La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21517 depositata il 20 luglio 2023, intervenendo in tema accertamento emesso a seguito pvc, ha ribadito i principi di diritto secondo cui “… L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo, perché il termine è stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui, un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta, e rimane pertanto indifferente alle vicende che si sono compiute nelle fasi preliminari; pertanto la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio più o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti; in conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, ciò comporta la nullità insanabile dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato …”
La vicenda ha riguardato una s.r.l. che era stata sottoposta a verifica fiscale con cui erano state analizzate le movimentazioni bancarie della società. Sul fondamento del PVC l’Agenzia delle Entrate notificava alla società tre avvisi di accertamento per tre anni diversi. La contribuente proponeva ricorso avverso i suddetti atti impositivi basato su plurime censure, tra cui l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché notificato meno di sessanta giorni dopo la consegna del PVC. I giudici di prime cure accolsero le doglianze della società. L’Agenzia delle Entrate impugnava le decisione della CTP riproponendo le proprie tesi, sostenendo pure la sussistenza di ragioni di urgenza che avrebbero giustificato il mancato riconoscimento alla contribuente del termine di sessanta giorni tra la notificazione del PVC. I giudici di appello rigettavano le doglianze dell’Amministrazione finanziaria. Avverso le decisione del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini rigettavano i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare ricordando i principi di diritti sulla nullità dell’avviso di accertamento in materia di omesso rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che le argomentazioni proposte in questo giudizio dalla ricorrente non inducono a modificare.
I giudici di legittimità hanno ricordato i seguenti principi di diritto secondo cui “…
in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”, Cass. SU, 29.7.2013, n. 18184 (conf., tra le molte, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27623; più di recente, Cass. sez. V, 25.7.2022, n. 23223).Successivamente alla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite non si è mancato di ribadire il concetto osservando, tra l’altro, che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, st. contr. deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito”, Cass. sez. VI-V, 23.7.2020, n. 15843.
Dovendo assicurarsi piena tutela ai valori costituzionali ricordati, occorre allora ribadire che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, qualora l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, importa la nullità dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine. …”
In ultimo il Supremo consesso hanno precisato che il termine per la decorrenza dei 60 giorni è stato enunciato che “… il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”, Cass. sez. V, 23.1.2020, n. 1497 (conf. Cass. sez. VI-V, 2.7.2014, n. 15010). …”