MINISTERO della CULTURA – Decreto ministeriale n. 225 del 29 dicembre 2023

Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui all’articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall’articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 2

Carte elettroniche

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Ciascuna Carta è generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalità previste dall’articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalità stabilite dall’articolo 7.

4. La piattaforma prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall’articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall’articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 3

Beneficiari

1. La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità definite dall’articolo 6.

2. La «Carta del merito» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalità definite dall’articolo 6.

Sino all’avvio della operatività dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), il Ministero della cultura, di seguito «MIC», attraverso modalità telematiche concordate con il Ministero dell’istruzione e del merito e nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali, accede all’Anagrafe nazionale studenti e dei laureati (ANS) per consultare gli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, al fine di verificare il diritto dei beneficiari ad usufruire della carta del merito. Dall’avvio dell’operatività dell’ANIST, il MIC accede in consultazione all’ANIST agli esiti degli esami di Stato del secondo ciclo, per la stessa finalità, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

3. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacità di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile di cui all’articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo delle Carte.

Art. 4

Soggetti responsabili per la realizzazione delle Carte

1. L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente regolamento è il MIC. A tal fine, il MIC, mediante la stipula di apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI – Società generale d’informatica S.p.A. e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Agli oneri derivanti dall’espletamento delle attività assegnate alle società SOGEI e CONSAP, che non possono eccedere il limite massimo annuo rispettivamente di euro 200.000 e di euro 250.000, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 11, comma 1.

2. Il MIC cura l’attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura e fornisce assistenza all’utenza. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 11, comma 1.

Capo II

Funzionamento delle Carte

Art. 5

Attivazione delle Carte

1. I soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 provvedono a registrarsi con le modalità di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sulla piattaforma informatica dedicata, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che è titolare del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita, relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale.

2. L’avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d’uso, implica l’obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

d) musica registrata;

e) prodotti dell’editoria audiovisiva;

f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

g) corsi di musica;

h) corsi di teatro;

i) corsi di danza;

l) corsi di lingua straniera.

4. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i), l), del comma 3, nonchè gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Art. 6

Uso delle Carte

1. Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all’articolo 7.

2. Le Carte sono usate attraverso buoni di spesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 7 determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell’importo disponibile da parte del beneficiario.

6. I buoni di spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di uno o più beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 5, comma 3, e non possono essere convertiti in buoni di spesa sostitutivi generati dall’esercente.

7. Nel caso di restituzione di beni acquistati con le Carte, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 5, comma 3, ed entro il termine di scadenza di cui al comma 1. Non è in ogni caso consentito all’esercente restituire somme in denaro o generare buoni di spesa sostitutivi.

Art. 7

Registrazione di strutture, imprese ed esercizi commerciali e accettazione dei buoni

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del MIC, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, di cui all’articolo 5, comma 1.

2. L’elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal MIC.

3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria.

4. Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l’indicazione del numero di iscrizione al registro delle imprese, ove previsto per legge, della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall’articolo 1, comma 630, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonchè l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

5. L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, nonchè l’obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2.

Art. 8

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell’accettazione del buono di spesa al momento dell’acquisto secondo le modalità di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell’elenco di cui all’articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito maturato è registrato nell’apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito a emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonchè dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture sul registro vendite di cui all’articolo 7, comma 5 e alla liquidazione delle stesse.

3. Il saldo dell’importo maturato può essere richiesto con le modalità di cui al comma 2 entro e non oltre novanta giorni dal termine di cui all’articolo 6, comma 1.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 9

Controlli, provvedimenti e sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sulla base dell’attività di indagine dell’autorità giudiziaria nonchè di circostanziate e specifiche segnalazioni, con esclusione delle denunce anonime e generiche, in caso di eventuali usi difformi delle Carte o di violazione di norme del presente regolamento, può adottare, con provvedimento motivato, le misure di cui all’articolo 1, comma 357-quater, della legge n. 234 del 2021.

2. Nei casi di violazione di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto adotta, a carico dei trasgressori, i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 357-quinquies, della legge n. 234 del 2021.

3. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità previste da un protocollo d’intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalità di accesso ai dati, ai sensi dell’articolo 1, comma 358, della legge n. 234 del 2021.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente per le finalità di cui al presente regolamento.

SOGEI e CONSAP sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o di altro atto giuridico previsto dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonchè gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì disciplinate la tipologia dei dati trattati con il registro vendite di cui all’articolo 7, comma 5, la finalità di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente regolamento si provvede nel limite dello stanziamento di spesa autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 357-bis, della legge n. 234 del 2021 e fino all’esaurimento delle predette risorse.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.

3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell’economia e delle finanze e a CONSAP, entro il decimo giorno di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carte attivate ai sensi dell’articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell’importo di cui all’articolo 5, comma 3, e dà tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate.

4. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Monitoraggio e verifica dell’impatto della regolamentazione

1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalità di utilizzo delle Carte e dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge n. 234 del 2021, come sostituiti, introdotti o modificati dall’articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all’articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell’impatto della regolamentazione, di seguito «VIR», avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento di dati personali realizzato attraverso i suddetti questionari deve riguardare esclusivamente dati aggregati.

3. La VIR di cui al comma 2 è trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 13

Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti, strutture, imprese ed esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento e previa integrazione dei requisiti richiesti all’articolo 7.

2. Il decreto del Ministro della cultura 26 settembre 2022, n. 184, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le carte elettroniche attivate entro il 31 ottobre 2023 ai sensi dello stesso decreto possono essere utilizzate entro il 30 aprile 2024 e ad esse si applica il medesimo decreto.