PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 997 del 24 maggio 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini
Art. 1
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale
1. Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta nel contrasto dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato, di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell’8 maggio 2023, n. 992, è autorizzato ad avvalersi di un massimo di quindici unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001, nel limite massimo complessivo di euro 600.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può conferire due incarichi dirigenziali in deroga all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del medesimo articolo, di durata non superiore allo stato di emergenza nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00. (1)
3. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell’assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure di contrasto all’emergenza in rassegna nonchè delle altre attività istituzionali di competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, di un massimo di dieci unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire mediante il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in deroga all’art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001 nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00. (2)
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per complessivi euro 1.300.000,00 sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza. (1)
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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, Ordinanza PCM 14 giugno 2023, n. 1003.
(2) Lettera modificata dall’art. 6, comma 3, Ordinanza PCM 14 giugno 2023, n. 1003.
Art. 2
Adeguamento del dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi
1. In considerazione dell’incremento delle esigenze e delle attività conseguenti all’aggravamento della situazione in atto nei territori interessati della Regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, che ha disposto l’estensione degli effetti della deliberazione adottata il 4 maggio 2023 al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, al dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi disciplinato con gli articoli 1 e 12 dell’OCDPC n. 992/2023 sono apportate le seguenti modifiche.
2. Il coordinamento della gestione amministrativo-contabile del concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Forze di polizia, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, nonchè del personale delle Prefetture interessate nelle attività di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 poste in essere fino al 31 luglio 2023 è assicurato dal Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con il Commissario delegato e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna. (1)
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto emergenziale in essere.
4. Nella prima fase dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile effettua una ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle attività e agli interventi posti in essere dalle strutture operative statali di cui al comma 1, dal 1° maggio al 4 giugno 2023, relativamente:
a. alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite;
b. alle esigenze connesse con il riconoscimento ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle predette amministrazioni, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, di una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino al 4 giugno 2023, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto;
c. ai costi operativi relativi a beni e materiali di consumo e alle altre spese straordinarie sostenute e direttamente connesse con la gestione dell’emergenza.
5. La ricognizione di cui al comma 4 è verificata sulla base delle evidenze e dei dati relativi all’operatività censiti in sede di Comitato operativo nazionale della protezione civile.
6. La prosecuzione delle attività di concorso alla gestione emergenziale da parte delle strutture operative statuali dal 5 giugno al 31 luglio 2023 è subordinata alla presentazione di appositi piani di impiego contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni relativi alle tipologie di costi di cui al comma 4 relativamente alle successive due settimane, anche in progressiva riduzione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. I piani di impiego sono comunicati al Dipartimento della protezione civile per il tramite dei rappresentanti delle strutture operative statuali di cui al comma 1 in seno al Comitato operativo nazionale della protezione civile.
7. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile provvede al ristoro degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo a carico delle risorse stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.
8. Le attività di cui al presente articolo non sono contenute nel piano del Commissario delegato nominato ai sensi dell’OCDPC n. 992/2023, di cui all’art. 1, comma 3, della medesima ordinanza e alle relative rimodulazioni. Alle strutture operative statuali di cui al comma 1 non si applica, altresì, quanto previsto all’art. 12 dell’OCDPC n. 992/2023.
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(1) Comma modificato dall’art. 9, comma 1, Ordinanza PCM 14 giugno 2023, n. 1003.
Art. 3
Integrazioni alle disposizioni di cui all’art. 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 in materia di volontariato ed ulteriori disposizioni per le colonne mobili regionali
1. In alternativa a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, dell’OCDPC n. 992/2023 le regioni e le province autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all’art. 40 del decreto legislativo n. 1/2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della protezione civile, che provvederà alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l’emergenza in rassegna.
2. Nella prima fase dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile effettua una ricognizione degli oneri finanziari riferiti:
a. alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle regioni e province autonome impegnato nell’ambito delle rispettive colonne mobili. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite;
b. alle esigenze connesse con il riconoscimento ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni di cui alla lettera a), anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, di una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino al 4 giugno 2023, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto;
c. ai costi operativi relativi a beni e materiali di consumo e alle altre spese straordinarie sostenute e direttamente connesse con la gestione dell’emergenza, diverse da quelle di cui al comma 1.
3. La ricognizione di cui al comma 2 è verificata sulla base delle evidenze e dei dati relativi all’operatività censiti in sede di Comitato nazionale della protezione civile.
4. La prosecuzione delle attività di concorso alla gestione emergenziale da parte delle colonne mobili regionali dal 5 giugno al 31 luglio 2023 è subordinata alla presentazione di appositi piani di impiego contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni relativi alle tipologie di costi di cui ai commi 1 e 2 relativamente alle successive due settimane, anche in progressiva riduzione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. I piani di impiego sono comunicati al Dipartimento della protezione civile per il tramite della Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Nei limiti di cui al comma 4, il Dipartimento della protezione civile provvede al ristoro degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo a carico delle risorse stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.
6. Le attività di cui al presente articolo non sono contenute nel piano del Commissario delegato nominato ai sensi dell’OCDPC n. 992/2023, di cui all’art. 1, comma 3, della medesima ordinanza e alle relative rimodulazioni. Al personale, anche di livello dirigenziale, delle regioni e province autonome di cui al presente articolo non si applica, altresì, quanto previsto all’art. 12 dell’OCDPC n. 992/2023.
Art. 4
Disposizioni volte a garantire il supporto dei comuni per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati
1. L’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, e sulla base dei fabbisogni rappresentati dai comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi calamitosi per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. A tal fine ANCI opera presso la propria sede e/o presso i municipi e i centri di coordinamento costituiti sul territorio della Regione Emilia-Romagna con proprio personale nel limite massimo di sei unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, per il tramite di ANCI nazionale, relativi agli straordinari e alle indennità spettanti ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dell’OCDPC n. 992/2023, nonché alle spese di viaggio vitto e alloggio secondo il C.C.N.L. ANCI. Il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo rimborso a valere sulle risorse rese disponibili per la gestione dell’emergenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ANCI sottopone all’approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni redatto, con il concorso di ANCI regionale Emilia-Romagna, su base mensile e previamente concordato con la Regione Emilia-Romagna.
3. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi calamitosi, garantendo, in tal modo, la continuità amministrativa nei territori interessati, autorizzano l’impiego del proprio personale, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal C.C.N.L. di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Al predetto personale impiegato si applica quanto previsto dall’art. 12 dell’OCDPC n. 992/2023. Il personale dei suddetti comuni che interviene in esito ad apposito accordo con i comuni di destinazione, rappresenta l’ente ove è inviato ad operare ad ogni effetto di legge.
4. Per le finalità di cui al comma 2, l’ANCI provvede all’istruttoria degli elementi informativi per il personale degli enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all’emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti, trasmettendo la relativa rendicontazione direttamente al Dipartimento della protezione civile, in conformità alle modalità che saranno stabilite dal medesimo Dipartimento.
5. Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale degli enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’art. 4, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute da ANCI e previa comunicazione intercorsa con gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai prefetti competenti.
6. Fino al termine dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l’assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, non si applicano i limiti di cui agli articoli 79 e 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all’art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Art. 5
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento della protezione civile
1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, è riconosciuta:
a) per l’impiego sul territorio colpito, nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2023, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a trecento ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
b) per l’impiego sul territorio colpito, nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2023, e per l’impiego in sede, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023:
– per l’impiego sul territorio colpito, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
– per l’impiego in sede, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.
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