Effetti contabili e sul bilancio della moratoria (sospensione)
Per le società che hanno o chiederanno la “moratoria” del contratto di locazione finanziaria (leasing) dovranno valutare per tale scelta i riflessi sul bilancio d’esercizio. In situazioni non influenzate dalla “moratoria” l’iscrizione in bilancio dei canoni di leasing è indipendente dalla durata della vita utile economica del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, per questo motivo in caso di moratoria si avrà una rimodulazione della ripartizione dei costi dell’operazione, lungo il nuovo periodo di durata del contratto.
Nel bilancio d’esercizio, rispettoso delle norme del codice civile e dei principi contabili la rappresentazione del contratto di leasing è effettuata secondo il metodo patrimoniale, imputando i canoni di competenza dell’esercizio (quota capitale e interessi) al conto economico, alla voce B.8, tra i costi per godimento di beni di terzi ed esponendo nei conti d’ordine l’impegno per le rate a scadere previste dal contratto. L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del bene oggetto del contratto di leasing avverrà soltanto a seguito dell’eventuale esercizio dell’opzione di riscatto, per il corrispondente valore del diritto, e successivamente ammortizzato come bene usato. Gli effetti che sarebbero derivati dall’applicazione del metodo finanziario devono, invece, essere riportati nell’apposita sezione della nota integrativa al bilancio d’esercizio (art. 2427, comma 1, n. 22), c.c.).
Nel caso in cui il contratto di locazione finanziaria abbia sia stato oggetto di una moratoria, ovvero un accordo di sospensione del pagamento della quota capitale e/o interessi, il comportamento che si dovrà tenere, in sede di redazione del bilancio, può essere agevolmente desunto dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 16 febbraio 2011.
Il documento soprarichiamato ha esaminato la sospensione del pagamento della quota capitale dei contratti di locazione finanziaria, approfondendo gli effetti contabili e la rappresentazione in bilancio. In primo luogo, è stato ribadito che l’adesione all’istituto della sospensione del pagamento della quota capitale comporta, a fronte di maggiori oneri a carico dell’utilizzatore del bene (c.d. locatario), un allungamento della durata del contratto, con la conseguente postergazione del momento a decorrere dal quale è esercitabile l’opzione per l’esercizio del riscatto del bene che forma oggetto della locazione finanziaria.
Per si può affermare che la moratoria determina una modifica dell’originario piano di ammortamento, per un periodo pari a quello della moratoria: le quote capitale sospese emergeranno, quindi, soltanto dopo la scadenza dell’ultima rata originaria, incidendo altresì sulla corretta determinazione dei canoni da imputare al conto economico di competenza. Gli oneri finanziari continueranno, invece, a maturare secondo le iniziali condizioni contrattuali.
Il documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti (Cndcec) ribadisce che l’iscrizione in bilancio dei canoni di leasing, secondo il principio di competenza, è indipendente dalla durata della vita utile economica del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Pertanto nel caso di adesione alla moratoria deve ritenersi corretta la rimodulazione della ripartizione dei costi dell’operazione, lungo il nuovo periodo di durata del contratto, a partire dalla data di accesso al beneficio. In altri termini, l’impresa utilizzatrice deve provvedere a rideterminare, in base al modificato orizzonte temporale, gli oneri di competenza dell’esercizio imputabili al godimento di beni di terzi, comprensivi delle rate di leasing ancora dovute, degli interessi maturati nel periodo di moratoria e della parte dell’eventuale maxicanone residuo.
La soluzione appena descritta trova conferma anche dal contenuto della bozza del principio contabile Oic riguardante la ristrutturazione del debito e l’informativa di bilancio: “si deve provvedere ad una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale maxicanone pattuito (…) in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto”.
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