MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 07 febbraio 2019
Attività di monitoraggio e controllo sui confidi beneficiari di contributi
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto e dell’allegato sono adottate le seguenti definizioni:
a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
b) “decreto 3 gennaio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;
c) “confidi”: i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 3 del decreto 3 gennaio 2017;
d) “PMI”: le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
e) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni;
f) “decreto 23 marzo 2017”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, così come modificato e integrato dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017;
g) “decreto 17 luglio 2017”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che ha disposto misure per agevolare il subentro di confidi nelle garanzie prestate a PMI su finanziamenti – in bonis – da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;
h) “decreto 20 luglio 2017”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017, con il quale sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda relativo alle operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
i) “decreto 22 dicembre 2017”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2018, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto 17 luglio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo rimborsabile a fronte del subentro in garanzie su finanziamenti rilasciate a PMI da società ed enti posti in liquidazione, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 17 luglio 2017;
j) “contributo decreto 3 gennaio 2017”: il contributo rimborsabile di cui all’articolo 2 del decreto 3 gennaio 2017 finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano esclusivamente per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese;
k) “contributo decreto 17 luglio 2017”: il contributo rimborsabile di cui all’articolo 2 del decreto 17 luglio 2017 concesso ai confidi che subentrano in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate alle PMI da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione, destinato ad alimentare il fondo rischi di cui agli articoli 2 e 9 del decreto 3 gennaio 2017;
l) “contributo”: l’insieme del contributo decreto 3 gennaio 2017 e dell’eventuale contributo decreto 17 luglio 2017, nel caso in cui il confidi sia beneficiario di entrambe le agevolazioni;
m) “fondo rischi decreto 3 gennaio 2017”: quota del fondo rischi costituita dal contributo decreto 3 gennaio 2017;
n) “fondo rischi decreto 17 luglio 2017”: quota del fondo rischi costituita dal contributo decreto 17 luglio 2017;
o) “fondo rischi”: il fondo rischi costituito dal contributo decreto 3 gennaio 2017 e dall’eventuale contributo decreto 17 luglio 2017;
p) “relazione di monitoraggio”: la relazione di cui all’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017 e all’articolo 11, comma 2, del decreto 23 marzo 2017;
q) “decreto legislativo n. 33/2013”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche e integrazioni;
r) “delibera ANAC”: la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1134 dell’8 novembre 2017, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017, recante “Nuove linee-guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dall’articolo 11 del decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017 e dall’articolo 7 del decreto 22 dicembre 2017 definisce:
a) i contenuti e le modalità di presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio;
b) le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse del fondo rischi.
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 3
(Monitoraggio)
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, i confidi cui è stato erogato il contributo devono trasmettere al Ministero la relazione di monitoraggio per il periodo di durata del fondo rischi previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017.
A partire dall’ultimo anno di durata del fondo rischi, ovvero dall’anno in cui se ne sia registrato il completo esaurimento, e per gli anni successivi, fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite, la relazione di monitoraggio deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno.
La relazione di monitoraggio deve essere presentata unicamente utilizzando il modulo disponibile nella sezione “misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it, il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto.
La relazione di monitoraggio, completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del confidi che ha ottenuto il contributo, o suo procuratore speciale, e deve essere inviata con le modalità indicate nella sezione “misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
Art. 4
(Oggetto dell’attività di controllo)
L’attività di controllo del Ministero è volta a verificare che le risorse del fondo rischi siano utilizzate dai confidi nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto 3 gennaio 2017, dal decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017, dal decreto 22 dicembre 2017, dai decreti di concessione del contributo e degli altri obblighi previsti dalla legge.
In particolare, sono sottoposti a controllo i dati e le dichiarazioni contenute nelle richieste di ammissione ai contributi, nelle relazioni di monitoraggio e nei relativi allegati.
Art. 5
(Controlli a campione)
I controlli di cui all’articolo 4 del presente decreto sono annuali ed effettuati a campione.
Il Ministero effettua controlli su un campione non inferiore al 5% dei confidi che hanno trasmesso la relazione di monitoraggio nei termini perentori previsti dall’articolo 3.
