PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 998 del 31 maggio 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini
Art. 1
Moduli degli Stati membri del Meccanismo unionale di protezione civile
1. In considerazione dell’attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all’art. 23 della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e all’art. 39 della decisione di esecuzione della Commissione del 16 ottobre 2014, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ristorare le spese direttamente sostenute dai moduli degli Stati membri, per tutta la durata dell’intervento, volte a garantire l’alloggiamento, il vettovagliamento e il riapprovvigionamento.
2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a ristorare gli oneri sostenuti direttamente dalle regioni e dalle province autonome concernenti le spese di cui al comma 1 relative ai moduli degli Stati membri, con le modalità previste dall’art. 3 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l’emergenza.
Art. 2
Supporto tecnico-informatico
1. Per le urgenti finalità connesse allo sviluppo ed esercizio della piattaforma volta alla tempestiva erogazione, in via sperimentale, delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale di cui all’art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018 nei confronti della popolazione colpita dagli eventi in rassegna ed alle relative attività di manutenzione evolutiva del sito istituzionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all’affidamento diretto dei relativi servizi di supporto tecnico-informatico, in termini di somma urgenza, in attuazione delle procedure previste dall’art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall’art. 3, comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023, nel limite massimo complessivo, IVA inclusa, di euro 170.000,00.
2. Gli oneri finanziari discendenti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse stanziate per l’emergenza.
Art. 3
Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale
1. Al fine di assicurare la piena operatività delle funzioni e delle attività affidate all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna per il contrasto dell’emergenza in rassegna, il personale di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 è assegnato a supporto della medesima agenzia, anche in considerazione della necessaria integrazione con le attività dalla stessa esercitate in più ambiti territoriali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Art. 4
Integrazioni all’art. 3, comma 2, lettera a), dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023
1. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), del dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023 si applicano altresì al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove impegnato nell’ambito delle rispettive colonne mobili delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 5
Misure di supporto alle attività del Commissario delegato e attività di analisi dei fabbisogni
1. In ragione dell’entità e dello straordinario impatto degli eventi meteorologici, il Commissario delegato è autorizzato a stipulare anche con procedure d’urgenza una o più convenzioni con enti, centri, istituti di ricerca e università muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale, finalizzate alla definizione dei criteri di indirizzo per la realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza idraulica per la tutela della pubblica e privata incolumità.
2. Il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 anche per la definizione di strumenti e procedure volte all’accelerazione della realizzazione degli interventi di riparazione dei danni subiti dalle opere di difesa idraulica e della definizione del danneggiamento anche finalizzato all’attivazione del Fondo di solidarietà europeo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo il Commissario si avvale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale soggetto attuatore.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili per l’emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 550.000,00. Alla relativa destinazione si provvede nell’ambito del piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023.
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