CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 11 ottobre 2021, n. 98
Revisori legali D.M. 8 luglio 2021, n. 135 procedura sanzionatoria per la violazione dell’obbligo formativo termini per sanare il debito formativo del triennio 2017-2019
Ti trasmetto il testo del D.M. 8 luglio 2021, n. 135 recante “Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
Il regolamento disciplina il procedimento per l’adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 39/2010. Questa norma, al comma 1, individua le sanzioni che il Ministero dell’economia e delle finanze può applicare a seguito dell’accertamento di irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale, ed al successivo comma annovera tra i casi previsti per l’applicazione delle sanzioni “il mancato assolvimento dell’obbligo formativo”.
Mi preme in particolare richiamare la Tua attenzione sulle previsioni dell’art. 11 del decreto che disciplina il procedimento per la violazione dell’obbligo formativo e su quelle dell’art. 14 che precisano la decorrenza delle norme contenute nel decreto (“La disciplina di cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all’entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse in data anteriore”) e che assegnano un termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento (19 ottobre 2021) per sanare il debito formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, relativo al triennio 2017-2019 (“Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019”).
Ti invito a diffondere l’informazione agli iscritti nell’Albo tenuto dal Tuo Ordine, affinché i Colleghi iscritti anche nel Registro dei revisori legali, che nel triennio 2017-2019 non abbiano conseguito i crediti per l’adempimento formativo richiesto dal MEF, possano regolarizzare il debito formativo nel termine di novanta giorni a decorrere dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del provvedimento.
In relazione alla regolarizzazione del debito formativo degli anni 2017-2018-2019, Ti informo che il MEF, nella sezione 3 della circolare 20 febbraio 2020, n. 3 indica la possibilità di conseguire i crediti necessari esclusivamente mediante la fruizione dei corsi offerti sulla piattaforma dedicata MEF. A tal fine, come emerge dal sito www.revisionelegale.mef.gov.it, il 19 ottobre 2021, il MEF provvederà a pubblicare le linee guida per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019) da colmare, come detto, utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità a partire dal 19 ottobre 2021 fino al 17 gennaio 2022.
Si fa presente che il MEF consiglia al revisore, in caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati nel triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti, di attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e, conseguentemente, di colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento in oggetto.
Ti ricordo che nell’individuazione dell’eventuale debito formativo relativo al triennio 2017-2019 dovrai tener conto anche dei crediti formativi già conseguiti nel 2018 per sanare il debito formativo 2017.
Come ricorderai, il MEF consentì di recuperare parte dei crediti formativi mancanti del 2017 entro il 31 dicembre 2018 e nella circolare n. 3 del 20 febbraio 2020 chiarì che “riguardo al differimento al 2018 dell’obbligo formativo relativo al 2017, disposto con circolare del 28 febbraio 2018, n. 6, si ritiene opportuno considerare rispettati gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi, di cui almeno venti caratterizzanti”.
Ne consegue che nel valutare la regolarità della posizione formativa ciascun iscritto dovrà considerare regolarmente assolto l’obbligo formativo del 2017 (e quindi non dovrà per tale anno recuperare i crediti formativi nei 90 giorni previsti dal DM 135/2021) nel caso in cui il totale dei crediti formativi 2017-2018 indicati nella propria area riservata del portale del MEF sia almeno pari a 40 crediti formativi, di cui almeno 20 in materie caratterizzanti.
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