La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduzione dei termini di accertamento previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 consente di analizzare tale istituto. La suddetta norma recita testualmente che ” Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto

In sostanza la norma, coma da ultimo modificata dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1, prevede una riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500, tale riduzione è applicabile anche ai soggetti IVA che abbiano optato o siano obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

La riduzione dei termini di accertamento e regolamentata anche dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016. Tale decreto ministeriale al comma 1 dell’articolo 4 prevede che “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”; pertanto il possesso dei relativi requisiti deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio.

Inoltre, come affermato anche dalla risposta dell’Agenzia all’interpello n. 331 del 2021, le operazioni devono essere certificate mediante emissione di fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Casi di esclusione della riduzione dei termini di accertamento

Con la risposta all’interpello n. 69 del 12 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la riduzione dei termini di accertamanto di cui all’art. del d.lgs. n. 127/2015 non si applica all’istituto del Gruppo IVA.

Riduzione termini accertamento e compilazione della dichiarazione dei redditi

Uno dei requisiti fondamentali per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento previsti dall’art. 4 del DM del 4 agosto 2016 è rappresentato dalla compilazione nella dichiarazione dei redditi al fine di comunicare, all’Agenzia, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza.

In partica occorre procedere alla spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; nella dichiarazione dei redditi 2023 per il periodo di imposta 2022 la casella era stata disposta nei seguenti righi:

  • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche)
  • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)
  • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali)
  • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)