La Cassazione con ordinanza n. 6391 del 13 marzo 2013 nella controversia relativa ad una istanza di rimborso di IRPEF versata dal sostituto d’imposta sottoforma di ritenuta alla fonte in occasione del pagamento di pensione integrativa aziendale. Al contribuente erano state favorevoli entrambi i gradi del giudizio. La Commissione Tributaria Regionale avveva respinto il ricorso dell’Agenzia poichè “la censura proposta in appello dall’Agenzia (e cioè che le somme erogate debbano essere assoggettate al trattamento tributario applicabile alla previdenza integrativa erogata in forma di capitale) costituiva proposizione di nuova domanda in appello, e pertanto inammissibile, atteso che l’Agenzia, nel costituirsi innanzi al giudice di primo grado, non aveva proposto nessuna difesa e si era limitata ad osservare che era in corso la valutazione dell’istanza di rimborso.”
Per cui l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione. I Giudici della Suprema Corte, ribadendo il costante orientamento, relativo al principio di diritto tante volte enunciato da questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18519 del 20/09/2005) secondo cui:”Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che, costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta, pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto che fosse senz’altro deducibile da parte dell’Amministrazione finanziaria, nel giudizio di appello, la questione relativa alla conformità alle disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 della dichiarazione dei redditi presentata da una società in relazione all’esercizio 1987, quale condizione imprescindibile per l’applicazione retroattiva a tale esercizio delle previsioni di cui all’art. 72 del medesimo decreto, invocate dalla predetta società a fondamento di una istanza di rimborso di imposta: e ciò in quanto tale deduzione integrava una mera argomentazione difensiva relativa ad una circostanza che, in00quanto costituente elemento costitutivo della domanda di rimborso, faceva già parte del “thema decidendum”).
Pertanto l’eccezione proposta dall’Ufficio soltanto in secondo grado, nella fattispecie oggetto dell’ordinanza, per gli Ermellini “l’Agenzia, contestando l’assimilazione della corresponsione qui in parola al prelievo previsto dall’art. 6 della legge n. 482/1985 e prospettando la necessità di fare corretta applicazione del trattamento tributario applicabile “alla previdenza integrativa erogata in forma di capitale” si è limitata a proporre una argomentazione giuridica (sotto specie di identificazione della disciplina più idonea a regolare la fattispecie) che non assume affatto i carattere della domanda nuova, nell’accezione datane dall’art. 57 sopra menzionato.”
Per cui le domande ed eccezioni nuove la cui allegazione è vietata in secondo grado sono soltanto quelle questioni sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo, mentre nel caso in esame l’Ufficio si è limitato a proporre una argomentazione giuridica (sotto specie di identificazione della disciplina più idonea a regolare la fattispecie) che non assume affatto i carattere della domanda nuova.
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