La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16756 depositata il 6 agosto 2020 intervenendo in tema agevolazioni fiscali per le ONLUS che il requisito per usufruire delle agevolazioni fiscali è rappresentato dalla erogazione dei servizi ed assistenza a favore delle persone svantaggiate affermando che “la nozione di «svantaggio», inserita nella norma, individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e che tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa […] , la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; i tossicodipendenti; gli alcolisti; gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; i profughi; gli immigrati non abbienti.”
La vicenda ha riguardato una ONLUS a cui veniva notificato un avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP, con cui si accertavano maggiori imposte contestando di non aver rispettato le disposizioni regolanti le ONLUS e la conseguente tassazione agevolata, dovendo quindi inquadrarsi l’attività svolta in ordinaria attività commerciale. Avverso tale atto impositivo la ONULS proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure non accoglievano le doglianze della ricorrente. La contribuente impugnava la decisione della CTP innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado. La ONLUS avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigetta il ricorso della contribuente. I giudici di legittimità hanno precisato che al fine dell’individuazione del requisito di iscrizione all’anagrafe delle O.N.L.U.S. costituito dalla finalità di solidarietà sociale, il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, distingue gli ambiti di operatività elencati ai numeri da 1 a 11 della lett. a) in due diverse categorie.
La prima – che qui interessa e che per effetto delle norme di cui ai commi 2 e 3, ricomprende settori dell’assistenza sanitaria (n.2), dell’istruzione (n.4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n.6), della promozione della cultura e dell’arte (n.9) e della tutela dei diritti civili (n.10)- è costituita da ambiti di operatività, in relazione ai quali la finalità solidaristica è riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati;
per il secondo comma lett. a) dell’ad.10 citato, infatti «si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari».