La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19786 depositata il 22 settembre 2020 intervenendo in tema di IVA ha ribadito che “In tema d’IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante impone, laddove come nel caso di specie non sia stata dimostrata un’operatività e un’attività svolta dalla società consortile diversa dal coordinamento delle attività esecutive dell’appalto>> che le prestazioni apparentemente ricevute dalla società consortile e da questa fatturate>> in presenza dei presupposti siano ribaltate in capo alle consorziate>> ma non possano essere fatturate come prestazioni d’appalto ad inferiore aliquota dovendo tali prestazioni essere assoggettate allo stesso regime fiscale IVA, poiché la società consortile è un mero organismo di servizio neutrale nei confronti delle consorziate appaltatrici.”
La vicenda ha riguardato una società consortile, il cui oggetto sociale era la realizzazione di un parcheggio intermodale appaltato da un ente pubblico, e il coordinamento dell’attività delle socie consorziate – già riunite in un’ATI – ai fini dell’esecuzione dei lavori, nei cui confronti l’Agenzia procedeva al recupero di un credito di imposta IVA già rimborsato e negava il rimborso di un ulteriore credito. Avverso tale provvedimento la contribuente produceva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnavano la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Ufficio.
I giudici di legittimità premettono che in materia dì esecuzione di appalti di opere pubbliche si prevede che più imprese riunite in associazione temporanea possono costituire tra loro una società, anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori oggetto di appalto. Detta società «subentra, senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto», lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite nei confronti del committente.
Per cui, considerando la premessa, viene riaffermato che: «In tema d’IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell’agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.»
Inoltre, tale schema unitario giudico «Impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito del meccanismo dei cd. ribaltamento, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati.»