La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 27093 depositata il 3 dicembre 2013 intervenendo in tema di eredità ha confermato il principio di diritto secondo cui l’erede, ancorché avesse ricevuto la cartella esattoriale relativa ad un accertamento sul de cuius, non è tenuto al versamento né della maggiore imposta né delle sanzioni se ha fatto espressa rinuncia all’eredità.
La vicenda ha riguardato la notifica di una cartella di pagamento, alla madre dell’erede, relativa a maggior IVA e relative sanzioni, relative all’anno d’imposta 1998, in seguito ad un avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
L’avviso di accertamento era stato notificato alla mamma in quanto esercente la potestà di genitore sul figlio ritenuto solidalmente responsabile in quanto erede.
La Signora ricevuto l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respingeva l’appello del Fisco. I giudici di appello motivavano la decisione sul rilievo che la cartella di pagamento, diretta al genitore, non ne specificava la qualità di coobbligata, cosicché né il genitore nè l’erede, che aveva rinunciato all’eredità, potevano essere individuati tra gli obbligati.
Avverso la decisione della CTR l’Ufficio ricorreva alla Corte Suprema affidandosi a due motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate evidenziando nella pronuncia in commento come in capo all’erede, ovvero al figlio della contribuente destinataria della cartella esattoriale, non era “mai sorta l’obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell’originario debitore, sicché la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto che nella cartella era erroneamente indicata come soggetto d’imposta che non poteva ritenersi obbligato”. Pertanto viene confermato l’annullamento della cartella in base al vizio di “erronea individuazione del soggetto titolare di imposta”.