MINISTERO DIFESA – Decreto ministeriale 03 novembre 2020
Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2020
Art. 1
Alla data del 4 maggio 2020, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 248 unità, per l’importo annuo complessivo di euro 2.678.400.
Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all’anno 2020, pari ad euro 4.753.781, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata Tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze.
- Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell’anno 2020.
- Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale ovvero della comunicazione inviata via posta elettronica (PEC/PEI).
Art. 2
- Le domande prodotte nell’anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l’anno 2020, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell’integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell’assegno sostitutivo per l’anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l’assegno medesimo per l’anno 2020, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2020 da inviare per raccomandata ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l’anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2020 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2021, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2020, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro trenta giorni dall’attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale – Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.
- In considerazione della distribuzione dello stanziamento, il pagamento dell’assegno, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7, indicato al comma 1, è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle risorse del capitolo 1316 per le partite di propria competenza, mentre è anticipato dall’ente previdenziale per i trattamenti privilegiati con successivo rimborso, da parte dell’indicato Ufficio, a valere sulle risorse di cui al capitolo 1319.
Allegato
MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L’ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL’ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2019 e 2020 (1)
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro – Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A
PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it
PEI: protocollodcst.dag@mef.gov.it
OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n. 288).
Il/la sottoscritto/a: cognome …………………………………………………… nome ………………………………………
Nato/a il………………………………a ………………………………………………………………………….(Prov…………)
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………………………………………………….(Prov…………)
In via/piazza ………………………………………………………………………………n……………………… (CAP………….)
Tel. ……………………………..
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (2) …………………………………………………………………………………
grande invalido/a di Tabella E, lettera ………….. (iscrizione n ……………………) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione (3) erogata da (4)……………………………………………………., via ……………………………………………
………………………………………CAP ……………………………(città)…………. ………………………..,
CHIEDE,
ai sensi della citata legge 288/2002, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore civile per gli anni 2019 e 2020.
Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
|_| di avere usufruito per l’anno _____ dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore (5);
|_| di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.
Dichiara, inoltre:
– di aver titolo alla precedenza stabilita dall’articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
– di aver titolo alla precedenza stabilita dall’articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell’eventuale assegnazione dell’accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.
Con osservanza.
Data e firma (6) ………………………………………………………………………………………..
—
(1) Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l’assegno nell’anno 2013 e seguenti.
(2) Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l’Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni.
(3) Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta.
(4) Indicare gli estremi dell’Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di _________________, via ____________ n. ___ CAP_________.
(5) La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell’assegno per anni antecedenti al 2013.
(6) In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all’art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.
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