La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 28256 depositata il 30 giugno 2023, intervenuta in tema di bancarotta fraudolente per distrazione, ha riaffermato che “… la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione – alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere vellutata – anche nel silenzio del fallito – con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). …”
La vicenda ha riguardato l’amministratore unico e successivamente nominato liquidatore di una società di capitale, poi fallita, che veniva accusato del del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L’imputato veniva condannato dal Tribunale per il reato ascrittogli. L’imputato impugnava la sentenza dei giudici di prime cure. La Corte di Appello confermava la sentenza impugnata respingendo le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione di appello, l’imputato proponeva ricorso in cassazione nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione.
Gli Ermellini annulla la sentenza impugnata con rinvio.
I giudici di legittimità precisano e riaffermano che “… ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2D06, dep. 2007, De Paola, Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425). …”
In particolare per la Suprema Corte la sentenza impugnata dà atto dell’esistenza dei beni alla data del verbale di consegna ed identifica in tale consegna il fatto distrattivo, sostenendo che esso è consistito nell’improvvido affidamento dei capi di abbigliamento. Nei termini indicati, la Corte di appello, però, non dà conto dell’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione (in quanto non spiega perché l’affidamento in custodia delle merci integri una fuoriuscita del bene dal patrimonio della fallita), né del dolo della distrazione, delineando piuttosto un atteggiamento colposo nell’individuazione dei soggetti ai quali i beni furono affidati.
Inoltre la Corte Territoriale non poteva trarre valida argomentazione dalla mancata attivazione di iniziative giudiziarie, poiché a tale argomento la tesi difensiva aveva opposto le intervenute dimissioni dalla carica, dimissioni di cui la sentenza impugnata non contestava l’effettività, affermando dunque la responsabilità del ricorrente senza dar conto dell’esistenza dei beni e della loro disponibilità in capo al liquidatore al momento delle dimissioni stesse.