La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 42154 depositata il 14 ottobre 2013 intervenendo in materia di reati fiscali ha statuito che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’espletamento di un’attività non retribuita in favore della comunità con fissazione del termine di espletamento ad una data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza è illegittima, in quanto vanifica, di fatto, il diritto a proporre impugnazione.
La vicenda ha riguardato un gruppo di persone che sono state accusate per il reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p. e 11, comma 1, d.lgs. 74/2000, rubricato «Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte», dispone che “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.” Il Gip preso il Tribunale con sentenza condannava gli imputati per il reato loro ascritto.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure veniva proposto da due imputati , per il tramite del loro difensore, ricorso basandolo su due motivi di doglianza. Anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello propone ricorso avverso la decisione.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondate solo le doglianze del secondo motivo proposto dagli imputati. Nelle motivazioni i giudici hanno richiamato il principio affermato dalla Cass. sez, IV, 22 marzo 2007 n. 28065 secondo cui “La subordinazione della sospensione condizionate della pena all’espletamento di un’attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione, è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione”
I giudici del Palazzaccio hanno anche ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. Infatti, gli Ermellini con la sentenza in commento sono tornati sulla questione delle misure patrimoniali applicabili nei reati fiscali ed hanno affermato che la confisca dei beni-profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è obbligatoria anche nel caso di definizione del processo con patteggiamento. L’accordo tra le parti per l’applicazione della pena su richiesta, secondo la Corte di legittimità, non può essere esteso alla posta fiscale, su cui né il contribuente né la Procura possono estendere la propria potestà. La vicenda approdata davanti ai giudici di Piazza Cavour riguardava il patteggiamento ratificato dal Gup di Pesaro per quattro imputati sospettati di aver sottratto alla riscossione coattiva alcuni immobili. I quattro se l’erano cavata con pene al minimo edittale in alcuni casi, in altri convertite con multe penali o lavoro sostitutivo.
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