La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 872 depositata il 9 gennaio 2024, intervenendo in tema di prescrizione degli interessi e sanzioni riguardanti le obbligazioni tributarie, ha ribadito i principi di diritto secondo cui “… quanto alle somme per interessi chieste in pagamento con la notifica della cartella, come (tra le più recenti in argomento si richiama la pronuncia resa da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2095 del 24/01/2023) tali pretese, relative alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale;

– ciò in quanto la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata, secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte, da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, c.c. secondo cui l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127);

– ancora, quanto poi alle sanzioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato (come nel presente caso), il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall’iscrizione a ruolo del credito e cioè dall’emissione dell’atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 ottobre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 c.c.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472 del 1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989); …”

La vicenda ha riguardato un contribuente il quale impugnava l’intimazione di pagamento e gli atti ad essa presupposti, contestando la notifica dei medesimi oltre all’intervenuta prescrizione dei crediti tributari in essi contenuti. La Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) adita rigettava il ricorso del contribuente. Avverso tale decisione, il contribuente, proponeva appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Il contribuente, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi. 

I giudici di piazza Cavour accolgono il quarto motivo di ricorso; dichiarano assorbito il quinto motivo; rigettano nel resto il ricorso.

Il Supremo consesso nel ribadire, che una volta costituiti, le sanzioni e gli interessi hanno una sorte separata e autonoma rispetto all’obbligazione tributaria per cui il  giudice ha il potere di annullare l’atto solo per la parte in cui risultino prescritti entro il termine quinquennale più breve (e non a quella decennale legata solo al credito tributario), evidenzia come   “… tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme dì contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). …”