La commissione tributaria può applicare l’art. 96 del codice di procedura civile è condannare l’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata

lite temeraria art. 96 c.p.c, cassazione sentenza n. 13899 del 2013,La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13899 del 03 giugno 2013 interviene in materia di lite temeraria statuendo che il giudice tributario può sindacare sulla responsabilità che deriva dal comportamento gravemente negligente e imprudente dell’Amministrazione Finanziaria e del concessionario della riscossione, valutabile in sede processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Per gli Ermellini  compete al giudice tributario pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dal contribuente  in quanto l’art. 96 c.p.c. :

a) è applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992;
b) regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all’articolo 2043 cod. civ., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità;
c) non detta tanto una regola sulla competenza, ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda sia proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno puntualizzato che l’articolo 96 c.p.c. risulta applicabile integralmente e per tutte le ipotesi in esso contenute e regolate  Questo consente al giudice tributario di liquidare in favore del contribuente vittorioso una somma, “in via equitativa”, a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell’esercizio, da parte dell’Agenzia e/o concessionario, di una pretesa impositiva “temeraria”, cioè derivata da male fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario. Il concetto di “responsabilità processuale”, peraltro, deve essere inteso in senso estensivo, quindi ricomprendere anche la fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti (ossia mala fede o colpa grave), ha dato luogo alla esigenza di instaurare un processo “ingiusto”.

I Giudici di legittimità in cosiderazione dei principi sopraesposti hanno accolto il ricorso del contribuente, dichiarando la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente ricorrente, oltre alla domanda di annullamento di una cartella esattoriale per mancanza di legittimazione passiva, aveva chiesto al giudice tributario la condanna delle intimate Equitalia e Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 cod. proc. civ., nel caso in cui avessero insistito per la relazione del ricorso o, in ogni caso, al risarcimento del danno patito dal contribuente, “da liquidarsi in via equitativa, a titolo di ingiusta perdita di tempo, sottratto alla propria attività professionale, di accollo di spese per spostamenti ed impiego di collaboratori e per la difesa tecnica, di stress e tensione anche in ambito familiare”.