In riferimento all’applicazione del nuovo redditometro l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.24/E/2013 esamina anche la situazione della famiglia fiscale.
Viene affrontato dalle Entrate nella circolare 24/E il tema di come ripartire le spese Istat riferibili al nucleo familiare e quelle sostenute dai familiari a carico, per rispettare la regola dell’imposizione tributaria che è strettamente personale.
Si parte preliminarmente dal definire il concetto di nucleo familiare in quanto alla tipologia e all’area geografica di appartenenza del nucleo, sono connessi i delicati meccanismi di individuazione degli elementi di capacità contributiva a contenuto induttivo previsti dal decreto del 24 dicembre scorso (spese Istat).
Il contenuto della circolare evidenzia nella prima fase di selezione e analisi che la ricostruzione della cosiddetta “famiglia fiscale” dovrà avvenire sulla base delle informazioni ottenibili dai prospetti dei familiari a carico presenti nei modelli Unico persone fisiche, 730 e modello Cud.
Occorre poi passare alle regole di attribuzione delle spese riferibili all’intero nucleo familiare distinguendo tra spese certe e spese Istat. Nella circolare viene affermato che le spese certe relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico, vanno considerate come sostenute dal contribuente in base alla percentuale da questi indicata in dichiarazione al fine di fruire delle specifiche detrazioni d’imposta. Per cui, in presenza di una spesa tracciata, come ad esempio l’affitto dell’immobile dello studente, o di una «spesa per elementi certi», quale può essere quella associata all’autovettura intestata al figlio a carico, queste andranno ripartite fra i due coniugi in base alla percentuale indicata in dichiarazione dei redditi.
Purtroppo nella circolare non viene esaminato il caso in cui il familiare, pur non avendo reddito, non sia fiscalmente a carico, né i casi, molto frequenti nella pratica, in cui si è in presenza di una famiglia di fatto. È da ritenere che, in queste situazioni, la soluzione dovrà essere ricercata nella successiva fase di contraddittorio.
Per quanto attiene, invece, alle spese Istat per beni e consumi generici, va evidenziato che al soggetto fiscalmente a carico non viene mai attribuita alcuna quota della spesa media statistica riferita all’intero nucleo familiare, che deve essere attribuita, pro quota, ai componenti il nucleo che presentano redditi propri. La circolare specifica che, in fase di ricostruzione del reddito, la quota parte della spesa media del nucleo familiare di appartenenza attribuibile al singolo contribuente, va determinata applicando a questa spesa la percentuale corrispondente al rapporto fra il reddito dichiarato dal soggetto e quello complessivo maturato dall’intero nucleo familiare. In assenza di redditi dichiarati, la ripartizione delle spese Istat avviene sulla base della percentuale calcolata come rapporto fra le spese intercettate presenti in Anagrafe tributaria o risultanti dai dati disponibili (spese certe o per elementi certi) e quelle complessive sostenute dall’intero nucleo familiare.
Resta impregiudicato, in sede di contraddittorio, il diritto del contribuente a rappresentare, attraverso elementi certi e documentati, una diversa ripartizione delle spese fra i componenti della famiglia rispetto a quella determinata applicando le regole descritte. In quest’ambito, con riferimento alle spese Istat, la circolare precisa che il contribuente, in contraddittorio, potrà utilizzare evidenze e argomentazioni logiche non documentate a sostegno della propria diversa rappresentazione della situazione di fatto.
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