La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22556 depositata il 27 settembre 2017 in tema di produzione di nuove prove nell’appello del processo tributario ha riconfermato il principio secondo cui nel processo tributario sono ammissibili, in appello, la produzione di prove non prodotte in primo grado.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’Agente per la riscossione aveva notificato l’iscrizione ipotecaria. Il contribuente impugnava il provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo la mancata notifica delle Cartelle di pagamento a base del provvedimento di iscrizione ipotecaria. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del ricorrente. I giudici di appello, aditi dall’Agente per la riscossione, confermarono l’illegittima l’iscrizione ipotecaria non avendo, l’Agente per la riscossione, provato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento sulle quali si basa l’iscrizione ipotecaria
Avverso la decisione della CTR l’Agennte per la riscossione propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agente confermando che i giudici di appello erano incorsi nella violazione degli articoli 58 e 32 de D.lgs. 546/92 che consentono, nel giudizio tributario, di poter produrre anche in appello i documenti nuovi e quelli tardivamente prodotti in primo grado, a condizione che risulti rispettato il termine perentorio di venti giorni liberi prima della data di trattazione.
I giudici di legittimità chiariscono che “nel contenzioso tributario è in facoltà delle parti (come del resto univocamente stabilito dal 2^ co. dell’art.58 cit.) di produrre nuovi documenti in appello (pur sempre, atteso il richiamo operato dall’art. 61 del d.lgs. n. 546 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto) “anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall’art. 345 cod. proc. civ.” (Cass. 20109/12); facoltà che deve ritenersi estesa a “qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Cass.ord. n. 22776/15).
Nel giudizio tributario i documenti prodotti tardivamente in primo grado si è statuito l’ammissibilità nel giudizio tributario e poi depositati in appello, se ne è parimenti stabilita l’ammissibilità nel giudizio tributario, all’unica condizione che risulti anche in tal caso rispettato il termine perentorio di cui all’articolo 32, primo comma, cit.. (Cass. 3661/15).
Nel caso di specie la Corte Suprema ha evidenziato che Equitalia si è costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, ma poi ha riprodotto nel giudizio d’appello le relate di notifica, unitamente all’estratto informatico aggiornato della posizione del contribuente. Questa seconda produzione documentale, per quanto sopra si è detto, se effettuata nel rispetto del termine perentorio di cui al primo comma dell’articolo 32 D.lgs. 546/92 (“Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione…”.), doveva ritenersi ammissibile.
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