La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16199 depositata l’ 8 giugno 2023, intervenuta in tema di risarcimento danni a causa del cattivo stato della strada pubblica, ha affermato che l’evento fosse causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta del danneggiato, tale da configurare “caso fortuito” escludente la responsabilità dell’ente ed inoltre “… la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è di per sè sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile nè prevenibile (v. Cass. 31/10/2017, n. 25837; v. anche Cass. n. 26524 del 20/11/2020). …”
Inoltre i giudici di legittimità, nel confermare la decisione di appello, hanno evidenziato che “la presenza sull’asfalto dell’ampia frattura era chiaramente percepibile, data la differenza di colore del tratto privo di asfalto rispetto al resto della zona interessata, per cui l’incidente si era verificato per colpa dal danneggiato, posto che la caduta sarebbe stata facilmente evitabile con un comportamento meno superficiale.”
La vicenda ha visto protagonista un cittadino che cadeva a causa di una “evidente crepa” in un parcheggio antistante a uno stabilimento balneare in Sardegna. L’uomo ha chiesto un risarcimento al Comune, sostenendo che la frattura del manto stradale era dovuta a un ripristino non perfetto di uno scavo e non era stata né riparata né segnalata. La persona che aveva subito dei danni a causa della caduta citava in giudizio il Comune, ritenendo l’Ente responsabile di «una «frattura del manto stradale, causata dal non perfetto ripristino di uno scavo e non riparata né segnalata». Per i giudici di merito, però, l’incidente è «causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta della persona danneggiata, condotta tale da configurare un caso fortuito escludente la responsabilità dell’ente.
Per i giudici, nella sentenza in commento, sebbene sia sensato ritenere automaticamente la responsabilità, in virtù dell’obbligo di sottoporre a costante supervisione l’asfalto e i marciapiedi, del Comune per le cadute causate da strade danneggiate, in particolare quando dipende dalla mancata manutenzione della strada pubblica, il cittadino ha comunque il dovere di adottare un comportamento più accorto, in particolare quando le condizioni di visibilità lo richiedono.
Per i giudici di merito, prima, e di legittimità, poi, la valutazione della responsabilità dell’Ente si è basata:
- comportamento del danneggiato;
- visibilità dell’insidia stradale;
- visibilità dovuta all’ora o situazioni ambientali.
Pertanto, si può concludere che il risarcimento è dovuto solo in presenza di insidie stradali non facilmente visibili con l’ordinaria diligenza. In altri termini il risarcimento al danneggiato non è dovuto ove la crepa, la buca, l’avvallamento sia ampio o comunque visibile con un margine di anticipo, anche alla luce dell’illuminazione dell’area (o dell’ora diurna in cui avviene l’incidente).