La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21457 depositata il 19 luglio 2023, intervenendo in tema termini di impugnazione, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente. (Sez. U – , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 04); …”
La vicenda ha riguardo una società di capitale a cui veniva notificato un avviso di accertamento a seguito di verifica bancarie. La società contribuente avverso tale atto impositivo con ricorso innanzi alla CTP. I giudici di prime cure rigettavano le doglianze della contribuente. La società impugnava la decisione della CTP innanzi alla CTR. I giudici di appello rigettava l’appello proposto dalla società. La società avverso la sentenza di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. La società procedette ad una prima notifica del ricorso, che divenne improcedibile in ragione dell’omesso deposito dello stesso nei termini di cui all’ art. 369 cod. proc. civ.. In un momento successivo la contribuente aveva provveduto a notificare altro ricorso.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso della contribuente sulla base che tale secondo ricorso, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente deve, per contro, ritenersi tardivo ed inammissibile.
I giudici di legittimità hanno precisato e ribadito il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui “… la notifica della prima impugnazione dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Sicché la notifica da parte sua di una nuova impugnazione, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione (Cass., Sez. U., 13/06/2016, n. 12084; conf. Cass., 19/10/2016, n. 21145);
è stato condivisibilmente affermato che nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d’impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 21145 del 19/10/2016, Rv. 641454 – 01); …”
Pertanto nei casi in cui si procede alla notifica di un secondo ricorso oltre al primo, risulta indispensabile che il secondo per evitare la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, quest’ultima dovrà risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.
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