MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 2 agosto 2013
Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE («Exit Tax») in Italia.
(GU n.188 del 12-8-2013)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 166, recante la disciplina del trasferimento all’estero della residenza o della sede;
Visto l’art. 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d’infrazione n. 2010/4141»;
Visto il comma 2-quater del citato art. 166 che consente ai soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, di richiedere la sospensione degli effetti del realizzo, in alternativa a quanto stabilito al comma 1 del predetto art. 166;
Visto il comma 2-quinquies dello stesso art. 166, che demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare l’adozione delle disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalita’ di versamento;
Decreta:
Art. 1
1. I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza, ai sensi dell’art. 166, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, possono optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nei suddetti componenti si comprendono il valore dell’avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri dell’impresa, determinati sulla base dell’ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e’ trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo.
2. La sospensione di cui al comma 1 non puo’ riguardare:
a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del TUIR;
b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell’art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformita’ alle disposizioni del TUIR.
3. Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al comma 1 realizzata nel periodo in cui avviene il trasferimento e della quale e’ sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.
4. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2; l’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite ancora residue, resta ferma l’applicazione dell’art. 166, comma 2-bis, del TUIR .
5. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; a tal fine la plusvalenza di cui al comma 1 e’ riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti.
6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate nell’esercizio in cui si considerano realizzati, ai sensi delle disposizioni del TUIR, gli elementi dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti. Per le partecipazioni diverse da quelle dell’art. 85 del TUIR, la riscossione avviene, oltre che in sede di cessione, anche nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale. Sull’importo sospeso sono dovute garanzie proporzionali all’importo dell’imposta sospeso.
7. In alternativa al pagamento immediato e alla modalita’ di riscossione delle imposte sui redditi prevista dal comma 6, le imposte stesse, anche relative a ciascun cespite, possono essere versate in quote costanti con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono, inoltre, dovute garanzie proporzionali all’importo dell’imposta sospeso. L’esercizio dell’opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.
8. Costituisce ipotesi di decadenza della sospensione e, pertanto, comporta il versamento dell’imposta residua con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia l’operazione di trasferimento di sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR, di liquidazione o estinzione del soggetto estero nonche’ di conferimento ovvero di fusione o scissione che comportano il trasferimento dell’azienda ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli sopra richiamati. 9. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalita’ di esercizio dell’opzione e del versamento rateale, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione e del rilascio delle stesse, nonche’ le modalita’ di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un’apposita comunicazione. La richiesta della prestazione di garanzie dovra’ comunque tenere conto dell’ammontare delle imposte la cui riscossione e’ sospesa, prevedendo delle soglie di esenzione per importi di modesta entita’, e di altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo la rischiosita’ della posizione del contribuente. I medesimi provvedimenti possono, altresi’, individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni relative al monitoraggio annuale delle plusvalenze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
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