La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6017 depositata il 4 marzo 2020 intervenendo in tema di deducibilità dei costi per l’acquisto di beni utilizzati per servizi esternalizzati ha ribadito che “Nel caso in cui l’impresa contribuente abbia esternalizzato alcune fasi del processo produttivo a imprese terze, mettendo a disposizione di queste ultime beni di sua proprietà, relativamente ai quali ha sostenuto costi pluriennali, ovvero relativamente ai quali abbia contabilizzato canoni di leasing, la stessa può considerare inerenti i relativi costi, ove l’attività svolta dal terzo che utilizzi i beni del contribuente si inserisca quale segmento produttivo nell’attività imprenditoriale complessivamente svolta dalla contribuente”.

La vicenda ha riguardato una società proprietaria di un albergo a cui veniva notificato un avviso di accertamento con cui venivano contestati, sulla base di rilievi formulati in esito a una verifica, l’indeducibilità dei canoni di leasing e degli ammortamenti per acquisto impianti di ristorazione relativi ad alcuni beni connessi al servizio di ristorazione, per assenza di un corrispettivo per la messa a disposizione degli impianti di ristorazione, concessi in comodato a un terzo in virtù di un contratto di somministrazione, nonché la indeducibilità di alcuni costi sostenuti da altro soggetto e riaddebitati alla contribuente. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso inanzi la Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono le doglianze della contribuente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello ribaltano la sentenza impugnata ritenendo che i beni, concessi in comodato al soggetto che svolge l’attività di ristorazione e bar all’interno dell’albergo di proprietà della contribuente, non possono ritenersi inerenti e gli ammortamenti dei cespiti concessi in comodato. Avverso la decisione della CTR la società proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso della società. In particolare precisando che “L’azienda che ha esternalizzato, sulla base di un contratto di somministrazione, alcuni servizi (e i relativi costi) al fine di ottimizzare il business, mantiene, difatti, il controllo sul somministrante delle fasi esternalizzate del processo produttivo, risultando il somministrato il responsabile di fronte ai clienti finali dell’intera catena del valore aggiunto e del servizio reso al cliente.”

I giudici di legittimità hanno riaffermato che “qualora un imprenditore abbia esternalizzato fasi più o meno ampie della produzione dei beni dell’impresa, conservando la proprietà ed il controllo di alcuni beni, affidati a terzi in comodato per la produzione medesima, i costi sostenuti per l’acquisto di tali beni possono essere ammessi all’ammortamento, così come sono deducibili i costi per l’acquisto di veicoli, benché utilizzati da un terzo al quale sono stati esternalizzati i costi dell’attività di distribuzione dei prodotti, trattandosi di spese che s’inseriscono nel suo programma economico e sono, pertanto, inerenti la sua attività produttiva”

La Suprema Corte ricorda nella sentenza in commento che il principio di inerenza si riferisca anche a costi che solo in via indiretta, potenziale o in proiezione futura possano considerarsi legati all’attività di impresa, escludendo invece la necessità di una stretta correlazione tra costi e ricavi.