C-464/12 e sentenza 9 dicembre 2015, causa C-595/13).
In particolare, ai fini della comparabilità di un fondo ad un OICVM, occorre che lo stesso, oltre ad essere sottoposto a “vigilanza statale specifica”, sia partecipato da più investitori che abbiano diritto ai benefici o sopportino il rischio connesso alla relativa gestione. Il rendimento dell’investimento realizzato deve, altresì, dipendere esclusivamente dai risultati della gestione del fondo medesimo (cfr. paragrafi 51 e 52 della sentenza 9 dicembre 2015, causa C-595/13 da ultimo citata).
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, pertanto, si ritiene che i fondi disciplinati dalla normativa francese, ai quali si riferiscono le prestazioni di consulenza rese dalla società istante, possano essere ricondotti tra i fondi comuni di investimento di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, ove sussistano le condizioni declinate, nei termini anzidetti, dalla CGE.
Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 2), concernente la classificazione dei servizi di consulenza resi dalla società istante tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimento esenti da IVA ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/CE e dell’art. 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633 del 1972, si fa presente che, sotto il profilo oggettivo, l’ambito di applicazione della norma esentativa è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi (cfr. da ultimo risposta n. 628 del 2020; risposta n. 571 del 2021, risposta n. 631 del 2021).
Con le risposte da ultimo citate sono stati illustrati i principi e i criteri, elaborati dai giudici comunitari, cui attenersi al fine di stabilire se, sotto il profilo funzionale, le prestazioni di servizio e, nello specifico, di consulenza fornite da un advisor (soggetto terzo) nei confronti di una società di gestione di fondi comuni d’investimento possano rientrare nell’ambito applicativo della disposizione esentativa prevista dall’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972.
In particolare, con i predetti documenti di prassi è stato richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE secondo cui i servizi forniti da un gestore esterno possono, sotto il profilo oggettivo, rientrare nell’ambito di operatività dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della Direttiva 2006/112/CE a condizione che gli stessi formino ” un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento” (cfr. sentenza del 4 maggio 2006, relativa alla causa C-169/04; sentenza del 19 luglio 2012 relativa alla causa C-44/11, sentenza del 13 marzo 2014, relativa alla causa C-464/12; sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20).
Giova altresì ricordare che con la pronuncia datata 7 marzo 2013, relativa alla causa C-275/11, richiamata nella recente sentenza 17 giugno 2021, relativa alle cause riunite C-58/20 e C-59/20, i giudici comunitari hanno statuito che ” le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari e le raccomandazioni di acquisto e di vendita di elementi patrimoniali fornite da un terzo a una società di gestione di fondi comuni d’investimento, che sono specifiche ed essenziali per la gestione di tali fondi, possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA .”
In altri termini, secondo la Corte di Giustizia dell’UE ” al fine di stabilire se le prestazioni fornite da un terzo a una società di gestione ricadano nell’esenzione di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, occorre esaminare se il servizio fornito da detto terzo presenti un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione, di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, punto 23).”
I principi elaborati dai giudici comunitari sono stati ribaditi nelle già richiamate risposte alle istanze di interpello nn. 527 del 2021 e 631 del 2021 con le quali, in particolare, è stata riconosciuta l’applicabilità del beneficio dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 ai servizi di consulenza e di ricerca in materia di investimenti resi da un advisor a favore di un soggetto autorizzato alla gestione dei fondi comuni d’investimento che risultavano ” intrinsecamente connessi” e complessivamente funzionali all’attività propria del gestore (SGR) degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie si evidenzia che dall’esame della documentazione allegata all’istanza emerge che i servizi di consulenza, come dettagliatamente descritti nelle tre tipologie di ” Advisory Agreement”, resi dalla società istante presentano un nesso intrinseco con l’attività propria della Alfa France, producendo, quindi, l’effetto di adempiere alle funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d’investimento.
In particolare, Alfa Italy s.r.l. non si limita ad effettuare una mera prestazione materiale o tecnica, come un semplice fornitore di singole prestazioni, ma propone un insieme complesso di prestazioni che assolvono a funzioni specifiche della gestione degli investimenti dei fondi e sono essenziali per la concreta operatività degli stessi. Si tratta, infatti, di un insieme di servizi che supportano il gestore nelle fasi di investimento, di monitoraggio e di disinvestimento, fornendo le informazioni e valutazioni funzionali alle decisioni del gestore, oltre che all’amministrazione degli investimenti.
Conseguentemente, si è dell’avviso che i servizi di consulenza erogati da Alfa Italy s.r.l. possano essere ricompresi, sotto il profilo oggettivo, tra i servizi di gestione dei fondi comuni di investimento, nell’accezione elaborata dalla Corte di Giustizia dell’UE, a nulla rilevando la qualifica del soggetto prestatore.
Tanto premesso, qualora i servizi di consulenza siano resi dalla società istante a favore di fondi (disciplinati dalla normativa francese) effettivamente equiparabili agli OICVM, secondo i richiamati principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza unionale (cfr. risposta n. 631 del 2021), tali servizi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, sarebbero astrattamente riconducibili nell’ambito applicativo del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, con la conseguente limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti impiegati per fornire detti servizi.
Conseguentemente, nel caso in esame, non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione della deroga alla previsione generale di indetraibilità dell’IVA di cui all’art. 19, comma 3, lettera b), del DPR n. 633 del 1972.
Si segnala, peraltro, che il parere di risposta all’istanza d’interpello in oggetto è reso solo con riferimento ai servizi di consulenza resi da Alfa Italy s.r.l. nei confronti di organismi suscettibili di essere equiparati agli OICVM (secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE) e non attiene al trattamento fiscale dei servizi che Alfa Italy s.r.l. rende a favore di ” società destinate ad investire in infrastrutture” (“Advisory Agreement A ” che non costituisce oggetto di uno specifico quesito della società istante.
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