La Corte di Cassazione, sezione tributi, con la sentenza n. 25203 depositata il 8 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha puntualizzato che nel nostro ordinamento non trova ingresso un licenziamento per giusta causa fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate, in quanto lo stesso datore deve fornire la prova completa e certa di tutti i fatti addebitati al dipendente, ovvero con l’applicazione di un metodo che non sarebbe applicabile neppure in sede di procedimento penale.
La vicenda ha visto protagonista un dipendente delle Poste che, secondo l’azienda, allegato a numerose richieste di rimborso biglietti ferroviari non corrispondenti alle tratte relative alle trasferte autorizzate ovvero biglietti poco leggibili. Il dipendente impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che respinge la domanda del dipendente volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento.
Il lavoratore avverso la decisione del giudice di prime cure ricorre alla Corte di Appello che respinge l’appello depositato. In particolare i giudici di appello che il datore di lavoro aveva adempiuto all’onere di provare i fatti contestati alla ricorrente in riferimento a ciascuna delle trasferte di cui si tratta, attraverso la produzione di tutte le richieste di rimborso delle spese per le trasferte e della documentazione ad esse allegata.
La parte soccombente per la cassazione della sentenza del giudice di merito presenta ricorso, basato su tre motivi di doglianza, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritengono i motivi meritevoli di accoglimento, infatti, hanno precisato che il provvedimento espulsivo non è giustificato, vista la mancata considerazione della durata del rapporto di lavoro e dell’assenza di precedenti sanzioni a carico del lavoratore. Inoltre non hanno mancato di bacchettare i giudici di merito evidenziando che le “motivazione si fonda su una cattiva conoscenza delle regole del riparto dell’onere probatorio nelle controversie in materia di licenziamento disciplinare nonché del tipo di prova che si deve raccogliere prima di poter affermare che sussistano tutti gli elementi propri della suddetta fattispecie.”
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