Mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore e compensi non incassati da ente pubblico - Cassazione sentenza n. 23994 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 23994 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in materia di accertamento standardizzato ha statuito che a fronte di una pretesa fiscale fondata su di una prova per presunzione, il contribuente, per resistere, deve contrastare tale prova dimostrando un fatto positivo, vale a dire la percezione di un reddito in un periodo diverso da quello ritenuto dall’Amministrazione, ovvero l’esistenza di impedimenti alla percezione o comunque di fattori idonei ad impedire l’incasso tempestivo dei compensi.

La vicenda ha riguardato un lavoratore autonomo che era risultato non congrui ai fini dei parametri di cui all’art.3 comma 181 L.549/1995, pertanto l’Amministrazione Finanziaria provvedeva ad emettere il relativo avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA, IRAP. Il contribuente ricorreva avverso tale atto impositivo con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respingevano il ricorso proposto dall’Amministrazione Finanziaria e confermava la sentenza del giudice di prime cure.

L’Agenzia delle Entrate proponeva, con ricorso fondato su tre motivi di censura, la cassazione della sentenza inanzi alla Corte Suprema.

Gli Ermellini hanno ribadito il principio di diritto secondo cui “l’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al  contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e dì contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.”

I giudici di legittimità, nel caso di specie, hanno evidenziato la carenza di motivazione della CTR precisando che “il giudice tributario doveva meglio precisare quale era l’ammontare del reddito accertato dall’Ufficio e quale l’entità dello scostamento rilevato rispetto alla dichiarazione del contribuente, al fine di ben chiarire perché le giustificazioni offerte dal contribuente, in ordine alla mancata percezione di compensi nell’anno 1998, fossero congrue e costituissero idonea prova contraria. Infatti, a fronte di una pretesa fiscale fondata su di una prova per presunzione (nella specie, in primis, un credito del contribuente da compenso per prestazione professionale), il contribuente, per resistere, deve contrastare tale prova e quindi, a questo fine, ha l’onere di dimostrare un fatto, positivo, vale a dire la percezione del reddito in un periodo diverso da quello ritenuto, sulla base di un preciso riferimento probatorio, dalla Amministrazione, ovvero la esistenza di impedimenti alla percezione o comunque di fattori idonei ad impedire l’incasso tempestivo dei compensi (Cass.Trib. 1508/1990).”

Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto valido l’accertamento fondato sugli studi di settore, anche se il contribuente non aveva riscosso un credito dalla pubblica amministrazione e rinviato ad altra sezione della CTR per il riesame del ricorso limitatamente al terzo motivo accolto.