La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29775 depositata il 26 ottobre 2023, intervenendo in tema di imputazione dei redditi ai soci di società di persone, ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui “… In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 t.u.i.r., deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l’esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso …”
La vicenda ha riguardato due soci di una società in accomandita semplice nei cui confronti l’Agenzia riscontrati utili extracontabili, emetteva un primo avviso di accertamento nei confronti della società, a rettifica del reddito della stessa, che veniva definito per adesione. Per l’effetto, emetteva tre separati avvisi di accertamento con i quali imputava per trasparenza ai tre soci il maggior reddito accertato, in proporzione alle rispettive quote. Successivamente, tuttavia, emetteva due avvisi di accertamento, nei confronti dei due soci con i quali rettificava il reddito ai medesimi imputato per trasparenza, accrescendolo, pro quota, del reddito prima imputato al terzo socio ritenendo che quest’ultimo fosse stato estromesso dalla società. Avverso tale atto impositivo i due soci proponevano ricorsi separati alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia di primo grado). I giudici di prime cure accolsero i ricorsi dei due contribuenti. Avverso tale decisioni l’Agenzia delle entrate propose appello. I giudici di appello accolsero i separati appelli proposti dall’Ufficio. Avverso tali decisioni i due contribuenti proposero separati ricorsi in cassazione.
Gli Ermellini disposero la riunione dei ricorsi e li accolsero.
I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze dei contribuenti riaffermando che “… in tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell’approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; non deve, invece, farsi riferimento al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio. Ciò in quanto la semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua né uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone – cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma – il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto (Cass. 26/05/2021, n. 14561, Cass. 30/07/2018, m. 20126). …”