La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2967 del 3 febbraio 2017 intervenuta in tema di validità di annualità contributive per gli iscritti agli ordini professionali, in particolare della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti in ordine al potere di annullare eventuali annualità contributive ai propri iscritti laddove accerti la mancanza di specifici requisiti
Nel caso di specie la Cassa di previdenza aveva proceduto all’annullamento di numerose annualità contributive di un commercialista – circa 10, comprese tra il 1987 e il 2000 – disposto per carenza di esercizio continuativo della prestazione professionale. Dopo che i giudici di merito, in entrambi i gradi, avevano ritenuto legittimo l’operato della Cassa di previdenza, il professionista nel proporre ricorso per Cassazione lamentava la violazione dell’art. 22 della L. 21/86, sostenendo proprio l’intervenuta decadenza della stessa Cassa di previdenza dalla facoltà di esercitare un tale potere di annullamento delle annualità contributive. Il professionista ricorrente evidenziava evidenzia che il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, attuativo della disposizione ex art. 22 della L. 21/86, prevede che l’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio professionale debba avvenire con periodicità quinquennale e, comunque, prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali sulla base di prefissati criteri individuati nello stesso provvedimento.
Gli Ermellini, nel dichiarare il ricorso del professionista infondato, hanno statuito che la periodicità quinquennale dei controlli contemplata dal provvedimento del Comitato dei Delegati della Cassa del 24 giugno 1994 è indicativa ed è da escludere che possa costituire un termine decadenziale dall’esercizio dei relativi poteri, poiché manca in tal senso una espressa previsione di legge.
D’altronde, osserva la Cassazione, “la natura tassativa delle cause di decadenza dall’esercizio di diritti in genere, compresi quelli di carattere potestativo, stante la conseguenza della perentorietà del relativo termine, postula necessariamente una espressa ed inequivocabile previsione di fonte normativa che nella fattispecie non è data desumere dalle norme sopra richiamate”.
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