Sul tema la S.C., sez. trib., con sentenza del 19/07/2023 (ud. 10/05/2023, dep. 19/07/2023) n. 21293, ha precisato in proposito che “Nel giudizio tributario, dunque, la parte resistente deve costituirsi in giudizio entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica del ricorso e nelle controdeduzioni ha la facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio, fermo restando, comunque, il diritto del resistente di negare i fatti sostenuti da parte attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti. Si tratta di principi applicabili anche in tema di rimborso Iva e di impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte precisato che, ove nella controversia instaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo, l’Amministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa e che le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o – dove in concreto ne ricorrono i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione, mentre, già si è detto che, nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso stretto non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (cfr., fra le tante, Cass., 2 settembre 2022, n. 25999; Cass., 28 gennaio 2020, n. 1906), come l’eccezione di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. che viene in rilievo nella vicenda in esame“.
Il Supremo consesso, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3237 del 2024 ha ribadito che “… nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di appello, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., sez. U., 21 marzo 2019, n. 7940).
[…]
“nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse” (Cass. 29 maggio 2019, n. 14638; Cass. 16 gennaio 2019, n. 947). Ne consegue che la mera riproposizione di domande ed eccezioni già proposte in primo grado (ex art. 56 D. Lgs. n. 546/1992) non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione in appello, essendo prevista, nel processo tributario, in tal caso unicamente l’inammissibilità dell’appello incidentale (art. 54, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992). …” (Cass., sez. tributaria ordinanza n. 5820/2020)
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