La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23994 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamento standardizzato ha statuito che a fronte di una pretesa fiscale fondata su di una prova per presunzione, il contribuente, per resistere, deve contrastare tale prova dimostrando un fatto positivo, vale a dire la percezione di un reddito in un periodo diverso da quello ritenuto dall’Amministrazione, ovvero l’esistenza di impedimenti alla percezione o comunque di fattori idonei ad impedire l’incasso tempestivo dei compensi.
La vicenda ha riguardato un lavoratore autonomo che era risultato non congrui ai fini dei parametri di cui all’art.3 comma 181 L.549/1995, pertanto l’Amministrazione Finanziaria provvedeva ad emettere il relativo avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA, IRAP. Il contribuente ricorreva avverso tale atto impositivo con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respingevano il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria e confermava la sentenza del giudice di prime cure.
L’Agenzia delle Entrate proponeva, con ricorso fondato su tre motivi di censura, la cassazione della sentenza inanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno ribadito il principio di diritto secondo cui “l’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e dì contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.”
I giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno evidenziato la carenza di motivazione della CTR precisando che “il giudice tributario doveva meglio precisare quale era l’ammontare del reddito accertato dall’Ufficio e quale l’entità dello scostamento rilevato rispetto alla dichiarazione del contribuente, al fine di ben chiarire perché le giustificazioni offerte dal contribuente, in ordine alla mancata percezione di compensi nell’anno 1998, fossero congrue e costituissero idonea prova contraria. Infatti, a fronte di una pretesa fiscale fondata su di una prova per presunzione (nella specie, in primis, un credito del contribuente da compenso per prestazione professionale), il contribuente, per resistere, deve contrastare tale prova e quindi, a questo fine, ha l’onere di dimostrare un fatto, positivo, vale a dire la percezione del reddito in un periodo diverso da quello ritenuto, sulla base di un preciso riferimento probatorio, dalla Amministrazione, ovvero la esistenza di impedimenti alla percezione o comunque di fattori idonei ad impedire l’incasso tempestivo dei compensi (Cass.Trib. 1508/1990).”
Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto valido l’accertamento fondato sugli studi di settore, anche se il contribuente non aveva riscosso un credito dalla pubblica amministrazione e rinviato ad altra sezione della CTR per il riesame del ricorso limitatamente al terzo motivo accolto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25608 depositata il 1° settembre 2023 - Il differimento, per il versamento di imposte e contributi, non si applica soltanto a "coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535 - La mancata risposta all'invito al contraddittorio consente soltanto all'Ufficio di motivare l'avviso di accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards" relativi agli studi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805 - L'accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all'esito dell'accertamento…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18549 depositata il 30 giugno 2023 - L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25509 depositata il 31 agosto 2023 - L'imposta addizionale prevista dal d.l. n. 78 del 2010, art. 33 conv. in l. n. 122 del 2010 trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 24881 depositata il 18 agosto 2022 - Avverso il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, applicato dall’Ufficio attraverso l’accertamento induttivo, in presenza di adeguamento dei ricavi allo studio di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…