La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2199 depositata il 22 gennaio 2024, intervenendo in tema dei motivi nel giudizio tributario di secondo grado, ha riaffermato che “… Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo; i motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo costituiscono, pertanto, la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo, con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado (Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934) Si ha, quindi, domanda nuova per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una protesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. n. 13/10/2006, n. 22010).
La novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti (Cass. 26/09/2019, n. 24040).
(…) Deve, altresì, escludersi che la censura proposta per la prima volta in sede di legittimità sia rilevabile di ufficio, atteso che il vizio denunciato è un vizio dell’atto impositivo, diverso da quelli originariamente allegati (Cass. 16/01/2023, n. 1078, Cass., 23/09/2020, n. 19929). …”
Pertanto per il Supremo consesso nel giudizio tributario di appello non risulta possibile modificare i motivi di contestazione dell’atto impositivo sui cui si è svolto il contraddittorio in primo grado, in quanto il D.Lgs. n. 546/1992 vieta domande nuove che modifichino l’oggetto della controversia. Pertanto qualora si eccepiscono domande che modificano a causa petendi in quanto mutano i fatti costitutivi del diritto azionato si è in presenza di nuova domanda vietata dal processo tributario e tale novità della domanda è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice.
Gli elementi costitutivi sono:
- i soggetti;
- il petitum (il provvedimento che viene chiesto al giudice);
- la causa petendi (vale a dire i motivi per cui viene formulata una particolare richiesta).
Per cui qualora tali elementi siano modificati si è in presenza di una domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello.
Non risulta, quindi, modificare:
- cambiare il provvedimento che è stato chiesto al giudice con l’atto introduttivo del giudizio
- prospettare un petitum più ampio.
- non può essere introdotta una diversa causa petendi, vale a dire non è consentito inserire un oggetto più ampio rispetto al primo grado.
Nel processo tributario è permesso alla parte di meglio specificare in appello le contestazioni meramente generiche del ricorso, poiché la normativa del processo tributario vieta solo le eccezioni in senso stretto e non le difese. A condizione, però, che non vengano introdotti nuovi temi d’indagine (Cass. ordinanza n. 10899 del 2019).
Per cui la parte che in primo grado si sia limitata a una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese che non introducono temi diversi di indagine.
L’articolo 57 non comporta l’improponibilità dell’illustrazione con nuovi argomenti di eccezioni già formulate, laddove non venga violato il divieto di ampliamento in appello del thema decidendum.
Pur se il giudizio di secondo grado viene qualificato “revisio prioris istantiae” (revisione della prima istanza) e non un “novum iudicium” (nuovo giudizio), risulta permesso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di pronunciarsi su domande proposte in primo grado sulle quali il giudice di primo grado non si sia pronunciato.
La disciplina dopo la riforma del decreto legislativo n. 220 del 2023
Con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220/2023 si ha la seguente situazione:
- Non sono ammesse in secondo grado nuove domande ed eccezioni
- Non possono essere prodotti nuovi documenti e nuove prove
- Vanno indicati nell’atto d’appello:
• Oggetto della domanda
• Motivi dell’impugnazione
Note
Causa petendi: è la ragione per cui il ricorso viene proposto
Petitum: è il provvedimento che viene chiesto al giudice tributario
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