Dopo l’esclusione per l’anno di imposta 2012 e 2013 degli Enti pubblici (Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico) dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA con provvedimento del 06 novembre 2013 n. 128483 che modifica i precedenti provvedimenti.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 07 novembre 2013 n. 130406, ha disposto il rinvio per la trasmissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA con POS al 31 gennaio 2014 per il canale SID utilizzato dagli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica.
Per l’invio delle trasmissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, il direttore dell’Agenzia, ha solo indicato nel comunicato stampa del 6 novembre 2013 che per il solo canale telematico ENTRATEL non una proroga dei termini ma una sorta di “fase di tolleranza”, fino al prossimo 31 gennaio 2014, con la possibilità di inviare le comunicazioni o rettificare eventuali errori senza incorrere nelle sanzioni previste dalle rispettive normative.
Con successivo comunicato stampa del 08 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate, ha informato che «A integrazione del comunicato stampa diffuso ieri, si precisa che la comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 (nuovo Spesometro) può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii»
All’interno del comunicato stampa diramato il 6 novembre 2013 dall”Agenzia non esplicita in maniera formale l’inapplicabilità di penalità per i “ritardi”. Il predetto risultato raggiunto dal “compromesso” nelle scorse settimane con le associazioni di categoria nel dar vita a una sostanziale riapertura dei termini che di per sé farebbe venir meno il presupposto giuridico di eventuali sanzioni. La finestra temporale supplementare, come sottolinea la nota, è stata decisa dall’amministrazione finanziaria “solo” «in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti».
Gli operatori economici che devono effettuare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012, previste entro il 12 novembre 2013 per chi effettua la liquidazione mensile ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri, avranno circa due mesi e mezzo in più per procedere all’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. In questo periodo supplementare si potranno trasmettere, perciò, gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Per quanto riguarda, infine, l’archivio dei rapporti finanziari, le Entrate, «tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati)», hanno scelto di estendere la validità degli invii dei dati fino al 31 gennaio 2014.
Banche, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio e gli altri operatori del settore finanziario hanno adempiuto (o avrebbero dovuto adempiere), entro lo scorso 31 ottobre, all’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria tutti i dati rilevati ai rapporti instaurati con la propria clientela. Al Fisco, in particolare, devono essere girate tutte le informazioni rilevanti su conti correnti, dossier titoli, certificati di deposito, carte di credito e debito, eccetera.
Con il provvedimento di ieri l’Agenzia ha chiarito che entro il 31 gennaio 2014 gli intermediari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari «anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii».
Allegati
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS - Precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR - INPS - Circolare 04 novembre 2022, n. 125
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 35469 depositata il 27 settembre 2021 - In tema di dichiarazione fiscale infedele, la contabilizzazione delle giacenze di magazzino non è priva di una connotazione valutativa, cosicché, ai fini…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 14 ottobre 2019 n. 300/A/8627/19/108/5/1 - Trasporto di cose su veicoli a motore e rimorchi. Tolleranza del 5%.
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 agosto 2022, n. 25291 - Nel licenziamento per giusta causa il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18415 depositata il 28 giugno 2023 - Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…