MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 07 marzo 2017, n. 98616
Articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito
Art. 1
E’ concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di undici lavoratori che, nell’anno 2017, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all’art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall’art. 12 del medesimo decreto-legge.
Art. 2
L’I.N.P.S. è autorizzato, nel limite di spesa di euro 90.000,00 ad erogare il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di undici lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Art. 3
Per l’anno 2017 gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 90.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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