La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26057 depositata il 7 settembre 2023, intervenendo in tema di responsabilità per violazioni tributarie di persone giuridiche, ha ribadito il principio, di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, secondo cui “… in tema di violazioni tributarie, ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l’ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, anche i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica (Cass., 22 maggio 2020, nn. 9448/9449/9450/9451; 14364/2022). …”
La vicenda ha riguardato un commercialista a cui venivano sono state comminate le sanzioni in concorso con una società sua cliente (ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 472/97), a seguito di un accertamento fatto alla società per contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti. Il consulente impugnò l’atto di irrogazione delle sanzioni a suo carico innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero il ricorso. La sentenza di primo grado fu impugnata dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di appello accolsero il ricorso dell’Agenzia ritenendo che il consulente aveva svolto un ruolo di primo piano nella realizzazione del progetto fraudolento, finalizzato a ridurre l’imponibile della società, mediante la contabilizzazione di costi per operazioni inesistenti. A tal fine ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza penale in tema di concorso negli illeciti penali tributari, ponendo in luce i riscontri della partecipazione consapevole del consulente nell’attività frodatoria. Il commercialista impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso.
Il Supremo consesso ha precisato che in tema di sanzioni tributarie per violazioni tributari vige il principio di diritto secondo cui “… le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, con la conseguenza che viene men la ratio che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003; cfr. anche 25 luglio 2022 n. 23231). …”
I giudici di appello, hanno evidenziato che il giudice di appello non si è attenuto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti la Corte Suprema evidenzia che “…la deroga al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 cit., si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell’interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, ma non anche quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse, poiché, in tal caso, viene meno la “ratio” che giustifica l’applicazione della disposizione di cui all’art. 7. (Cass., 13 novembre 2020, n. 25757) …”
Pertanto non essere irrogate le sanzioni tributarie né al commercialista o ad altri soggetti, anche in assenza di un rapporto organico, qualora abbiano agito nell’interesse della persona giuridica a patto che non sia una società “cartiera”
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