Dalla popolazione di riferimento sono esclusi ogni anno i confidi sottoposti a controllo nei due anni precedenti all’estrazione.
Il campione è estratto in modo casuale, prevedendo una percentuale di presenza dei confidi cui è stato erogato un importo di contributo più rilevante in termini quantitativi.
La soglia di rilevanza è determinata annualmente dal Ministero al fine di rendere il campione significativo.
Il Ministero può comunque procedere a controlli documentali e in loco nei confronti di confidi non rientranti nel campione nei casi in cui emergano elementi idonei ad incidere sulla corretta gestione del fondo rischi ovvero a creare pregiudizio alle PMI beneficiarie delle garanzie.
Per ciascun confidi sottoposto a controllo, il Ministero sottopone a verifica un campione pari al 5% delle operazioni di garanzia concesse nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio.
Qualora nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio il confidi non abbia concesso nuove garanzie, la numerosità del campione è pari al 5% delle operazioni di garanzia concesse nell’ultimo anno in cui sono state concesse garanzie.
Il campione è estratto in modo casuale dalle seguenti popolazioni:
a) popolazione costituita da tutte le operazioni di garanzia concesse nell’ultimo anno;
b) popolazione costituita dalle operazioni di garanzia che hanno registrato perdite liquidate nell’ultimo anno.
Il 60% del campione è estratto dalla popolazione di cui alla lettera b) del comma 9.
Qualora nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio il confidi non abbia liquidato perdite, la popolazione di cui alla lettera b) del comma 9 è costituita dal totale delle operazioni di garanzia che hanno registrato perdite dall’inizio dell’operatività.
Qualora il numero complessivo di operazioni in perdita non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 10, le restanti operazioni da sottoporre a controllo sono estratte dalla popolazione di cui alla lettera a) del comma 9.
Qualora nell’anno di riferimento dell’ultima relazione di monitoraggio il confidi non abbia concesso nuove garanzie, la popolazione di cui al comma 9, lettera a), è costituita dalle operazioni di garanzia complessivamente concesse dall’inizio dell’operatività del fondo rischi.
Nel caso in cui un confidi sia sottoposto a più controlli nel periodo di durata del fondo rischi di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto 3 gennaio 2017, dalle popolazioni di cui al comma 9 sono escluse le operazioni già oggetto di verifica.
Il Ministero può estendere l’attività di controllo ad una percentuale maggiore di operazioni nei casi di anomalie riscontrate sulle operazioni sottoposte a controllo.
L’avvio dell’attività di controllo è comunicata dal Ministero a mezzo PEC al confidi con indicazione della documentazione da produrre.
Il Ministero può richiedere ai confidi, a mezzo PEC, integrazioni documentali e chiarimenti rispetto ai dati e alle informazioni riportati nella relazione di monitoraggio e alla documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 16 ed effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni presso i medesimi.
La documentazione richiesta nel presente decreto è funzionale all’attività di controllo di cui all’articolo 4 ed è utilizzata per verificare i dati e le informazioni contenuti nei moduli di domanda, nelle relazioni di monitoraggio e relativi allegati, nonché la conformità della gestione del fondo rischi alla normativa di riferimento.
Gli esiti dell’attività di controllo sono comunicati a mezzo PEC dal Ministero al confidi.
Qualora dall’attività di controllo emerga che il confidi abbia rilasciato garanzie non conformi alle disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 23 marzo 2017, del decreto 17 luglio 2017, del decreto 22 dicembre 2017 e dei decreti di concessione del contributo, e ove non ricorrano i presupposti per revoca del contributo previsti dall’articolo 13 del decreto 3 gennaio 2017, il confidi deve riaccreditare al fondo rischi l’importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi o delle perdite eventualmente già liquidate a fronte delle stesse, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del Ministero.
Art. 6
(Disposizioni finali)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 23 marzo 2017, del decreto 20 luglio 2017, del decreto 17 luglio 2017 e del decreto 22 dicembre 2017.
Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
MODULO
(Testo dell’allegato)
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