Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 n. 94908 ha stabilito le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva ex articolo 21, Dl 78/2010 (c.d. “spesometro”). La comunicazione dei dati potrà avvenire in forma analitica o, a scelta del contribuente, in forma aggregata. Nell’ottica di semplificazione, l’Agenzia delle entrate fornisce anche i casi in cui è possibile estendere l’utilizzo del menzionato modello
Gli operatori Iva dispongono ora di un apposito modello di comunicazione per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento); gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).E’ possibili optare tra invio dei dati in forma analitica oppure aggregata. Per gli acquisti effettuati da San Marino oggetto di autofatturazione, nonché per la comunicazione delle vendite a extracomunitari in contanti sopra ai mille euro non è possibile optare per la trasmissione dei dati con la forma aggergata. Il modello analitico richiede di indicare, per ciascun cliente e fornitore, le singole fatture emesse o ricevute, con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Va poi riportato, sempre in modo analitico, l’imponibile, l’Iva o il titolo di non assoggettamento, nonché i dati delle note di variazione riferiti alle singole operazioni. Se si sceglie la modalità aggregata (possibile da ottobre 2013 anche per la comunicazione black list), si indicherà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l’importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note di variazione. Le operazioni non documentate da fattura dovranno essere segnalate solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA ad esclusione:
– dei soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
– dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali.
– le importazioni;
– le esportazioni;
– le operazioni intracomunitarie;
– le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
– le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Dati da comunicare – Il modello per la comunicazione approvato oggi “apre” poi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate con persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Analoga semplificazione per gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili: a partire dalle operazioni relative al 2012 possono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle operazioni effettuate con i propri clienti utilizzando il nuovo modello, in alternativa alla vecchia comunicazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 dicembre 2020, n. 29014 - I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28626 - I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono infatti essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39960 depositata il 30 settembre 2019 - Omessa presentazione dichiarazione IVA al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo dovuto, accertato attraverso lo strumento dello spesometro
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 - Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 17942 depositata il 1° giugno 2022 - In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 - L'art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…