La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 11277 depositata il 2 aprile 2020 intervenendo in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ha riaffermato che è legittimo il sequestro funzionale alla confisca diretta e per equivalente per le rimesse bancarie operate successivamente alle predette scadenze tributarie, come sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non potendo ritenersi che le somme di danaro la cui disponibilità l’indagato abbia conseguito dopo la commissione dei delitti a lui provvisoriamente contestati possano essere considerate alla stregua del profitto del reato costituito dal risparmio di spesa dovuto al mancato pagamento delle imposte.

La vicenda ha riguardato titolare della omonima ditta individuale accusato del reato di cui all’articolo 2 del d.lgs. 74/2000, per aver utilizzato fatture passive relative ad operazioni inesistenti. Nei suoi confronti veniva disposto dal GIP un provvedimento per il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto diretto o per equivalente dei beni, mobili od immobili. Avverso tale atto l’imputato proponeva ricorso al Tribunale del riesame. I giudici aditi con ordinanza rigettano il ricorso. Averso la decisione del Tribunale l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità premettono che “in tema di ordinanze cautelari emesse in sede di riesame ovvero di appello la possibilità di sottoporre le medesime a ricorso per cassazione è limitata alla sola soggezione delle stesse al vizio di violazione di legge, si rileva che, con riferimento alla motivazione della ordinanza ora impugnata, un siffatto vizio è ravvisabile solo nel caso in cui il provvedimento impugnato non contenga la esposizione delle ragioni che hanno condotto il giudicante ad assumere la decisione impugnata ovvero, pur essendo questa presenta, essa non consenta di ricostruire l’iter seguito per assumere la decisione presa.”

Inoltre, la Suprema Corte, precisa che “nei confronti dell’autore dell’illecito tributario è possibile, ove ne fosse dichiarata la penale responsabilità, procedere alla confisca del conseguito profitto del reato sia in forma diretta che per equivalente, nessun vizio è riscontrabile nella ordinanza emessa dal Gip, e confermata in sede di riesame, che ha, appunto disposto il sequestro dell’ammontare delle imposte evase, in vista della possibile confisca diretta dell’immediato profitto del reato ove lo stesso sia tuttora reperibile, ovvero della confisca per equivalente della eventuale importo residuo della parte di profitto che non sia più presente, nella sua ontologica individualità, nel patrimonio dell’attuale ricorrente.”